Cassazione Civile, Ordinanza n. 30407/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente pubblico aveva partecipato a un concorso riservato per l'attribuzione di posti di funzionario tributario e, a seguito di contenzioso amministrativo sulla graduatoria, era stato immesso nel ruolo con decorrenza giuridica e ricostruzione della carriera, ma senza ricostruzione economica. Egli agiva poi in sede ordinaria per ottenere il riconoscimento della decorrenza economica anteriore, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo inoltre di avere svolto in fatto mansioni superiori. La corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo non estensibile al ricorrente il giudicato amministrativo formatosi senza la sua partecipazione, escludendo l'imputabilità del ritardo dell'amministrazione nella riformulazione della graduatoria, negando la prova della perdita di chance e negando anche la prova dello svolgimento di mansioni superiori. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per mancata estensione degli effetti del giudicato amministrativo; (2) violazione di norme sulla progressione e sul comportamento dell'amministrazione; (3) erronea qualificazione della responsabilità come aquiliana, sostenendo che la domanda fosse risarcitoria ex art. 1218 c.c. e che quindi l'inadempimento dovesse presumersi imputabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, poiché non indicavano puntualmente le norme violate né confrontavano il contenuto precettivo delle norme con le affermazioni della sentenza impugnata; inoltre, quanto al giudicato amministrativo, la Corte ha richiamato il principio per cui l'efficacia erga omnes dell'annullamento riguarda il solo effetto caducatorio, mentre gli obblighi conformativi restano soggetti alla regola dell'efficacia inter partes. Il secondo motivo è stato giudicato confuso e non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito. È stato inoltre escluso che vi fosse un obbligo conformativo tale da fondare una responsabilità contrattuale dell'amministrazione. Non sono state liquidate spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; è stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme asseritamente violate e non confronta il loro contenuto con la decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360-bis, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare questioni già superate da un orientamento consolidato, qui in tema di giudicato amministrativo.
art. 2909 c.c.
La regola generale dell'efficacia del giudicato resta inter partes; l'estensione a soggetti non parte è eccezionale e non si applica agli obblighi conformativi se il soggetto non ha partecipato al giudizio.
art. 1218 c.c.
La Corte ha escluso che, nel caso concreto, potesse configurarsi una responsabilità contrattuale dell'amministrazione, mancando un obbligo conformativo derivante dal giudicato azionabile dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.lgs. n. 63/2001
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte lo reputa non conferente rispetto al decisum.
l. n. 266/2005
È richiamata dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte lo reputa non conferente rispetto al decisum.
art. 2095 c.c.
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte lo reputa non conferente rispetto al decisum.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di legge deve essere specifico: occorre indicare le norme asseritamente violate, esporne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; una critica generica o esplorativa è inammissibile.
- L'efficacia del giudicato amministrativo è, di regola, limitata alle parti del giudizio; l'estensione a terzi è eccezionale e, quando riguarda l'annullamento dell'atto, opera solo sul piano caducatorio, non automaticamente sugli obblighi conformativi o sugli effetti economici nei confronti di chi non ha partecipato al processo.
- In mancanza di un giudicato formatosi anche nei confronti del soggetto interessato, non può pretendersi di fondare sulla sua sola esistenza una responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione per asserito inadempimento all'obbligo di conformarsi alla decisione.
- Quando il motivo di ricorso non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare una diversa lettura del fatto o del comportamento della controparte, esso è inammissibile in sede di legittimità.
- La mera allegazione di una perdita di chance o di mansioni superiori non basta: tali circostanze devono risultare provate in modo idoneo e non possono essere presunte sulla base del solo ritardo amministrativo o della riedizione del procedimento.
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