Cassazione Penale, Ordinanza n. 14019/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, ma reiterava le medesime censure già respinte in secondo grado. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla particolare rilevanza del tasso alcolemico. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva un unico motivo di inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'erronea affermazione della prova dell'assunzione di alcol in misura superiore a 1,5 mg/l. La doglianza, però, si limitava a riproporre le stesse critiche già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata per la contestazione della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista.
art. 581 c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'assenza dei requisiti di specificità del motivo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il motivo che si limita ad affermare in modo generico vizi di motivazione o di legge senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La funzione dell'impugnazione è quella di contestare in modo puntuale il provvedimento impugnato; se manca tale confronto, il motivo è inidoneo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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