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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6467/2021 del 09/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia nata da un preliminare di permuta (3.3.2006) tra i coniugi Remo Costantini e Vanna Caramanico e l'Impresa Guerra s.r.l., con successiva cessione formale delle quote della Reva s.r.l. (19.5.2006) e rilascio da parte di Allianz di una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento. I Costantini hanno chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento (mancato trasferimento del 30% delle unità immobiliari promesse) e il risarcimento del danno, nonché il pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte di Allianz. In primo grado la domanda fu respinta; in appello la Corte d'appello dell'Aquila dichiarò la simulazione parziale della cessione delle quote, risolse il preliminare per inadempimento della Guerra s.r.l., condannò Allianz a pagare l'indennizzo di €1.500.000 e liquidò in favore dei Costantini un risarcimento complessivo di €1.870.000. Allianz e le controparti proposero ricorso per cassazione sollevando profili di nullità/semplice interpretazione della polizza, inopponibilità della simulazione all'assicuratore, natura autonoma vs accessoria della garanzia, interpretazione della clausola di art. 6 della polizza (condizione di pagamento), rilevanza del giudicato penale, preclusioni processuali e vizi di liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i due procedimenti e dichiarato inammissibili alcuni ricorsi incidentali avverso la sentenza non definitiva per questioni procedurali (riserva d'appello verbalmente formulata). Sul merito, la Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di impugnazione proposti dall'Allianz e dagli altri ricorrenti incidentali, confermando le valutazioni del giudice di merito circa la simulazione parziale della cessione delle quote, la legittimità e l'efficacia della polizza quale garanzia autonoma/indennitaria e la possibilità per i creditori di ottenere un accertamento giudiziale nonostante la clausola dell'art. 6 intesa come regolazione della fase esecutiva. Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo del ricorso principale (ultra petizione): ha censurato la statuizione della Corte territoriale che aveva liquidato ai Costantini il "maggior danno" (art. 1224 c.c.) senza che fosse stata espressamente richiesta la misura risarcitoria secondo i termini di legge per il danno da svalutazione monetaria; per tale motivo ha annullato (in parte) la sentenza definitiva n. 1398/2016 e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per ricalcolare la liquidazione del danno e per le questioni sulle spese tra Allianz e i controricorrenti. Sono state confermate, invece, le condanne principali (in sostanza la ricostruzione di fatto di inadempimento e la qualificazione della polizza come operativa e pagabile), con condanne alle spese e prescrizioni sui contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base per le motivazioni di cassazione; la Corte ha valutato i motivi di ricorso secondo le ipotesi di cui all'art. 360, rigettando la maggior parte delle censure per difetto di meritevolezza o perché attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito

  • art. 361 c.p.c.

    Richiamato per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi avverso la sentenza non definitiva, in quanto le parti avevano formulato riserva di impugnazione verbalmente in udienza e quindi dovevano proporre unitamente l'impugnazione della successiva sentenza definitiva

  • art. 335 c.p.c.

    Richiamato come parametro analogico per la riunione dei giudizi: più impugnazioni contro decisioni tra loro collegate possono integrare un unico processo di cassazione

  • art. 1415 c.c.

    Esaminato con riferimento all'inopponibilità della simulazione verso terzi; la Corte ha ritenuto che la simulazione parziale della cessione delle quote non pregiudicasse l'operatività della polizza, perché la garanzia era diretta all'adempimento del preliminare e la simulazione della modalità di pagamento delle quote non incidava sui doveri dell'assicuratore

  • art. 1224 c.c.

    Rilevante per la determinazione del "maggior danno" da svalutazione monetaria; la Cassazione ha accolto il vizio sull'ultra-petizione perché la Corte d'appello aveva liquidato maggior danno non richiesto secondo la forma richiesta dalla legge

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato (commi primo e terzo) per sanzionare la condotta processuale aggravata dell'assicuratore; la Corte ha ritenuto configurabile l'ipotesi di abuso/processo temuto dal legislatore e ha pertanto ritenuto corretta la statuizione sul punto, essendo il terzo comma sanzione di tipo pubblicistico che non richiede prova del danno specifico

  • art. 75 e 652 c.p.p.

    Esaminati nei motivi incidentali relativi all'effetto del giudicato penale; la Corte ha precisato che il giudicato penale di assoluzione per insussistenza non estingue la distinta azione civile quando il petitum e la causae petendi differiscono

  • art. 1952 c.c. e art. 1945 c.c.

    Richiamati nell'analisi della natura della polizza: la Corte ha motivato che la polizza, per il contenuto e le clausole (rinuncia a eccezioni, pagamento a semplice richiesta, disciplina del regresso), aveva carattere autonomo/indennitario e non si poteva automaticamente ricondurre al regime di accessorietà tipico della fideiussione

  • art. 1362 e 1367 c.c.

    Usati come criteri di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto plausibile e legittima l'interpretazione data dal giudice di merito sulla polizza e sul contenuto dei documenti, essendo interpretazioni tra più possibili

Massime di principio

  • La simulazione parziale può essere provata anche mediante controdichiarazioni scritte (anche contenute in polizze o missive) se risultano da documenti sottoscritti e provenienti da parti con interesse contrario alla rivelazione della simulazione
  • Una polizza che garantisca l'adempimento di una prestazione non immediatamente trasferibile può assumere natura autonoma/indennitaria (e non mera fideiussoria accessoria) se il testo contrattuale prevede indennizzo a semplice richiesta, rinuncia a eccezioni e regole di regresso specifiche
  • Una clausola che subordina il pagamento dell'indennizzo al compimento di azioni esecutive verso il debitore principale può essere interpretata come disciplina della fase esecutiva (beneficio di escussione) e non necessariamente come condizione sospensiva che impedisca all'attore di ottenere un accertamento giudiziale dell'obbligo dell'assicuratore
  • La riserva verbale di impugnazione in udienza, quando verbalizzata, impone di proporre le impugnazioni congiuntamente secondo le norme processuali; l'omissione formale o contestazioni sulla verbalizzazione possono rendere inammissibili ricorsi separati
  • La sentenza penale di assoluzione per insussistenza non estingue automaticamente la distinta azione civile quando il petitum o la causa petendi differiscono; il giudicato penale può essere rilevante solo nei limiti in cui investa direttamente i medesimi fatti e pretese
  • Per ottenere il ristoro della perdita da svalutazione monetaria occorre che il creditore abbia espressamente domandato il "maggior danno" ai sensi di legge; la Corte non può liquidarlo d'ufficio se non richiesto nelle forme previste
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (terzo comma) può essere pronunciata anche senza prova puntuale del danno patrimoniale, essendo tale sanzione di natura pubblicistica mirata a reprimere l'abuso del processo

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