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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30401/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente pubblico dell'Amministrazione Penitenziaria impugnava la graduatoria di una selezione interna per la progressione economica nella seconda area, fascia retributiva F4. Deduceva che la graduatoria fosse illegittima perché, a suo dire, il bando della procedura non avrebbe potuto essere disapplicato o integrato dalla P.A. e la clausola ostativa alla partecipazione andava interpretata nel senso letterale da lui sostenuto. In particolare contestava che fosse stata ammessa un'altra candidata/candidato collocata/o tra i quindici vincitori pur avendo riportato una sanzione disciplinare di sospensione. In Cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001 e del principio per cui il bando costituisce lex specialis non derogabile dalla P.A.; con il secondo lamentava violazione dei criteri di interpretazione dei negozi giuridici ex artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la clausola del bando non potesse essere letta in modo additivo o con richiamo a fonti esterne.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi difettassero di specificità e autosufficienza, perché il ricorso non riportava in modo chiaro e puntuale il contenuto del bando né le parti decisive per comprendere e valutare le censure in rapporto alla sentenza impugnata. Inoltre il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva interpretato il bando in coerenza con il contratto collettivo integrativo richiamato dallo stesso bando, qualificando l'omissione dell'espressione relativa ai "due anni precedenti" come mero errore materiale. La Corte ha quindi escluso che vi fosse stata la denunciata interpretazione additiva e ha reputato irrilevanti le doglianze sugli artt. 40 e 45 d.lgs. 165/2001. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Le determinazioni della pubblica amministrazione in materia di rapporti di lavoro e relazioni sindacali devono muoversi entro il perimetro delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile; il bando non può introdurre una deroga in peius rispetto a tali previsioni.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto in concreto non decisivo perché le carenze del ricorso non consentivano di contrastare la ratio della sentenza impugnata.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'interpretazione del bando; la Corte non affronta nel merito l'interpretazione perché i motivi sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere corredato dagli atti, documenti, contratti o accordi collettivi richiamati, necessari a consentire la comprensione delle censure senza ricorso ad altre fonti.

  • art. 6, § 1, CEDU

    Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è ritenuto compatibile con il diritto a un equo processo, purché non degeneri in formalismo eccessivo; nel caso concreto l'inammissibilità non è stata considerata eccessivamente formalistica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe il contenuto di un bando, di un contratto o di altro atto negoziale, il ricorrente deve indicarne con precisione il contenuto rilevante e la localizzazione processuale; una mera sintesi narrativa o un richiamo generico non soddisfa il requisito di specificità.
  • Il principio di autosufficienza impone che il giudice di legittimità possa comprendere il fondamento delle doglianze dalla sola lettura del ricorso, senza dover accedere ad altre fonti o ricostruire autonomamente il contenuto degli atti richiamati.
  • Quando la sentenza di merito interpreta un bando alla luce del rinvio alle previsioni della contrattazione collettiva, il ricorrente deve confrontarsi con tale ratio decidendi e non limitarsi a proporre una lettura alternativa e parziale della clausola contestata.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina della procedura selettiva deve essere letta in coerenza con la contrattazione collettiva richiamata; la lex specialis non può essere invocata per ignorare tale rinvio se esso è parte del contenuto del bando stesso.
  • L'omissione materiale di una specificazione testuale nel bando può essere valorizzata come mero errore materiale se il testo del bando, letto complessivamente, richiama chiaramente il quadro pattizio di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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