Cassazione Penale, Ordinanza n. 14018/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in parte confermato in appello, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, pur concedendogli la sospensione condizionale della pena, aveva confermato la condanna alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dell'assunzione di alcolici in misura superiore alla soglia di legge, sostenendo quindi che la decisione non avrebbe dimostrato in modo logico e sufficiente l'accertamento del tasso alcolemico. Ha poi depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto però che il motivo si limitasse a reiterare le medesime censure già proposte in appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva dato risposta congrua e logica alle analoghe doglianze già formulate. Il ricorso riproduceva in sostanza le stesse critiche già respinte in secondo grado e si limitava a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata nel capo di imputazione; la sentenza conferma la condanna per tale reato.
i motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità.
l'inosservanza dei requisiti dell'atto di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo sostanzialmente identico le censure già disattese in appello.
- La deduzione di manifesta illogicità o carenza motivazionale è inammissibile quando non si confronta puntualmente con le ragioni poste a base della decisione di merito.
- L'atto di impugnazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta: la genericità del motivo e la mancata correlazione con la motivazione del provvedimento determinano l'inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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