Cassazione Civile, Sentenza n. 6394/2021 del 09/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per Iva, Ires e Irap per omessa presentazione delle dichiarazioni e omessa fatturazione. L'Ufficio contestava la natura commerciale dell'attività dell'associazione, la mancanza di vita associativa e la carenza di democraticità della gestione; in particolare rilevava che i ricavi derivavano in massima parte da attività di intermediazione e che ingenti compensi venivano corrisposti ai soci fondatori, aggirando il divieto di distribuzione degli utili. DIDASCA sosteneva invece di aver svolto esclusivamente attività istituzionale rivolta ai soci e che i compensi erano congrui e riferibili a prestazioni effettive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di DIDASCA. Ha ritenuto inammissibili o infondati i sei motivi proposti, confermando la valutazione di merito della CTR che, in base agli elementi probatori, aveva ricostruito la prevalenza di un'attivita commerciale, l'irragionevolezza e l'assenza di documentazione sui compensi erogati ai soci fondatori, e la utilizzazione dei proventi non per scopi istituzionali ma come avanzi/uttili ridistribuiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in complessivi € 10.300,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuali versamenti previsti dall'art.13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Invocato per insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di chiarezza e di autosufficienza e perché la CTR aveva comunque esaminato il merito.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per criticare l'osservanza dei requisiti formali del motivo; la Corte ha rilevato che il ricorso non chiariva se si denunciava un vizio di motivazione o di omessa pronuncia.
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 460/1997
Fonda una presunzione di distribuzione indiretta in casi quali compensi superiori del 20% rispetto ai contratti collettivi; la Corte ha ricordato che il mancato superamento della soglia non prova automaticamente la correttezza dei compensi quando il quadro fattuale dimostra prevalente attività commerciale e sproporzione dei compensi.
art. 167 Direttiva 2006/112/CE
Richiamato in merito allo scorporo dell'IVA dai ricavi; la Corte ha osservato che la questione non favoriva la ricorrente perché l'associazione non aveva applicato l'IVA e peraltro la normativa nazionale (art.60 DPR 633/1972) disciplina la rivalsa nell'ipotesi di accertamento.
Stabilisce la possibilità di rivalsa dell'imposta accertata nei confronti dei cessionari/committenti a determinate condizioni; la Corte l'ha ritenuta applicabile alla fattispecie per la disciplina degli accertamenti divenuti definitivi dopo la sua entrata in vigore.
Regola la responsabilità per le sanzioni tributarie richiedendo, oltre alla volontarietà, la consapevolezza o almeno la non inevitabilità dell'errore; la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la diligenza necessaria per escludere la sanzionabilità.
Norma sul regime sanzionatorio e sulle possibili esimenti; la Corte ha ritenuto infondato l'argomento di buona fede e incertezza normativa, confermando la valutazione della CTR che non ha ravvisato errori inevitabili.
Richiamato dal ricorrente sul tema della deducibilità dell'IVA non rivalsa; la Corte ha considerato la questione nuova in cassazione e quindi inammissibile, pur ricordando che la rivalsa è prevista e disciplinata per l'IVA.
Richiami effettuati in motivi relativi alla detrazione IVA; la Corte ha dichiarato inammissibili tali censure per novità o per mancata riproduzione degli atti in ricorso.
sentenza Corte di Giustizia 7 novembre 2013 (cause riunite C-249/12 e C-250/12)
Secondo la sentenza UE il prezzo pattuito è comprensivo di IVA solo quando il fornitore non può rivalersi sull'acquirente; la Corte ha ritenuto la pronuncia non applicabile favorabilmente alla ricorrente per le circostanze nazionali e per l'assenza di applicazione originaria dell'IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di somme da parte del ricorrente in caso di soccombenza; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento.
Massime di principio
- Quando un ente associativo presenta ricavi prevalentemente non riconducibili alle quote associative e utilizza i proventi per pagare compensi elevati ai soci fondatori senza documentazione e rapporti contrattuali chiari, l’amministrazione e il giudice possono ritenere prevalente l’attività commerciale e revocare i benefici fiscali per gli enti non commerciali.
- La verifica della natura non commerciale di un ente richiede prova documentale e contabile: spese, destinazione degli avanzi, atti formali di nomina e comprovate prestazioni lavorative sono elementi decisivi a favore dell'ente.
- La norma che presuppone distribuzioni indirette per compensi elevati (d.lgs. 460/1997, art.10) è un indicatore importante ma non esaustivo; il giudice valuta il contesto complessivo e la proporzionalità dei compensi rispetto all'attività svolta.
- In sede di impugnazione è fondamentale riprodurre e documentare gli atti e le sentenze di merito (atto d'appello, sentenza di primo grado, documentazione contabile): l'assenza di detta riproduzione può rendere il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Le sanzioni tributarie possono essere mitigate solo se il contribuente dimostra l’impossibilità di riconoscere l’errore con l’uso della normale diligenza; la mera buona fede soggettiva senza prove di diligenza non basta.
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