Cassazione Civile, Sentenza n. 6397/2021 del 09/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per il recupero dell'IRAP anno 2003, emessa da Equitalia su avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.4 (la CTR si sarebbe limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza valutare il motivo di gravame); 2) violazione delle norme procedurali e del diritto di difesa perché la CTR avrebbe annullato la cartella sulla base di un vizio dell'avviso di accertamento sollevato per la prima volta in memoria illustrativa; 3) errata valutazione circa la notifica dell'avviso di accertamento, ritenuta inesistente per il mancato segno dell'agente postale giustificativo del deposito; 4) vizio di motivazione e mancata considerazione che la notifica si era comunque perfezionata avendo l'atto raggiunto il suo scopo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Commissione Tributaria Regionale si è limitata a rinviare alla motivazione di primo grado con formule stereotipate senza esaminare analiticamente il motivo di gravame, con conseguente nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre demandato alla commissione di merito la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza di appello può essere motivata per relationem, ma il giudice d'appello deve comunque dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione; l'adesione acritica alla motivazione di primo grado con formule stereotipate determina la nullità della decisione.
artt. 18, 24 e 32, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992
Norme richiamate nel ricorso relative alla disciplina del contenzioso tributario e delle fasi procedurali dinanzi alle commissioni tributarie; nel caso sono state invocate dall'Agenzia per censurare modalità decisorie e ammissibilità di censure sollevate in sede di memoria, ma la Cassazione ha assorbito l'esame di merito dopo aver cassato per vizio di motivazione.
Richiamato in relazione al corretto esercizio delle funzioni del giudice di merito e all'obbligo di decidere sulle questioni sollevate dalle parti; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente confrontato le questioni dedotte in appello.
art. 8, commi 2 e 3, legge 20 novembre 1982, n. 890
Norme sulla notificazione postale e sulle presunzioni in tema di deposito presso l'ufficio postale; il ricorso contestava la valutazione della CTR circa l'inesistenza della notifica per omissione dell'agente postale, questione che non è stata risolta dalla Cassazione in quanto assorbita.
Prevede il motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha applicato questo criterio rilevando l'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata.
Norma richiamata in relazione all'onere motivazionale del giudice; nella sentenza si censura l'omissione di considerare elementi rilevanti (es. perfezionamento della notifica) ai fini di una decisione adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La Corte d'appello può motivare per relationem, ma deve comunque esporre, anche sinteticamente, le ragioni della conferma o precisare l'identità delle questioni rispetto al primo grado: l'adesione acritica alla sentenza di primo grado con formule stereotipate è vizio che determina la nullità della decisione.
- Se la Cassazione accoglie per vizio di motivazione, gli altri motivi di impugnazione restano di norma assorbiti e la causa viene rimessa a diversa composizione del giudice di merito per un nuovo esame.
- Quando si contestano difetti di notifica (anche di atti tributari), è fondamentale portare in fatto e in prova gli elementi utili a dimostrare la mancata validità della notifica; omissioni formali del personale postale possono essere rilevanti, ma la valutazione spetta al giudice di merito e richiede adeguata motivazione.
- Eccepire vizi procedurali o di notifica 'per la prima volta' in memoria illustrativa o in sede di appello può essere rischioso: è preferibile sollevare e documentare le censure tempestivamente e negli atti di primo grado per non incorrere in questioni di inammissibilità o di difficoltà probatoria in sede successiva.
- Il requisito minimo della motivazione richiede che il giudice risponda ai punti essenziali delle conclusioni delle parti e ai motivi di impugnazione: formule generiche non sono sufficienti e possono portare alla cassazione per difetto motivazionale.
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