Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30412/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta da una persona fisica che aveva prestato attività lavorativa tra il 1º novembre 2003 e il 31 dicembre 2006 e aveva ottenuto in appello la condanna dell'ente ospedaliero al pagamento di euro 116.000 oltre accessori, a titolo di arricchimento senza causa. L'ente ospedaliero proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo denunciava violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserito "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" della sentenza impugnata. Prima ancora dell'esame del motivo, però, la parte resistente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito in cancelleria. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato depositato il 22 febbraio 2019, mentre la notifica alle controparti risultava effettuata il 24 gennaio 2019; per una delle notifiche via PEC, diretta all'INPS, la ricorrente non aveva prodotto la ricevuta di avvenuta consegna o di omessa consegna, ma solo la ricevuta di accettazione, e non aveva dimostrato che si fosse trattato di una notifica non perfezionata e poi rinnovata il 15 febbraio 2019. Ne è derivato che non era provata la tempestività del deposito, onere che gravava sulla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo non dimostrata la tempestività del deposito ex art. 369, comma 1, c.p.c., perché mancava la prova dell'esito della notificazione PEC del 24 gennaio 2019 all'INPS e non poteva quindi assumersi come dies a quo la successiva notifica del 15 febbraio 2019. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non sono state poste spese a carico dell'INPS, rimasto intimato, né dell'Università, che aveva depositato un atto privo dei requisiti minimi del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"

    è richiamato come vizio denunciato nel ricorso, ma la Corte non ne esamina il merito perché assorbyto dall'improcedibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio processuale dedotto in cassazione, ma resta assorbito dalla declaratoria di improcedibilità

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    "Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto"

    il deposito del ricorso deve avvenire entro venti giorni dall'ultima notificazione e la mancata prova di tale scansione temporale comporta improcedibilità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività del deposito del ricorso deve essere dimostrata dalla parte ricorrente, che deve provare la data dell'ultima notificazione alle controparti e il relativo perfezionamento.
  • Quando la notificazione del ricorso avvenga via PEC, non basta produrre la sola ricevuta di accettazione: occorre anche la ricevuta di avvenuta consegna oppure, se la notifica non si è perfezionata, la ricevuta di omessa consegna o altro documento idoneo a provare l'esatto esito della trasmissione.
  • Se risulta una notificazione iniziale regolarmente accettata dal sistema e non viene provato che essa sia rimasta inesitata, la successiva rinnovazione della notifica non sposta il dies a quo per il deposito del ricorso.
  • L'onere di dimostrare i requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso grava sul ricorrente, secondo il criterio di vicinanza della prova.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito e comporta la condanna alle spese nei confronti della parte che resiste efficacemente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.