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Parere

Parere n. 193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- contro il Comune di-OMISSIS- e nei confronti del signor -OMISSIS-per l’annullamento della nota 259 del 19 gennaio 2018 recante il diniego di permesso di costruire in sanatoria per opere abusive;

Giustizia amministrativa202300533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di permesso di costruire in sanatoria per un manufatto ad uso cantina realizzato al piano seminterrato di un’abitazione

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale del 19 gennaio 2018 relativo a una domanda di condono presentata nel 1985 ai sensi della legge n. 47/1985. Il manufatto, realizzato negli anni 1979-1980, era stato oggetto di un parere paesaggistico comunale favorevole del 2004, successivamente annullato dalla Soprintendenza nel 2005. I ricorrenti hanno dedotto: difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il decreto della Soprintendenza avrebbe annullato il parere comunale soltanto per vizi motivazionali senza esaminare nel merito la compatibilità paesaggistica; disparità di trattamento e violazione della proporzionalità, in ragione del rilascio di un diverso titolo edilizio nella medesima area; violazione degli articoli 32 e 33 della legge n. 47/1985, ritenendo inapplicabile il vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’opera e alla presentazione della domanda; violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Comune ha sostenuto che il decreto della Soprintendenza aveva espresso un parere contrario nel merito, che l’opera era incompatibile con il vincolo paesaggistico e con la disciplina urbanistica, che il procedimento era stato preceduto dalla comunicazione delle ragioni ostative e che il manufatto era stato successivamente ampliato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. Quanto al primo motivo, ha accertato che il decreto della Soprintendenza aveva espresso un effettivo parere contrario, motivato con riferimento al vincolo paesaggistico gravante sull’area, all’eccessiva cubatura del manufatto rispetto alla superficie del lotto e alla non conformità dell’opera alla disciplina paesaggistica e urbanistica. Il Comune non era quindi tenuto a svolgere una nuova autonoma valutazione paesaggistica prima di negare la sanatoria. Il diniego risultava adeguatamente motivato anche mediante rinvio per relationem al decreto della Soprintendenza, già conosciuto dai ricorrenti. Il secondo motivo è stato respinto perché il rilascio, eventualmente illegittimo, di un titolo ad altro soggetto non può fondare un affidamento al rilascio di un analogo provvedimento né determinare l’illegittimità del diniego per disparità di trattamento; inoltre, il precedente invocato riguardava un diverso vincolo, di natura archeologica. Il terzo motivo è stato respinto sulla base del principio secondo cui la domanda di condono deve essere esaminata alla luce della disciplina vigente al momento della conclusione del procedimento. Anche un vincolo sopravvenuto impone all’autorità competente di acquisire e considerare il parere dell’autorità preposta alla tutela, secondo il principio tempus regit actum. Tale principio è stato ricondotto all’Adunanza plenaria n. 20 del 1999 e alla successiva giurisprudenza. Infine, il quarto motivo è stato respinto perché il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di diniego il 25 settembre 2017, indicando le ragioni ostative e richiamando il decreto della Soprintendenza; i ricorrenti non avevano presentato osservazioni o documenti nel termine assegnato.

Osservazioni

Primo motivo - Difetto di istruttoria e motivazione

Il decreto della Soprintendenza non si è limitato ad annullare il parere comunale per un vizio formale, ma ha espresso un parere contrario nel merito, rilevando il vincolo paesaggistico, l’eccessiva cubatura rispetto al lotto e la non conformità dell’opera alla disciplina paesaggistica e urbanistica. Il Comune poteva quindi fondare il diniego sul decreto soprintendentizio senza procedere a una nuova valutazione paesaggistica. È legittima la motivazione per relationem quando l’atto richiamato sia indicato e conoscibile dall’interessato.

Secondo motivo - Disparità di trattamento e proporzionalità

Il rilascio di un provvedimento eventualmente illegittimo in favore di altro soggetto non genera un affidamento al conseguimento di un analogo titolo e non rende illegittimo il diniego per disparità di trattamento. Nel caso esaminato, il precedente richiamato riguardava inoltre un fabbricato sottoposto a un diverso vincolo, di natura archeologica.

Terzo motivo - Applicazione degli articoli 32 e 33 della legge n. 47/1985

La domanda di condono deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento della conclusione del procedimento. Il vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso non è irrilevante: l’autorità competente deve acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela e tale parere deve essere reso sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’esercizio del potere consultivo.

