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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14021/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata. Ha dedotto cinque censure: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla regolarità dell'etilometro usato per l'accertamento; 2) vizio di motivazione per mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; 3) violazione di legge e omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i primi tre motivi riproponessero in modo sostanzialmente pedissequo le doglianze già sollevate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e che le ulteriori censure fossero comunque infondate o non sindacabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le prime tre censure non si confrontavano criticamente con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a reiterare i motivi già proposti in appello e già motivatamente respinti, in violazione dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ribadito che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, e ha osservato che la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato gli indici ostativi. Infine, ha ritenuto incensurabile in cassazione la valutazione di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, perché sorretta da motivazione логicamente coerente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, con aggravante per aver provocato un incidente stradale.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; il difetto di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi anche secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Criteri di valutazione richiamati per apprezzare modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e, quindi, la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre motivi già dedotti in appello e già respinti, senza misurarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare tali requisiti alla luce degli indici della condotta e dell'entità del danno o del pericolo.
  • La valutazione di merito sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e priva di manifesta illogicità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze economiche previste dalla legge, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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