Cassazione Penale, Ordinanza n. 14014/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha qualificato l'atto del pubblico ministero come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per la celebrazione del giudizio di appello, ritenendo non applicabile l'art. 593, comma 2, c.p.p. perché il procedimento non era stato instaurato con citazione diretta a giudizio. Non ha quindi deciso sul merito dei motivi di impugnazione contro il proscioglimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado il G.u.p. aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela su alcuni capi e aveva assolto alcuni imputati dalle residue imputazioni di furto, tentato furto e ricettazione. Il pubblico ministero aveva proposto impugnazione deducendo: l'erroneità della declaratoria di improcedibilità per i capi 1, 7 e 8; l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione dei tabulati telefonici; l'erronea valutazione del compendio probatorio relativo ai capi da 2 a 8. La Corte di appello ha però trasmesso gli atti alla Cassazione ritenendo inappellabile la sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., sul presupposto che si trattasse di reati a citazione diretta. La Cassazione ha invece verificato che il procedimento non era a citazione diretta ma a richiesta di rinvio a giudizio, con successivo giudizio abbreviato, e quindi ha escluso l'inappellabilità del provvedimento.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
È la base per la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione quando l'impugnazione è proposta davanti a giudice incompetente a trattarla; qui la Corte ne dispone l'applicazione per restituire gli atti al giudice di appello competente.
art. 593, comma 2, c.p.p.
Non si applica perché il procedimento non era stato instaurato con citazione diretta a giudizio; di conseguenza la sentenza di proscioglimento era appellabile dal pubblico ministero.
art. 611, comma 1, c.p.p.
È richiamato solo per affermare la tardività delle memorie depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale.
art. 192 c.p.p.
La violazione di questa norma era dedotta dal pubblico ministero nel ricorso/appello per contestare la valutazione dei tabulati telefonici e della prova, ma la Corte non esamina il merito di tale censura per definire soltanto la questione di impugnabilità.
Massime di principio
- Quando il processo non è stato introdotto con citazione diretta a giudizio, la limitazione all'appello del pubblico ministero prevista per i proscioglimenti relativi a reati a citazione diretta non opera.
- Per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione contro una sentenza di proscioglimento, occorre verificare la reale forma di instaurazione del procedimento e non solo la qualificazione contenuta nel provvedimento di trasmissione.
- Se l'impugnazione è stata erroneamente trattata come inappellabile, la Corte di cassazione può limitarsi a qualificare l'atto come appello e rinviare gli atti al giudice di secondo grado senza esaminare i motivi di merito.
- Le memorie depositate oltre il termine previsto per il procedimento camerale non devono essere considerate ai fini della decisione.
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