Cassazione Civile, Ordinanza n. 07782/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma dovuta per forniture di acqua potabile a immobili di proprietà dell’ente resistente, in relazione a una determinata utenza. L’ente ha proposto opposizione, chiedendo anche di chiamare in causa i terzi cui gli immobili erano stati trasferiti; alcuni di questi sono intervenuti. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto, mentre la Corte d’appello ha revocato il decreto ritenendo che, trattandosi di servizio pubblico gestito da soggetto che eroga acqua potabile, fosse necessario un contratto scritto a pena di nullità e che tale forma non risultasse provata; ha inoltre escluso che il pregresso contratto stipulato con il Comune potesse valere per la fornitura in contestazione. Il ricorso per cassazione articola cinque motivi: 1) si deduce violazione dell’art. 1327 c.c. e della giurisprudenza, sostenendo che il gestore, in quanto azienda speciale/ente a natura imprenditoriale, non sarebbe soggetto a forma scritta ad substantiam e che il rapporto poteva perfezionarsi anche per facta concludentia o per esecuzione della prestazione; 2) si denuncia contrasto con l’art. 153 d.lgs. 152/2006, assumendo che nel servizio idrico integrato il nuovo gestore subentri ex lege nei rapporti e quindi non sia necessario un nuovo contratto scritto con l’utente; 3) si lamenta la nullità del giudizio di appello per difetto di regolare instaurazione del contraddittorio, assumendo che l’appello non sarebbe stato notificato a tutte le parti chiamate e che il giudice avrebbe omesso l’integrazione del contraddittorio; 4) si deduce omesso esame circa l’esistenza di un contratto scritto di somministrazione tra le parti, ritenuto decisivo; 5) si lamenta omesso esame della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., proposta per il caso di caducazione del titolo monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva un novum: la questione della natura giuridica della ricorrente come azienda speciale e della conseguente libertà di forma non risultava dedotta nei precedenti gradi né emergente dalla sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché per accoglierlo sarebbe stato necessario superare l’accertamento di fatto della corte territoriale secondo cui il contratto del 1980 non riguardava la fornitura oggetto di lite; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, perché i terzi chiamati non erano litisconsorti necessari ma soggetti rispetto ai quali non risultavano domande della ricorrente, con causa scindibile ex art. 332 c.p.c. Ha giudicato non fondato il quarto motivo, osservando che era privo di autosufficienza e comunque non chiariva la coincidenza tra i luoghi indicati dal giudice d’appello e quelli invocati dalla ricorrente. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, perché formulato impropriamente come vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. quando in realtà si denunciava l’omesso esame di una domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di conclusione del contratto anche mediante esecuzione della prestazione, ma la Corte non accoglie la censura per inammissibilità del motivo che introduce un novum
art. 153 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
invocato per affermare il subentro ex lege del nuovo gestore del servizio idrico nei rapporti preesistenti; la Corte non esamina il merito della censura perché essa presupporrebbe un diverso accertamento fattuale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
usato per dedurre nullità del giudizio di appello per difetto di contraddittorio
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per i motivi relativi a omesso esame; la Corte ribadisce che non può essere convertito in censura di mancato esame di una domanda
richiamato per la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, ma la relativa doglianza è ritenuta impropriamente veicolata come vizio di omesso esame
evocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa necessità di integrazione del contraddittorio; la Corte esclude la nullità, richiamando la scindibilità delle cause
richiamato dalla Corte per affermare che, trattandosi di cause scindibili, la mancata notifica ad alcuni chiamati non determinava nullità del giudizio d’appello
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il gestore del servizio idrico può invocare la libertà di forma e la conclusione del contratto per facta concludentia solo se la questione della sua natura imprenditoriale e del regime formale applicabile sia stata effettivamente dedotta e trattata nei gradi di merito; altrimenti la censura che la introduca per la prima volta in cassazione è inammissibile come novum.
- La censura che miri a ottenere un diverso esito sulla base dell’esistenza di un contratto pregresso o del subentro ex lege del nuovo gestore non è ammissibile in cassazione quando richiede di sovvertire un accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito sulla riferibilità del contratto alla specifica fornitura controversa.
- Nel giudizio di appello la mancanza di notificazione a soggetti chiamati in causa, quando non siano litisconsorti necessari e non risultino domande proposte nei loro confronti, non determina nullità dell’intero grado se le cause sono scindibili.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare l’omesso esame di una domanda o per surrogare una censura di errore di rito; la doglianza deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.
- Le censure in cassazione devono essere autosufficienti: occorre indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fondano e spiegare in modo chiaro la rilevanza del fatto dedotto, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.
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