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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30398/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'omesso completamento, da parte del Ministero della giustizia, di procedure di riqualificazione del personale previste dalla contrattazione collettiva (CCNL Ministeri 1998-2001 e contratto integrativo del 5.4.2000), che secondo i lavoratori avrebbe integrato inadempimento contrattuale e causato un danno da perdita di chance professionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte d'appello ha invece escluso sia la prova dell'inadempimento colpevole sia, soprattutto, la prova del danno, ritenendo inidoneo il criterio fondato sul mero rapporto tra domande e posti disponibili, poiché l'accesso ai passaggi di area richiedeva ulteriori prove selettive articolate. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la decisione di merito per avere ritenuto non dimostrato il danno nonostante il criterio statistico adottato dal primo giudice.

La decisione

Successivamente al deposito del ricorso, i ricorrenti hanno presentato atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla controparte né accettato. La Corte ha quindi ritenuto che la rinuncia non producesse estinzione del processo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c., ma comportasse comunque sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quanto alle spese, la Corte le ha integralmente compensate in ragione del diverso esito dei gradi di merito. È stato inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato supplementare ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il caso riguarda una sopravvenuta inammissibilità del gravame per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento, nella censura dei ricorrenti contro la decisione di merito

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento all'onere della prova del danno

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte afferma che, in mancanza di notifica della rinuncia alle parti costituite o di comunicazione agli avvocati per il visto, la rinuncia non estingue il processo ma determina sopravvenuta carenza di interesse, salvo opposizione della controparte a una pronuncia nel merito

  • art. 391, comma quarto, c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicazione in mancanza di accettazione della rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo sanzionatorio sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 5 CCNL Ministeri 1998-2001

    indicata come base contrattuale delle procedure di riqualificazione del personale

  • Contratto integrativo per il personale della giustizia del 5.4.2000

    indicato come fonte della disciplina delle procedure di progressione professionale contestate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alle parti costituite o non comunicata agli avvocati per il visto e non accettata dalla controparte, non determina l'estinzione del processo ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che l'altra parte insista per una pronuncia sul merito.
  • Nei giudizi risarcitori per perdita di chance, la parte che agisce deve allegare e provare, anche tramite presunzioni, la concreta probabilità di conseguire il vantaggio sperato; il semplice rapporto statistico tra domande e posti disponibili può risultare insufficiente quando l'accesso al beneficio dipenda da ulteriori e autonome prove selettive.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione in cassazione il merito della valutazione probatoria, se non nei limiti in cui si denunci un effettivo errore di percezione o una vera e propria falsa applicazione delle regole legali sulla prova.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, la Corte può regolare le spese con compensazione e non applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per i rigetti o le inammissibilità ordinarie.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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