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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13957/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato agli eredi di un contribuente defunto un’intimazione di pagamento per imposte e interessi relativi a un avviso di accertamento reso definitivo in relazione all’anno d’imposta 2009. I contribuenti avevano impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che la pretesa fosse infondata perché un precedente giudicato aveva annullato l’avviso presupposto; avevano inoltre dedotto la mancata valutazione di tale sentenza, il difetto di prova del credito e della notifica degli atti presupposti, l’omessa pronuncia su eccezioni riproposte, la nullità della procura dell’Ufficio in appello e, infine, la prevalenza di un giudicato successivo formatosi su una decisione di rito che, a loro dire, avrebbe travolto il precedente giudicato di merito. La Corte di merito aveva invece ritenuto che l’intimazione si fondasse sul diverso giudicato di merito che aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, escludendo l’efficacia decisiva del giudicato invocato dai contribuenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla validità della procura dell’Agenzia, osservando che nel processo tributario la sottoscrizione dell’atto di appello è valida se proviene dal funzionario preposto al reparto competente e che, nel caso concreto, era stata prodotta una regolare delega. Ha poi dichiarato inammissibili oltre che infondati gli altri motivi, con cui i ricorrenti insistevano sull’operatività del giudicato della sentenza favorevole invocata: la Corte ha ricordato che il giudicato formato tra contribuente e agente della riscossione può spiegare effetti anche verso l’ente impositore, ma ha escluso che nel caso concreto la sentenza invocata fosse idonea a prevalere sul precedente giudicato di merito favorevole all’Amministrazione, perché la decisione successiva richiamata dai contribuenti era una pronuncia di rito, mentre quella anteriore aveva deciso nel merito l’accertamento tributario. Ha inoltre rilevato che l’intimazione impugnata faceva espresso riferimento alla sentenza di merito favorevole all’Ufficio e che le sanzioni erano state correttamente escluse ai sensi della normativa richiamata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 67-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo sul preteso errore di diritto relativo all’autonomia del giudizio di impugnazione degli atti di riscossione; non è oggetto di un’autonoma interpretazione nel merito della Corte oltre al rigetto della censura

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro per il motivo di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha escluso la fondatezza della censura alla luce del giudicato e degli atti richiamati

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello

  • artt. 11 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in relazione alla validità della procura e della rappresentanza dell’Ufficio nel processo tributario

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il tema del giudicato sostanziale e della sua opponibilità; la Corte ha affermato la prevalenza del giudicato di merito sull’accertamento rispetto alla successiva pronuncia di rito

  • artt. 54 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel motivo sulla pretesa violazione del giudicato e delle regole del processo tributario

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla formazione del giudicato

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    richiamato nel passaggio sul rapporto interno tra agente della riscossione ed ente impositore e sulla irrilevanza della mancata chiamata in causa dell’Agenzia ai fini dell’opponibilità del giudicato

  • art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per affermare che, nell’intimazione impugnata, la pretesa era stata correttamente depurata delle sanzioni nei confronti degli eredi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello dell’Ufficio è valida quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, anche se non risulta una delega individuale nominale del titolare dell’ufficio, purché vi sia una legittima investitura organizzativa o una delega regolare in atti.
  • Il giudicato formatosi tra contribuente e agente della riscossione può spiegare effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla partecipazione di quest’ultimo al giudizio, poiché la partecipazione dell’ente rileva soprattutto nei rapporti interni tra agente ed ente.
  • Ai fini del giudicato sostanziale, prevale la decisione che ha pronunciato nel merito sulla legittimità dell’atto impositivo rispetto a una successiva decisione che definisca il giudizio per ragioni di rito e non contenga un accertamento sostanziale incompatibile.
  • La dedotta mancata produzione materiale di una sentenza o di un atto può essere irrilevante quando il suo contenuto sia comunque desumibile dagli atti di causa o quando l’atto sia espressamente richiamato nell’intimazione impugnata, potendo il giudicato esterno essere rilevato d’ufficio.
  • Quando il giudice di appello fonda la decisione su un giudicato di merito che conferma l’avviso di accertamento, le censure che mirano a far prevalere un diverso giudicato di rito, o a contestare l’efficacia del titolo della riscossione senza superare quel precedente di merito, sono destinate al rigetto.
  • In sede di riscossione nei confronti degli eredi, la pretesa può essere correttamente limitata alle imposte e agli interessi, con esclusione delle sanzioni nei limiti consentiti dalla disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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