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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6394/2021 del 09/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per Iva, Ires e Irap per omessa presentazione delle dichiarazioni e omessa fatturazione. L'Ufficio contestava la natura commerciale dell'attività dell'associazione, la mancanza di vita associativa e la carenza di democraticità della gestione; in particolare rilevava che i ricavi derivavano in massima parte da attività di intermediazione e che ingenti compensi venivano corrisposti ai soci fondatori, aggirando il divieto di distribuzione degli utili. DIDASCA sosteneva invece di aver svolto esclusivamente attività istituzionale rivolta ai soci e che i compensi erano congrui e riferibili a prestazioni effettive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di DIDASCA. Ha ritenuto inammissibili o infondati i sei motivi proposti, confermando la valutazione di merito della CTR che, in base agli elementi probatori, aveva ricostruito la prevalenza di un'attivita commerciale, l'irragionevolezza e l'assenza di documentazione sui compensi erogati ai soci fondatori, e la utilizzazione dei proventi non per scopi istituzionali ma come avanzi/uttili ridistribuiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in complessivi € 10.300,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuali versamenti previsti dall'art.13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Invocato per insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di chiarezza e di autosufficienza e perché la CTR aveva comunque esaminato il merito.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per criticare l'osservanza dei requisiti formali del motivo; la Corte ha rilevato che il ricorso non chiariva se si denunciava un vizio di motivazione o di omessa pronuncia.

  • art. 10, comma 6, d.lgs. n. 460/1997

    Fonda una presunzione di distribuzione indiretta in casi quali compensi superiori del 20% rispetto ai contratti collettivi; la Corte ha ricordato che il mancato superamento della soglia non prova automaticamente la correttezza dei compensi quando il quadro fattuale dimostra prevalente attività commerciale e sproporzione dei compensi.

  • art. 167 Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato in merito allo scorporo dell'IVA dai ricavi; la Corte ha osservato che la questione non favoriva la ricorrente perché l'associazione non aveva applicato l'IVA e peraltro la normativa nazionale (art.60 DPR 633/1972) disciplina la rivalsa nell'ipotesi di accertamento.

  • art. 60 d.P.R. n. 633/1972

    Stabilisce la possibilità di rivalsa dell'imposta accertata nei confronti dei cessionari/committenti a determinate condizioni; la Corte l'ha ritenuta applicabile alla fattispecie per la disciplina degli accertamenti divenuti definitivi dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    Regola la responsabilità per le sanzioni tributarie richiedendo, oltre alla volontarietà, la consapevolezza o almeno la non inevitabilità dell'errore; la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la diligenza necessaria per escludere la sanzionabilità.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    Norma sul regime sanzionatorio e sulle possibili esimenti; la Corte ha ritenuto infondato l'argomento di buona fede e incertezza normativa, confermando la valutazione della CTR che non ha ravvisato errori inevitabili.

  • art. 99, comma 1 TUIR

    Richiamato dal ricorrente sul tema della deducibilità dell'IVA non rivalsa; la Corte ha considerato la questione nuova in cassazione e quindi inammissibile, pur ricordando che la rivalsa è prevista e disciplinata per l'IVA.

  • artt. 53 Cost., 17 e ss. Dir. n. 77/388/CEE, 16 lett. a) e 178 lett. a) Dir. n. 2006/112/CE, art.55 d.P.R. n. 633/1972

    Richiami effettuati in motivi relativi alla detrazione IVA; la Corte ha dichiarato inammissibili tali censure per novità o per mancata riproduzione degli atti in ricorso.

  • sentenza Corte di Giustizia 7 novembre 2013 (cause riunite C-249/12 e C-250/12)

    Secondo la sentenza UE il prezzo pattuito è comprensivo di IVA solo quando il fornitore non può rivalersi sull'acquirente; la Corte ha ritenuto la pronuncia non applicabile favorabilmente alla ricorrente per le circostanze nazionali e per l'assenza di applicazione originaria dell'IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di somme da parte del ricorrente in caso di soccombenza; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento.

Massime di principio

  • Quando un ente associativo presenta ricavi prevalentemente non riconducibili alle quote associative e utilizza i proventi per pagare compensi elevati ai soci fondatori senza documentazione e rapporti contrattuali chiari, l’amministrazione e il giudice possono ritenere prevalente l’attività commerciale e revocare i benefici fiscali per gli enti non commerciali.
  • La verifica della natura non commerciale di un ente richiede prova documentale e contabile: spese, destinazione degli avanzi, atti formali di nomina e comprovate prestazioni lavorative sono elementi decisivi a favore dell'ente.
  • La norma che presuppone distribuzioni indirette per compensi elevati (d.lgs. 460/1997, art.10) è un indicatore importante ma non esaustivo; il giudice valuta il contesto complessivo e la proporzionalità dei compensi rispetto all'attività svolta.
  • In sede di impugnazione è fondamentale riprodurre e documentare gli atti e le sentenze di merito (atto d'appello, sentenza di primo grado, documentazione contabile): l'assenza di detta riproduzione può rendere il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Le sanzioni tributarie possono essere mitigate solo se il contribuente dimostra l’impossibilità di riconoscere l’errore con l’uso della normale diligenza; la mera buona fede soggettiva senza prove di diligenza non basta.

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