Cassazione Civile, Ordinanza n. 30480/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due dipendenti pubbliche inquadrate nell’Area II fascia F3 come "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza", che avevano lamentato di essere state assegnate sin dall’assunzione a mansioni corrispondenti alla qualifica inferiore di "operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza" (Area II fascia F1), con svolgimento solo marginale delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando l’assegnazione di mansioni confacenti e liquidando il danno; la Corte d’appello aveva confermato la sussistenza del demansionamento, valorizzando la diversità dei profili professionali e ritenendo inapplicabile l’accordo sindacale decentrato rispetto all’art. 52 d.lgs. 165/2001, ma aveva aumentato il risarcimento dal 10% al 25% delle retribuzioni. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 5 e 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 2103 c.c., dell’art. 1 d.l. 146/2015 conv. in l. 182/2015, dell’art. 2 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 1 l. 241/1990, sostenendo che: le mansioni effettivamente svolte rientravano comunque nel profilo professionale delle lavoratrici; all’interno dell’Area II rileva l’equivalenza formale delle mansioni e non l’assegnazione di tutte le attività del profilo; la contrattazione collettiva attribuisce al datore pubblico ampia flessibilità organizzativa; la priorità delle funzioni di vigilanza, custodia e protezione dei musei giustificava l’assetto organizzativo; non vi sarebbe quindi stato demansionamento. Le controricorrenti hanno resistito, sostenendo invece che i due profili erano tra loro distinti, con differenti requisiti culturali e professionali, e che l’equivalenza poteva operare solo tra profili omogenei della stessa categoria. Nella memoria hanno anche sollecitato questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 d.lgs. 165/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, nel pubblico impiego contrattualizzato e nel sistema di classificazione del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009, l’art. 52 d.lgs. 165/2001 attribuisca rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni all’interno della medesima area, secondo la classificazione collettiva, senza che il giudice possa valorizzare la professionalità concreta o la distinzione sostanziale tra profili collocati nella stessa area. Ha quindi escluso che la difesa delle lavoratrici potesse fondarsi sulla diversità tra fascia F1 e F3, considerata non decisiva nel nuovo sistema contrattuale, e ha ritenuto manifestamente infondate anche le censure di incostituzionalità prospettate. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito e respingendo le domande delle lavoratrici. Quanto alle spese, la decisione ne dà rilievo ma il testo fornito si interrompe prima della conclusione sul punto.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio.
artt. 5 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001
L’art. 52, letto nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, è interpretato come fondato sull’equivalenza formale delle mansioni all’interno dell’area; l’art. 5 è richiamato per la flessibilità organizzativa e la gestione delle risorse umane.
La Corte afferma che nel pubblico impiego contrattualizzato non si applica il criterio civilistico generale delle mansioni in senso sostanziale, essendo prevalente la disciplina speciale e collettiva.
art. 1 del d.l. n. 146 del 2015, conv. con mod. in l. n. 182 del 2015
È richiamato dal ricorrente per sostenere la priorità delle attività di sorveglianza, custodia e protezione dei beni museali.
art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001
È invocato dal ricorrente a sostegno dei criteri di funzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa.
art. 1 della l. n. 241 del 1990
È richiamato dal ricorrente in funzione dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
art. 6 del CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007
È interpretato nel senso che le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e che le mansioni sono professionalmente equivalenti all’interno dell’area.
art. 8 del CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007
È letto come norma che supera l’eccessiva parcellizzazione precedente e introduce profili unici con attività simili e riconducibili a una medesima tipologia lavorativa.
art. 10 del CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007
È interpretato come disposizione che rende immediatamente operante il nuovo sistema di classificazione e disciplina la trasposizione automatica nel nuovo inquadramento.
art. 13 del CCNL 16 febbraio 1999
È richiamato per descrivere il previgente sistema di aree e posizioni economiche, poi superato dal nuovo sistema contrattuale.
art. 24 del CCNL 16 febbraio 1999
È citato per definire il previgente regime delle mansioni superiori nel sistema per posizioni economiche.
art. 26, comma 3, della l. n. 87 del 1953
Nel testo compare il riferimento all’art. 23 l. 87/1953; la Corte richiama la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità ai fini della decisione.
È richiamato per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle controricorrenti.
artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.
Sono evocati dalle controricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte ne esclude il contrasto nella concreta applicazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001.
Carta Sociale Europea
È richiamata quale parametro interposto dell’art. 117 Cost.; la Corte ne dà interpretazione limitata al divieto di lavoro forzato o coattivo.
È utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione, senza ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica della legittimità delle mansioni assegnate va condotta con riferimento alla classificazione collettiva vigente e al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni all’interno della medesima area, non alla professionalità concreta del singolo dipendente o alla distinzione sostanziale tra profili interni all’area.
- La contrattazione collettiva del comparto pubblico può ridisegnare in senso più flessibile l’inquadramento del personale, sostituendo le precedenti posizioni economiche con aree omogenee di competenze e rendendo esigibili tutte le mansioni professionalmente equivalenti all’interno dell’area.
- Nel nuovo sistema di classificazione del comparto ministeri, le fasce retributive esprimono progressioni economiche legate all’arricchimento professionale, ma non implicano una diversità qualitativa delle mansioni esigibili all’interno della medesima area.
- La nozione di mansioni superiori, nell’impiego pubblico contrattualizzato, non può essere ricostruita sulla base del previgente sistema delle qualifiche funzionali o di differenze interne ai profili superate dal nuovo assetto collettivo.
- La valutazione di omogeneità delle mansioni da ricondurre alle aree è rimessa in via esclusiva alla contrattazione collettiva, con conseguente limite al sindacato del giudice sulla equivalenza delle mansioni.
- Le censure di incostituzionalità dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 sono infondate quando la disciplina venga interpretata come funzionale al buon andamento dell’amministrazione, alla flessibilità organizzativa e al superamento della frammentazione delle vecchie qualifiche.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto alle differenze retributive per asserito demansionamento non può essere affermato se le mansioni assegnate rientrano formalmente nella stessa area di inquadramento prevista dal contratto collettivo.
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