Cassazione Civile, Ordinanza n. 30405/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato a un avvocato per il pagamento di contributi e sanzioni relativi all'anno 2010, in relazione a redditi da attività libero-professionale. Il professionista aveva contestato l'iscrizione e la debenza delle somme sostenendo di avere già versato i contributi alla propria Cassa professionale e, in ogni caso, la prescrizione del credito; inoltre, in cassazione ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e l'irrilevanza del contributo per redditi inferiori a 5.000 euro. L'INPS ha proposto ricorso principale contro la parte della decisione che aveva escluso le sanzioni più gravi, sostenendo che dovesse applicarsi il regime sanzionatorio per evasione contributiva perché il lavoratore aveva omesso di comunicare dati rilevanti ai fini contributivi. Il professionista ha proposto ricorso incidentale con tre censure: insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, erronea disciplina della prescrizione, e omissione di esame del fatto decisivo relativo al reddito inferiore alla soglia di 5.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, dopo la rinuncia del ricorrente incidentale in relazione agli effetti della giurisprudenza costituzionale e dell'orientamento consolidato sulla prescrizione. Ha poi accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'obbligo contributivo solo sulla base del reddito prodotto, senza accertare in via preliminare se l'attività fosse stata esercitata in forma abituale oppure occasionale. Di conseguenza ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese. L'unico motivo del ricorso principale dell'INPS, relativo al regime sanzionatorio, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. a), L. 23 dicembre 2000 n. 388
prevede il regime sanzionatorio per il mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce obbligatorie; la Corte richiama tale disciplina come alternativa a quella più grave per evasione.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 23 dicembre 2000 n. 388
prevede la sanzione per l'ipotesi di evasione contributiva; l'INPS sosteneva la sua applicazione, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 2, commi 25 e 26, L. 8 agosto 1995 n. 335
stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano professionalmente attività di lavoro autonomo; la Corte ne conferma l'applicazione ai professionisti che producono redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011 n. 111
è richiamato come interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995, nel senso dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti nei casi previsti.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326
prevede la soglia di 5.000 euro per il lavoro autonomo occasionale; la Corte chiarisce che tale soglia rileva solo per l'attività occasionale, non per quella abituale.
art. 53, comma 1, TUIR
è richiamato per individuare i redditi da lavoro autonomo rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 2935 c.c.
è invocato nel ricorso incidentale per la prescrizione, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale delle censure di violazione di legge proposte nei ricorsi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel ricorso incidentale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
è la norma sul rito camerale in Cassazione nel quale sono state depositate memorie illustrative.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a un albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va verificato anzitutto in base alla natura abituale o occasionale dell'attività svolta: la soglia reddituale di 5.000 euro rileva per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività abituale.
- Il requisito dell'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere desunto da elementi presuntivi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione professionale, ma non può essere escluso o affermato solo sulla base dell'ammontare del reddito prodotto.
- Un reddito inferiore a 5.000 euro può al più costituire un indizio, da valutare con gli altri elementi del processo, per escludere l'abitualità dell'attività, ma non vale da solo a negare l'obbligo contributivo se l'esercizio della professione è in concreto abituale.
- Quando una parte rinuncia ai motivi che investono i presupposti preliminari della lite, le relative censure possono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- Se la cassazione accoglie una censura che impone un nuovo accertamento di fatto sul presupposto dell'obbligo contributivo, restano assorbite le questioni ulteriori che presuppongono la definizione di quel punto, come il regime sanzionatorio applicabile.
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