Cassazione Civile, Sentenza n. 6442/2021 del 09/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento disciplinare (Co.Re.Di. Lombardia n.197/14.9.2017) che aveva irrogato al notaio Zaffaroni la sospensione per un mese e una sanzione pecuniaria di Euro 10.000 per violazioni disciplinari connesse ai rapporti con la societa' Legal 3 s.r.l. (procacciamento clientela/compensi percentuali) e per condotte relative all'uso di sedi secondarie e stipula di atti in giorni di assistenza alla sede principale; censurate in cassazione varie violazioni di norme processuali e sostanziali, vizio di motivazione, ne bis in idem, errata qualificazione della fattispecie e aspetto sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi, confermando la valutazione di merito circa l'esistenza di un accordo con la Legal 3 e la non occasionalità delle condotte relative alle sedi secondarie. Ha escluso il ne bis in idem e l'applicabilità della pronuncia citata dal ricorrente, ha confermato la valutazione discrezionale del giudice del merito in ordine alla determinazione delle sanzioni (anche cumulabili per attivita' diverse), ha respinto le doglianze sulla tardiva comunicazione della sede secondaria e sull'oblazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del resistente (Euro 5.000 + Euro 200 per esborsi + 15% spese generali) e ha rilevato l'eventuale obbligo di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Legge notarile, L. n. 89/1913, art. 147, comma 1, lett. B)
Norma di principio che consente l'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni deontologiche; utilizzata per giustificare la sospensione e la sanzione pecuniaria a fronte di condotte ripetute e di rilevanza disciplinare.
Legge notarile, art. 26
Obbligo di tenere lo studio aperto e di assistenza personale; la Corte ha distinto le ipotesi di assenza dalla sede (art.26) dalla presenza impropria in sedi secondarie disciplinata dal codice deontologico.
Legge notarile, art. 145-bis (oblazione)
Procedura di estinzione per oblazione non automatica; la Corte ha ritenuto che l'oblazione richiede verifica e non preclude, a fronte di fatti diversi, l'accertamento di ulteriori condotte.
Legge notarile, art. 144 (attenuanti)
Prevede l'applicazione di circostanze attenuanti; la Coredi e la Corte hanno considerato la tardiva comunicazione e il comportamento successivo nel valutare le attenuanti e la misura della sanzione.
Codice Deontologico del Notariato (C.D.N.), art. 9 (Sezione II) e art. 12
Art.9 vieta la presenza del notaio in uffici secondari nei giorni fissati per l'assistenza alla sede; art.12 disciplina la comunicazione della sede secondaria. La Corte ha ritenuto che la violazione di tali disposizioni sia autonoma rispetto all'art.26 L.N. e sanzionabile.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116, 132, 133, 366, 369, 360
Richiamati per i profili processuali: limiti del sindacato in Cassazione (art.360), onere della motivazione, limiti alla rilevazione dell'omesso esame di fatti decisivi e ai rimedi per vizio motivazionale; la Corte ha ribadito che la Cassazione non sostituisce il giudice del merito né riesamina fatti già valutati.
Codice civile, art. 2697
Onere della prova; invocato dal ricorrente per contestare valutazioni probatorie, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio ricostruttivo tale da giustificare la cassazione.
Legge n. 689/1981 e art. 11
Richiamata nei criteri di determinazione della sanzione (principi di proporzionalità e criteri applicabili), con richiamo alla discrezionalità del giudice nel valutare le attenuanti.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato in sede impugnatoria; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato è limitato: non è ammessa la revisione di merito dei fatti quando il giudice di appello ha motivato la sua ricostruzione; le doglianze si devono concentrare su violazioni di legge o vizi motivazionali specifici.
- Il ne bis in idem disciplinare non opera se le condotte contestate sono diverse nella natura e nel disvalore (es.: mancata assistenza alla sede vs stipula sistematica in sedi secondarie nei giorni di assistenza).
- La violazione di norme deontologiche autonome (es. art.9 C.D.N.) può essere sanzionata indipendentemente dalla legge professionale quando la fattispecie concreta costituisce un illecito disciplinare distinto.
- L'oblazione (art.145-bis L.N.) non estingue automaticamente ogni profilo istruttorio: va valutata tempestivamente e richiede verifica delle condizioni, e non impedisce l'accertamento di nuovi addebiti diversi dall'oblato.
- La determinazione della sanzione disciplinare rientra nel potere discrezionale dell'organo sanzionatorio; la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la ragionevolezza, non la scelta discrezionale se adeguatamente motivata.
- Il ritardo o la mancata comunicazione di elementi formali (es. apertura tardiva di sede secondaria) può integrare autonoma rilevanza disciplinare se svuota l'obbligo deontologico di informazione.
- Per censure ex art.360, n.5 c.p.c. il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la prova testuale o extratestuale e dimostrare la sua decisività: mere doglianze di merito sono inammissibili.
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