Quarto motivo - Comunicazione di avvio del procedimento

La censura è infondata perché il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di diniego con nota del 25 settembre 2017, indicando le ragioni ostative e richiamando il decreto della Soprintendenza. I ricorrenti non avevano presentato osservazioni o documentazione nel termine assegnato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 32 legge n. 47/1985

    parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo

    Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è necessario in relazione all’esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda di sanatoria, senza distinzione decisiva tra vincoli anteriori o posteriori alla realizzazione dell’abuso.

  • art. 33 legge n. 47/1985

    opere non suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con vincoli che comportino inedificabilità

    Disciplina l’esclusione della sanabilità nei casi di vincoli di inedificabilità assoluta, nel quadro interpretativo richiamato dal parere.

  • art. 39 legge n. 724/1994

    Richiamato quale base normativa della domanda di sanatoria e del parere paesaggistico comunale.

  • comma 27 dell’art. 32 d.l. n. 269/2003

    Richiamato per evidenziare i limiti alla sanatoria, almeno con riferimento ai cosiddetti abusi maggiori, in presenza di vincoli di tutela.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Consente la motivazione per relationem, purché siano indicati e resi disponibili gli atti cui il provvedimento rinvia; non impone la notificazione integrale degli atti richiamati, ma la loro indicazione e accessibilità.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata respinta perché il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento e le ragioni ostative al rilascio della sanatoria.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004

    corsi di acque pubbliche e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

    Vincolo paesaggistico applicabile all’area, ritenuto ostativo alla sanatoria sulla base del parere contrario della Soprintendenza.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla disciplina sanzionatoria paesaggistica, ma senza accoglimento della relativa tesi.

  • art. 3 legge n. 241/1990 - motivazione per relationem

    Il Consiglio di Stato ha richiamato Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2025, n. 2129, secondo cui è sufficiente il rinvio a un precedente atto conoscibile e accessibile dall’interessato.

  • Adunanza plenaria, 22 luglio 1999, n. 20

    Ha affermato che il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo deve essere acquisito in relazione all’esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda di sanatoria, anche se il vincolo è sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso.

  • Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 39973

    La domanda di condono deve essere esaminata alla luce della normativa vigente al momento della conclusione del procedimento; l’autorità di tutela deve pronunciarsi considerando il quadro normativo vigente quando esercita il proprio potere consultivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme all’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda di condono edilizio, l’autorità competente deve considerare la normativa e i vincoli vigenti al momento della conclusione del procedimento; pertanto, un vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso può imporre l’acquisizione e la valutazione del parere dell’autorità preposta alla tutela.
  • Il parere dell’autorità paesaggistica richiesto dall’articolo 32 della legge n. 47/1985 deve verificare l’attuale compatibilità dell’opera abusiva con il vincolo esistente al momento della valutazione, senza che rilevi in via decisiva il fatto che il vincolo sia stato imposto dopo la realizzazione dell’opera.
  • È legittima la motivazione per relationem del diniego amministrativo quando l’atto richiamato sia specificamente indicato, conoscibile e accessibile dall’interessato; l’amministrazione non è tenuta a notificare nuovamente l’intero atto richiamato.
  • L’annullamento del parere paesaggistico comunale da parte della Soprintendenza, quando contenga una valutazione negativa nel merito della compatibilità dell’opera con il vincolo, non impone al Comune una nuova autonoma valutazione paesaggistica prima dell’adozione del diniego di sanatoria.
  • Il rilascio di un provvedimento illegittimo in favore di altro soggetto non fonda un affidamento al rilascio di un analogo provvedimento e non determina, di per sé, l’illegittimità del diniego per disparità di trattamento.
  • La comunicazione dell’avvio del procedimento e delle ragioni ostative soddisfa gli obblighi partecipativi quando consenta all’interessato di presentare osservazioni e documenti, anche se questi scelga di non avvalersene.

Diniego di sanatoria edilizia per manufatto soggetto a vincolo paesaggistico

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da alcuni proprietari contro il Comune competente, relativo al diniego di permesso di costruire in sanatoria per un manufatto ad uso cantina realizzato al piano seminterrato di un’abitazione. Il parere è stato richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesse e vicenda amministrativa

Il manufatto era stato realizzato negli anni 1979-1980. Nel 1985 i proprietari avevano presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985. Nel 2004 il Comune aveva espresso parere paesaggistico favorevole, ritenendo l’opera compatibile con il contesto paesistico.

Nel 2005 la Soprintendenza aveva annullato il parere comunale. Il provvedimento soprintendentizio aveva espresso un parere contrario nel merito, rilevando che l’area era sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, relativo ai corsi d’acqua pubblici e alle relative fasce di rispetto. La Soprintendenza aveva inoltre evidenziato l’eccessiva cubatura del manufatto rispetto alla superficie del lotto e la non conformità dell’opera alla disciplina paesaggistica e urbanistica applicabile.

Nel 2018 il Comune aveva quindi adottato il diniego di sanatoria, richiamando il decreto della Soprintendenza. Il Comune aveva anche rappresentato che il manufatto era stato successivamente modificato e ampliato mediante una sopraelevazione a uso residenziale, per la quale era stata presentata una distinta domanda di condono, respinta nel 2007.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto quattro motivi:

  • difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la Soprintendenza avrebbe annullato il parere comunale soltanto per carenza motivazionale e che il Comune avrebbe dovuto rinnovare la valutazione paesaggistica;
  • disparità di trattamento e violazione della proporzionalità, in ragione del rilascio di un diverso titolo edilizio nella medesima area;
  • violazione degli articoli 32 e 33 della legge n. 47/1985, assumendo che il vincolo paesaggistico fosse successivo alla realizzazione dell’opera e che, pertanto, non potesse impedire la sanatoria;
  • violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Valutazione del decreto della Soprintendenza e motivazione per relationem

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo. Il decreto della Soprintendenza non aveva annullato il parere comunale per una mera carenza formale, ma aveva espresso un parere contrario sulla compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico e con la disciplina urbanistica dell’area.

Di conseguenza, il Comune non era tenuto a svolgere una nuova valutazione paesaggistica prima di adottare il diniego. Il diniego risultava adeguatamente motivato mediante rinvio al decreto della Soprintendenza. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile all’interessato; non è necessario notificare nuovamente tutti gli atti richiamati, purché questi siano conoscibili e accessibili.

Nel caso concreto, i ricorrenti erano peraltro già a conoscenza del decreto della Soprintendenza, che era stato loro notificato nel 2005.

Esclusione della disparità di trattamento

Il secondo motivo è stato respinto. Il precedente titolo edilizio richiamato dai ricorrenti riguardava un fabbricato sottoposto a vincolo archeologico, diverso dal vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua e alle fasce di rispetto applicabile al manufatto controverso.

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’eventuale rilascio illegittimo di un provvedimento a favore di altro soggetto non può fondare un affidamento al rilascio di un analogo titolo né rendere illegittimo il diniego per disparità di trattamento.

Vincolo sopravvenuto e valutazione della domanda di condono

Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. Il Consiglio di Stato ha richiamato l’orientamento secondo cui la domanda di condono deve essere esaminata tenendo conto della normativa vigente al momento della conclusione del procedimento amministrativo.

Pertanto, se durante il procedimento sopravviene un vincolo di tutela sull’area, l’autorità competente deve acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Quest’ultima deve pronunciarsi considerando il quadro normativo vigente al momento dell’esercizio del potere consultivo, secondo il principio tempus regit actum.

Il parere ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 20 del 1999, secondo cui l’articolo 32 della legge n. 47/1985 non distingue tra vincoli anteriori e posteriori alla realizzazione dell’abuso. La funzione del parere paesaggistico è quella di verificare l’attuale compatibilità dell’opera abusiva con il vincolo esistente e di evitare che gli interessi paesaggistici, ambientali e culturali siano definitivamente compromessi dall’automatismo del condono.

È stato inoltre richiamato Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 39973, che applica il medesimo criterio temporale alla valutazione della domanda di condono.

Partecipazione procedimentale

Anche il quarto motivo è stato respinto. Dagli atti risultava che il Comune aveva comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento di diniego con nota del 25 settembre 2017, indicando le ragioni ostative e rinviando al decreto della Soprintendenza.

I ricorrenti non avevano presentato osservazioni o documenti nel termine di sessanta giorni assegnato. L’obbligo partecipativo doveva quindi ritenersi rispettato.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse respinto. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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