Cassazione Penale, Sentenza n. 29313/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di congrua esplicitazione delle ragioni dei singoli aumenti applicati ai reati-satellite (art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e art. 629 comma 2 c.p., aggravati ex art. 7 D.L. n. 152/1991), lamentando che gli aumenti erano conteggiati in ugual misura sulla pena-base di 15 anni nonostante la diversa gravità dei fatti in continuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza (Sezioni Unite n. 47127/2021) che impone al giudice di individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente ciascun aumento per i reati-satellite, con grado motivazionale commisurato all'entità degli aumenti. Tuttavia la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse fornito sufficiente motivazione: gli aumenti sono stati fissati in misura contenuta, prossima ai minimi edittali, con spiegazioni specifiche (tra l'altro un aumento di 3 anni per estorsione aggravata motivato dalla gravità oggettiva, dall'entità della pretesa e dall'uso del metodo mafioso). La Corte ha inoltre rilevato che una generica evocazione dei massimi edittali è insufficiente per censurare la motivazione. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Stabilisce che nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena-base e calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite; il livello di motivazione richiesto è correlato all'entità degli aumenti e serve a garantire proporzione e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
Norma sul falso di stupefacenti e relative fattispecie-satellite; la Corte osserva che il richiamo ai soli limiti edittali è insufficiente a censurare la motivazione del giudice dell'esecuzione quando questi spiega le ragioni e applica aumenti contenuti
Codice penale, art. 629 comma 2
Norma sull'estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dell'aumento (3 anni) in relazione alla gravità concreta del fatto e all'uso del metodo mafioso
D.L. n. 152/1991, art. 7 (aggravante)
Aggravante richiamata nelle contestazioni; la Corte valuta l'aggravante nella determinazione complessiva della pena e negli aumenti applicati
Codice penale, artt. 132 e 133
Attribuiscono al giudice discrezionalità nella quantificazione della pena nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; la Corte sottolinea che tale discrezionalità consente aumenti minimi purché motivati
Fissa i limiti alla determinazione della pena nel reato continuato; la motivazione deve consentire di verificare che il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti di legge siano rispettati
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile e la possibilità di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); applicata dalla Corte alla luce della genericità del ricorso
Sentenza Sez. U n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius al giudice del rinvio
Massime di principio
- Per censurare il calcolo degli aumenti nel reato continuato è necessario contestare in modo specifico la motivazione relativa a ciascun aumento: riferimenti generici ai massimi edittali non sono sufficienti
- Il giudice dell'esecuzione dispone di ampia discrezionalità nella quantificazione degli aumenti, soprattutto se questi sono contenuti e motivati; la Corte verifica principalmente il rispetto dei principi di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p.
- La motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento: maggiori aumenti richiedono spiegazioni più dettagliate sulle ragioni della differenziazione tra i reati-satellite
- Per essere ammissibile un ricorso in cassazione contro la motivazione del calcolo della pena complessiva occorre dimostrare concretamente che si è realizzato un cumulo materiale o che i limiti di legge sono stati superati, oppure che la motivazione è del tutto carente per gli aumenti significativi
- Chi propone ricorso deve tener conto del rischio di condanna alle spese e della possibile sanzione alla Cassa delle ammende in caso di motivi manifestamente infondati o formulati con negligenza
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