Cassazione Penale, Ordinanza n. 13998/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La difesa dell'indagato ha impugnato il rigetto dell'istanza di revoca di un sequestro preventivo avente ad oggetto tre autovetture importate usate. Secondo il ricorso, a seguito della novella di cui al D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81, non sarebbero state superate le soglie di punibilità relative a dazi e IVA, con conseguente venir meno della rilevanza penale del fatto e trasformazione della condotta in mero illecito amministrativo. Da ciò deriverebbe l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonché l'erronea applicazione dell'aggravante richiamata nell'ordinanza, presupponendo quest'ultima un reato base che, in concreto, sarebbe insussistente. Il ricorrente ha inoltre dedotto violazione dei principi in tema di IVA e confisca, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, il rimedio corretto non è il ricorso immediato per cassazione ex art. 325, comma 2, c.p.p., bensì l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. Ha quindi riqualificato l'impugnazione come appello cautelare e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, sezione riesame, quale giudice competente a decidere sull'appello cautelare.
Norme richiamate
non è il rimedio esperibile avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo
è il mezzo di impugnazione corretto contro il provvedimento di rigetto della revoca del sequestro preventivo
richiamato dalla difesa quanto ai presupposti del sequestro preventivo, in particolare fumus e periculum in mora
artt. 292, 293, 295 lett. c) DPR 43/73
norme richiamate come base del reato ipotizzato a carico dell'indagato in relazione all'importazione di autovetture
richiamato nel capo contestato come disposizione concorrente rispetto alla falsità ideologica
richiamato nel capo contestato in relazione alla falsa attestazione
dedotto dalla difesa come aggravante che presupporrebbe un reato base ritenuto insussistente
invocato dalla difesa quale novella che inciderebbe sulle soglie di rilevanza penale di dazi e IVA
sentenza Corte costituzionale n. 93/2025
richiamata dalla difesa a sostegno delle doglianze in materia di IVA e confisca
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza che rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo il rimedio corretto è l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione ex art. 325, comma 2, c.p.p.
- Quando l'impugnazione è proposta con una forma non corretta ma il contenuto sostanziale corrisponde a un mezzo di gravame diverso e ammissibile, il giudice di legittimità può riqualificare l'atto secondo la sua effettiva natura.
- Nel giudizio cautelare reale, le doglianze sulla sopravvenuta insussistenza del fumus o sulla persistente rilevanza penale del fatto devono essere veicolate con il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento per quel tipo di provvedimento.
- La riqualificazione dell'impugnazione comporta la trasmissione degli atti al giudice competente per la decisione sul mezzo correttamente individuato.
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