Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30399/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla vicenda di un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria che aveva partecipato a un concorso per dirigente del personale dirigenziale, risultando idoneo ma non assunto immediatamente. A seguito di un precedente ricorso d'urgenza, era stato inquadrato provvisoriamente nel ruolo dirigenziale e aveva sottoscritto il nuovo contratto di lavoro; tuttavia, in seguito, era intervenuta una pronuncia di legittimità che aveva escluso il diritto all'assunzione sulla base della sola normativa del 2000. Successivamente il ricorrente aveva invocato l'applicazione della sopravvenuta disciplina di sanatoria introdotta dall'art. 14 bis del D.L. n. 248/2007, convertito nella L. n. 31/2008, chiedendo la stabilizzazione definitiva nel ruolo dirigenziale nonostante fosse già cessato dal servizio e collocato in pensione dal 2004. Il Ministero aveva negato l'applicabilità della norma perché riservata a chi fosse ancora in servizio e avesse già sottoscritto il contratto alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nei giudizi di merito la domanda era stata respinta. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 113, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudicato non coprisse la questione dell'art. 14 bis; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o contraddittoria, avendo la Corte territoriale richiamato sia il giudicato sia l'analisi dell'art. 14 bis; 3) illogicità e insufficienza della motivazione; 4) e 5) violazione dell'art. 14 bis del D.L. n. 248/2007 e dell'art. 2043 c.c., per avere escluso l'applicazione della sanatoria e negato il danno ingiusto derivante dal comportamento dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione dell'art. 14 bis era già stata introdotta e decisa nel precedente giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico; pertanto operava il principio secondo cui la soluzione di una questione di diritto comune a due cause preclude il riesame del medesimo punto, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla motivazione, rilevando che non vi era alcuna contraddizione patologica ma una duplice ratio decidendi. Quanto ai motivi sull'art. 14 bis e sull'art. 2043 c.c., la Corte ha ribadito che la norma del 2007-2008 aveva natura eccezionale e sanante, destinata a regolare soltanto specifiche situazioni di fatto già venutesi a creare in via provvisoria per effetto di provvedimenti giudiziali e solo per i soggetti ancora nelle condizioni previste alla data di entrata in vigore; non essendo il ricorrente più in servizio ma già in quiescenza dal 2004, egli non poteva beneficiare della stabilizzazione. Conseguentemente è stata confermata la legittimità del comportamento ministeriale e l'insussistenza di un danno ingiusto. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudicato e la questione dell'art. 14 bis erano già stati trattati nel precedente giudizio.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per delimitare l'efficacia del giudicato; la Corte afferma che il punto di diritto era già coperto dalla precedente decisione tra le stesse parti sul medesimo rapporto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato sostanziale; la Corte applica il principio per cui la soluzione di una questione di diritto comune preclude il riesame del medesimo punto.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza; la Corte esclude la motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la Corte ritiene adeguata la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 14 bis D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008

    "I dirigenti risultati idonei nel concorso ... e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia"

    norma eccezionale di sanatoria, non interpretativa della disciplina precedente, applicabile solo ai casi espressamente previsti e non estensibile a soggetti già cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per sostenere il danno ingiusto; la Corte esclude l'illecito perché il Ministero ha legittimamente negato l'applicazione della sanatoria fuori dai casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il giudicato copre non solo il dispositivo, ma anche il punto di diritto comune già risolto in un precedente giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico; il successivo mutamento del petitum o delle finalità processuali non consente di riesaminare quel medesimo punto.
  • La mera coesistenza, nella sentenza d'appello, di un richiamo al giudicato e di un esame subordinato del merito non integra di per sé contraddizione o motivazione apparente, quando le due argomentazioni sorreggano in via autonoma la decisione.
  • Una norma di sanatoria eccezionale che definisce un contenzioso specifico non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione a situazioni diverse da quelle espressamente contemplate; in particolare, se la norma richiede che il destinatario si trovi in una certa condizione alla data di entrata in vigore, chi sia già cessato dal servizio ne resta escluso.
  • Quando l'Amministrazione si attiene alla portata eccezionale della disciplina di sanatoria e ne nega l'applicazione a un soggetto non rientrante nei presupposti temporali e soggettivi, non è configurabile un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.