Cassazione Civile, Ordinanza n. 01781/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006 emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, poi ritenuto legittimo dalla Commissione tributaria regionale in riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Il giudice di merito ha valorizzato vari indicatori di capacità di spesa e incremento patrimoniale, tra cui la casa di abitazione, altri immobili, un’autovettura e il servizio di collaboratrice domestica, rilevando che la contribuente non aveva dimostrato in modo specifico quali somme, tra quelle presenti in conti correnti e libretti postali cointestati, fossero state utilizzate per il mantenimento del tenore di vita e per finanziare gli investimenti che avevano prodotto un incremento patrimoniale di circa 70.000 euro nel 2006. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, in sintesi: violazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 42, comma 2, e dell’art. 38, commi 4-8, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e di circolari ministeriali e dell’Agenzia, sostenendo che per un lavoratore dipendente l’accertamento sintetico dovrebbe poggiare su elementi che dimostrino lo svolgimento di un’attività collaterale produttiva del reddito contestato; che nell’avviso mancasse l’indicazione specifica dei fatti posti a base del metodo sintetico; che la casa di abitazione non potesse essere considerata indice redditometrico; e che l’accertamento fosse erroneamente limitato a due anni senza considerare i redditi dell’anno precedente e quelli degli altri componenti del nucleo familiare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, respingendolo integralmente. Ha affermato che la presunzione legale di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 si estende alla generalità dei contribuenti, non solo ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e quindi anche al contribuente dipendente. Ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa al contenuto dell’avviso di accertamento perché rivolta solo all’atto impositivo e non alla sentenza impugnata. Ha giudicato inammissibili anche le doglianze su casa di abitazione, altri indici redditometrici e limitazione temporale dell’accertamento, perché non si confrontavano con la ratio decidendi e tendevano a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione; ha inoltre rilevato che la violazione di circolari amministrative non è deducibile come violazione di legge e che la questione relativa al periodo di riferimento era nuova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina l’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche; la Corte ne conferma l’applicabilità sulla base di indicatori di capacità di spesa e incremento patrimoniale, senza limitazioni ai soli redditi di impresa o di lavoro autonomo.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
le risultanze dei conti bancari fondano una presunzione legale relativa di maggior reddito riferibile alla generalità dei contribuenti.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’accertamento sintetico, ma non accolto dalla Corte.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa un vizio idoneo a incidere sulla sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza di elementi presuntivi dell’Ufficio, grava sul contribuente fornire prova contraria specifica.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
non consente di denunciare la violazione di circolari amministrative, che non hanno natura normativa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 può essere fondato su indici di capacità di spesa e su incrementi patrimoniali, e la sua operatività non è limitata ai contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
- Le risultanze dei conti bancari costituiscono una presunzione legale relativa di maggiore capacità reddituale, superabile solo mediante prova contraria specifica e puntuale da parte del contribuente.
- In sede di legittimità è inammissibile censurare direttamente l’atto amministrativo se il motivo non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le circolari amministrative hanno natura di atti interni e la loro eventuale violazione non integra, di per sé, violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione del fatto o introduca questioni nuove non trattate nella decisione impugnata.
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