Cassazione Civile, Ordinanza n. 18694/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione fiscale emessa dal Comune per il pagamento del canone di occupazione di suolo/spazi pubblici (COSAP) relativo all’anno 2011, con riferimento allo spazio antistante l’esercizio commerciale della società ricorrente in Galleria San Babila. La società ha proposto opposizione, sostenendo che l’area non fosse gravata da servitù di pubblico passaggio e che, al contrario, un precedente giudizio definito con sentenza del Tribunale di Milano n. 7339/2008 avrebbe già accertato l’insussistenza di tale servitù, con efficacia di giudicato esterno. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 34, 324 e 2909 c.c./c.p.c. per errata interpretazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del 2008; 2) violazione delle medesime norme, oltre che degli artt. 99, 101, 112, 115 e 116 c.p.c., per non avere riconosciuto alla sentenza del 2008 efficacia preclusiva quanto alla servitù di pubblico passaggio; 3) falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. 446/1997, dell’art. 2, comma 4, del regolamento comunale COSAP, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, in mancanza della servitù, il canone non fosse dovuto e che non potessero coesistere canone locativo e COSAP; ha inoltre dedotto l’abrogazione dell’ingiunzione fiscale per effetto dell’art. 130 d.P.R. 43/1988. La società ha anche chiesto la riunione con altro giudizio relativo all’ordinanza ex art. 348-bis e ter c.p.c., istanza disattesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del 2008 non avesse affatto accertato, con efficacia di giudicato, l’inesistenza della servitù di pubblico passaggio sulla Galleria San Babila, perché quel giudizio aveva avuto ad oggetto principalmente la tutela del diritto di proprietà dei proprietari dell’area e la legittimità di manufatti installati dalla società, mentre l’eventuale servitù pubblica non costituiva un capo decisorio autonomo né una questione pregiudiziale in senso tecnico idonea a formare giudicato. Ha inoltre rilevato che l’interpretazione del giudicato va compiuta considerando l’intera motivazione della sentenza e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente accertato, con motivazione congrua, la sussistenza della servitù di pubblico passaggio sulla base della Convenzione del 1940, dell’uso pubblico protratto nel tempo, della disciplina e manutenzione comunale e degli indici di uso generalizzato da parte della collettività. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, in tema di COSAP/occupazione di suolo pubblico, anche le occupazioni su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono imponibili; pertanto l’ingiunzione era legittima. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla dedotta pregiudizialità della questione sulla servitù e al preteso giudicato esterno, ma ritenuto non violato poiché la servitù non era oggetto di una causa pregiudiziale autonoma nel precedente giudizio.
Invocato dalla ricorrente per lamentare violazione del principio della domanda, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure poiché la decisione di merito era coerente con il petitum del precedente giudizio.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
Citatо con riferimento alla chiamata in causa del Comune nel precedente giudizio, ritenuta giustificata dal contesto processuale.
Richiamato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti e del petitum.
Invocato per contestare la valutazione delle risultanze processuali, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito.
Richiamato unitamente all’art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso un vizio di valutazione delle prove, rilevando che la ricorrente mirava a un riesame del fatto.
Richiamato per il giudicato esterno; la Corte ha chiarito che il precedente giudizio non aveva coperto la questione della servitù pubblica di passaggio.
Richiamato per la nozione di cosa giudicata formale, ma senza accoglimento delle doglianze della ricorrente.
art. 111 Cost.
Citatо dalla ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato e alla motivazione, ma senza esito favorevole.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione agli artt. 6 CEDU e 111 Cost., senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente in combinato con l’art. 117 Cost., ma non ha inciso sull’esito.
Norma posta a base della legittimità dell’ingiunzione per COSAP; la Corte ha confermato che il canone è dovuto anche per occupazioni su aree private gravate da servitù pubblica di passaggio.
art. 2, comma 4, regolamento COSAP del Comune di Milano
Richiamato quale base regolamentare dell’imposizione; la Corte ne ha confermato l’applicazione al caso di specie.
art. 130 d.P.R. 43/1988
La ricorrente ne ha dedotto l’abrogazione delle disposizioni sull’ingiunzione fiscale; la Corte non ha accolto la censura, richiamando invece la persistente applicabilità del R.D. 639/1910 per le entrate degli enti locali.
R.D. 639/1910
Indicata come base normativa dell’ingiunzione fiscale, ritenuta ancora applicabile per la riscossione delle entrate locali.
art. 36, comma 2, d.l. 248/2008
Richiamato dalla Corte per affermare la perdurante applicazione del R.D. 639/1910 alle entrate di riscossione degli enti locali.
Citatа in relazione alla conversione del d.l. 248/2008 e alla disciplina della riscossione locale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
Richiamato con l’art. 348-ter c.p.c. in relazione all’ordinanza di inammissibilità dell’appello.
Richiamato con l’art. 348-bis c.p.c. per l’ordinanza di inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Il giudicato esterno va interpretato considerando l’intera motivazione della precedente sentenza e il concreto petitum del giudizio definito, non isolando singoli passaggi argomentativi.
- Una questione può fare stato solo se sia stata oggetto di un accertamento autonomo, necessario ai fini della decisione e idoneo a proiettare effetti oltre il rapporto controverso; se è soltanto presupposta o ininfluente rispetto alla domanda decisa, non si forma giudicato su di essa.
- In sede di legittimità l’errore nell’interpretazione del giudicato è denunciabile come violazione di legge, e la Corte può direttamente riesaminare il contenuto della precedente decisione per verificarne portata ed effetti.
- La costituzione di una servitù pubblica di passaggio per usucapione o dicatio ad patriam richiede l’uso generalizzato da parte della collettività, l’idoneità oggettiva del bene al pubblico interesse e la protrazione dell’uso per il tempo necessario.
- In materia di COSAP/occupazione di suolo pubblico, sono imponibili anche le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- Le doglianze che mirano, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove sono inammissibili in cassazione se non confrontano specificamente la motivazione dei giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18617/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18619/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18621/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18622/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18623/2023 del 03/07/2023
- ordinanza_civile · 3 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18625/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →