Cassazione Penale, Sentenza n. 33143/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile, con sentenza confermata dalla Corte di appello, della guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata mediante etilometro, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale in orario notturno. La pena era stata determinata in due mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda, con sospensione condizionale. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Con il primo motivo la difesa contestava l'utilizzabilità dell'accertamento etilometrico, lamentando la mancata dimostrazione dell'omologazione e delle verifiche periodiche dell'apparecchio, il difetto di prova del suo corretto funzionamento, la violazione delle garanzie difensive e dei protocolli operativi, nonché l'insufficienza degli elementi sintomatici. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte di appello avesse fondato il diniego sulla sola causazione del sinistro, senza una valutazione complessiva del fatto. Con il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio e l'omessa motivazione della Corte territoriale sullo specifico motivo di appello relativo alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo e il terzo inammissibili, rilevando anche la genericità e, quanto al motivo sull'art. 131-bis c.p., la contraddittorietà del precedente appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito che l'accusa deve provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro solo quando l'imputato abbia allegato elementi concreti idonei a contestare il corretto funzionamento dello strumento; la mera richiesta di conoscere i dati relativi a omologazione e revisioni non è sufficiente. Nel caso concreto le deduzioni erano generiche e assertive e, comunque, dagli atti risultavano documentate l'omologazione e la revisione, confermate anche da prova testimoniale. Il motivo sull'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto inammissibile perché il relativo motivo di appello era aspecifico e contraddittorio, avendo contestato l'an della responsabilità invece di formulare una richiesta coerente con il presupposto della responsabilità penale; l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità poteva essere rilevata anche in Cassazione. Inoltre, la censura mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. Anche il motivo sulla pena era generico e inammissibile: l'omessa risposta della Corte di appello era giustificata dall'inidoneità della critica e, in ogni caso, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, essendo sufficiente, per una pena prossima al minimo edittale, il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., salvo manifesta illogicità o motivazione apparente. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è stata applicata per la guida in stato di ebbrezza alcolica accertata strumentalmente.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è stata applicata per l'aggravamento conseguente alla provocazione di un sinistro stradale.
art. 379 regolamento di esecuzione del codice della strada
L'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro devono essere provate dall'accusa quando l'imputato abbia allegato elementi concreti idonei a contestare l'effettuazione degli adempimenti o il corretto funzionamento dello strumento; la mera richiesta di conoscere i relativi dati non è sufficiente.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione positiva della responsabilità e deve essere richiesta mediante motivi specifici e coerenti con tale presupposto.
L'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione.
I motivi di impugnazione devono contenere rilievi critici specifici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il giudizio di legittimità consente il controllo della correttezza logico-argomentativa della decisione, ma non una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione del fatto.
La determinazione della pena è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o motivazione apparente.
Quando la pena è prossima al minimo edittale, può essere sufficiente il richiamo ai criteri di cui alla norma, purché non emergano vizi motivazionali rilevanti.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro, l'onere dell'accusa di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio sorge quando l'imputato abbia previamente allegato elementi concreti e specifici idonei a porre in dubbio l'effettuazione di tali adempimenti o il corretto funzionamento dello strumento; la mera richiesta di acquisire i dati relativi a omologazione e revisione non è sufficiente.
- In assenza di allegazioni concrete e specifiche sul malfunzionamento dell'etilometro, l'esito dell'accertamento strumentale è utilizzabile; deduzioni generiche, assertive o meramente esplorative non fanno sorgere l'onere probatorio dell'accusa.
- L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando non espone critiche esplicite e argomentate alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale inammissibilità dell'appello può essere rilevata anche dalla Corte di cassazione.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere formulata in modo specifico e coerente con l'accettazione della responsabilità penale, poiché l'art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione positiva della responsabilità e non può essere dedotto in modo contraddittorio mediante argomenti diretti a negare il fatto o la responsabilità.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, ma è limitato al controllo della correttezza giuridica e della tenuta logico-argomentativa della decisione nei limiti dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o motivazione apparente; quando la pena è prossima al minimo edittale può essere sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.
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