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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14020/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello definito con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello ha rideterminato la pena concordata in anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di lesioni stradali aggravate. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: inosservanza degli artt. 125 e 546 c.p.p. per asserita mancanza di esplicitazione dell'impianto argomentativo della sentenza di appello. La doglianza non investiva la formazione del consenso al concordato, né la difformità della decisione rispetto all'accordo, ma contestava un vizio motivazionale della sentenza resa in esito al concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha ricordato che, in tale ipotesi, sono deducibili soltanto questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre restano inammissibili censure sui motivi rinunciati e sui vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente, ha applicato la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    individua il reato oggetto della condanna definita in appello con concordato.

  • art. 125 c.p.p.

    invocato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta non consentita nel ricorso avverso concordato in appello.

  • art. 546 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione; la Corte ne esclude la deducibilità nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. nei limiti prospettati.

  • art. 599-bis c.p.p.

    regola il concordato in appello; il ricorso per cassazione avverso tale sentenza è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del PM e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non per censure sui motivi rinunciati o sulla pena salvo illegalità.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come tema non deducibile nel ricorso contro sentenza resa a seguito di concordato in appello.

  • art. 448-bis c.p.p.

    richiamato in contrapposizione all'art. 599-bis c.p.p. per evidenziare che nel patteggiamento i margini del controllo di legittimità sono più ampi rispetto al concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che incidano sulla genesi dell'accordo processuale o sulla conformità della decisione finale all'accordo stesso.
  • Non è consentito dedurre in cassazione motivi rinunciati con il concordato, né contestare la motivazione della sentenza nei termini ordinari se la doglianza non si traduce in illegalità della pena.
  • Nel concordato in appello il controllo di legittimità è più ristretto rispetto al patteggiamento: la qualificazione giuridica del fatto e la responsabilità non sono normalmente oggetto di deduzione, essendo preclusa la riedizione dei motivi di impugnazione rinunciati.
  • La sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. può essere annullata d'ufficio dalla Corte di cassazione essenzialmente solo quando la pena sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questi casi comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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