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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33004/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile promosso contro una società poi fallita. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo il danno non patrimoniale e negato quello patrimoniale, ritenendo non provato il nesso causale tra l'eccessiva durata del processo presupposto e il preteso pregiudizio economico. In particolare aveva valorizzato la situazione patrimoniale del debitore, l'esistenza di ingenti debiti ipotecari, la vendita dell'unico immobile, la diminuzione del fatturato, l'omessa insinuazione al passivo e l'assenza di iniziative cautelative del creditore. Con sette motivi, la società ricorrente ha censurato: la valutazione delle prove e l'insussistenza del nesso causale; l'omesso esame di documenti ritenuti decisivi; la violazione delle norme sull'equa riparazione, sul risarcimento del danno e sulla lettura del bilancio societario; l'erronea esclusione della rilevanza del fallimento sopravvenuto; la mancata considerazione delle ragioni per cui non si era agito immediatamente su un credito minore; la valorizzazione dell'inerzia del creditore ai fini del danno non patrimoniale; e la mancata attribuzione di valore certificativo a una stampa di banca dati attestante l'assenza di protesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, ricordando che nel giudizio di equa riparazione il danno patrimoniale è risarcibile solo se costituisce conseguenza diretta e immediata della durata irragionevole del processo e che non sono risarcibili le poste che attengono al bene della vita oggetto del giudizio presupposto. Ha ribadito inoltre che il sopravvenire del fallimento del debitore interrompe il nesso causale solo se rappresenta un fatto autonomo, eccezionale e assorbente rispetto alla serie causale in atto. Nel caso concreto ha considerato corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale sulla base della situazione patrimoniale complessiva del debitore, degli ingenti debiti pregressi, della vendita dell'immobile, della contrazione del fatturato e dell'inerzia del creditore nel cautelarsi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 115 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ne ha tratto una diversa regola di diritto, rilevando che la doglianza investiva in realtà il merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha ritenuto che si trattasse di critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicata come norma del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.

  • art. 2 bis L. n. 89/2001

    Applicato nel senso che il danno patrimoniale da irragionevole durata è risarcibile solo se causalmente conseguenza diretta e immediata del ritardo.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Richiamato per affermare che il danno risarcibile per violazione del termine di ragionevole durata non coincide con la lesione del bene della vita oggetto del giudizio presupposto.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul risarcimento per sostenere i criteri di liquidazione e causalità del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio della conseguenza immediata e diretta del danno.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, non superando però il difetto di prova del nesso causale.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato in tema di concorso del fatto del creditore e del contenimento del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettiva della responsabilità aquiliana e del danno ingiusto.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'aggressione del patrimonio del debitore, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di bilancio societario e rappresentazione della situazione patrimoniale.

  • art. 2423-ter c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla struttura del bilancio e alla sua interpretazione.

  • art. 2424 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul contenuto dello stato patrimoniale.

  • art. 2424-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente in materia di iscrizioni di bilancio.

  • art. 2425 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di conto economico.

  • art. 2425-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di iscrizioni del conto economico.

  • D.L. n. 185/2008

    Richiamato dal ricorrente nel contesto dei criteri di bilancio e valutazione patrimoniale.

  • art. 51 della Legge Fallimentare

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla rilevanza del fallimento sopravvenuto.

  • art. 671 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento a possibili misure cautelari per evitare il pregiudizio.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo al danno non patrimoniale e alla durata del processo.

  • art. 1-ter L. n. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto dell'equa riparazione.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Richiamato anche nei motivi relativi al danno non patrimoniale da irragionevole durata.

  • art. 86 L. n. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente nei motivi sull'equa riparazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Indicato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, il danno patrimoniale è risarcibile solo quando sia conseguenza diretta e immediata della durata irragionevole del processo, secondo una normale sequenza causale.
  • Non sono risarcibili, a titolo di danno patrimoniale da ritardo del processo, le perdite o i mancati guadagni che coincidano con il bene della vita dedotto nel giudizio presupposto o che non dipendano causalmente dal ritardo.
  • Quando, nel corso del giudizio presupposto, sopravvengano il fallimento o l'incapienza del debitore, il nesso causale con il ritardo processuale si interrompe solo se tali eventi abbiano carattere autonomo, eccezionale, atipico e assorbente nella produzione del danno.
  • L'accertamento del nesso causale e della sussistenza del danno patrimoniale, fondato sulla valutazione unitaria degli elementi istruttori, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non come mera rivalutazione del materiale probatorio.
  • La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancanza di prova del rapporto causale tra ritardo processuale e pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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