Cassazione Civile, Sentenza n. 6395/2021 del 09/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sul rimborso di un credito IVA (eccedenza relativa al 2007) acquisito dalla contribuente a seguito di cessione dalla curatela del Fallimento Barresi Rocco. L'Agenzia ha operato un silenzio-rifiuto al rimborso e, in costanza del giudizio, ha eccepito la compensazione con crediti erariali a suo favore. In primo grado la CTP di Catanzaro aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non provata la compensazione; in appello la CTR ha escluso la possibilità di eccepire compensazioni relative a obbligazioni diverse dal thema decidendum, rigettando l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'eccezione di compensazione era stata tempestivamente e regolarmente proposta e che il giudice d'appello ha errato escludendone la proponibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva escluso la proponibilità dell'eccezione di compensazione. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Calabria in diversa composizione per un nuovo esame (anche per le spese). Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Banca Ifis per carenza di interesse. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in materia di rimborsi IVA, l'Amministrazione può opporre la compensazione (anche se non ha adottato un provvedimento di fermo) e il giudice tributario che annulla un provvedimento cautelare deve comunque esaminare il merito dell'eccezione di compensazione.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 546/1992
Consente all'Amministrazione di proporre eccezioni nel giudizio tributario; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di compensazione proposta ai sensi dell'art. 23 sia ammissibile e non costituisca un indebito ampliamento del thema decidendum se tempestivamente e rituale introdotta
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 23 come norma processuale applicabile al giudizio tributario; la censura denunciava la violazione della disciplina processuale sulla proponibilità delle eccezioni
art. 69 r.d. n. 2440/1923
Norma che prevede il potere di adottare il 'fermo amministrativo' a tutela del credito erariale; la sentenza richiama che l'Amministrazione può adottare misure sospensive cautelari in assenza di garanzia e che tali misure sono strumentali alla compensazione
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Prevede la possibilità di richiedere una garanzia per l'esecuzione del rimborso IVA; la Corte ha ricordato il principio di alternatività tra prestazione della garanzia e adozione del fermo amministrativo: se non vi è garanzia l'Amministrazione può sospendere il pagamento e far valere la compensazione
art. 56 legge fallimentare (art. 56 l.f.)
Riferimento alle regole di incompatibilità/compensabilità dei crediti in presenza di procedure concorsuali; la questione sulla non compensabilità di un credito ceduto dalla procedura rispetto a crediti anteriori del Fisco è stata considerata questione di merito, non questione di proponibilità processuale, e quindi da esaminare nel giudizio di merito
Massime di principio
- L'eccezione di compensazione è ammissibile nel giudizio sul diniego di rimborso IVA se proposta tempestivamente e in modo rituale; non costituisce di per sé un illegittimo ampliamento del thema decidendum se riguarda un fatto modificativo o estintivo della pretesa impugnata
- Se l'Amministrazione non presta la garanzia richiesta dall'art. 38-bis, può adottare misure cautelari (es. fermo amministrativo) per sospendere il rimborso al fine di tutelare una possibile compensazione; tali misure sono alternative alla prestazione della garanzia
- Quando la sospensione (o altro provvedimento cautelare) è impugnata, il giudice tributario non si limita ad annullare il provvedimento ma deve esaminare anche il merito dell'eccezione di compensazione a cui il provvedimento è strumentale
- La valutazione della fondatezza della compensazione (es. rilevanza temporale dei crediti in relazione a una procedura concorsuale) è una questione di merito da decidere in sede di merito, non un motivo per escludere a monte la proponibilità dell'eccezione
- I ricorsi incidentali che riguardano questioni meramente assorbite dalla decisione principale possono essere dichiarati inammissibili per carenza d'interesse; tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio se la decisione principale viene cassata
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