Cassazione Penale, Ordinanza n. 14022/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. La censura riguardava quindi solo la quantificazione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto ai criteri legali di commisurazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata sulla determinazione della pena e che, nel caso concreto, la pena fosse stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, circostanza che rende insindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei precedenti gradi di giudizio.
art. 133 c.p.
Criterio di commisurazione della pena: la sua applicazione nella determinazione di una pena media o prossima al minimo edittale è rimessa al giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare la legittimità della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente inammissibile, salvo ragioni di esonero.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Richiamata come precedente secondo cui la motivazione specifica sulla pena è richiesta soprattutto quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
Richiamata a sostegno del medesimo principio sulla limitata sindacabilità della commisurazione della pena se contenuta nella media o vicino al minimo.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Richiamata a conferma del principio di diritto sulla discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena entro parametri ordinari.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla eccessività della pena è inammissibile quando la sentenza impugnata dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di commisurazione e la pena irrogata sia collocata in una fascia media o prossima al minimo edittale.
- Una motivazione particolarmente analitica sulla quantificazione della pena è necessaria soprattutto se il giudice si discosti in modo sensibile dal minimo edittale o applichi una pena vicina al massimo; in tali casi, il controllo di legittimità può investire la congruità della giustificazione.
- La valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella scelta della misura della pena rientra, in via ordinaria, nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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