Cassazione Civile, Ordinanza n. 06994/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale di un'unità immobiliare, a seguito di procedura DOCFA per cambio di destinazione d'uso da ufficio a commerciale. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; in appello l'Agenzia sosteneva che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente perché l'atto indicava le caratteristiche dell'immobile, la diversa consistenza/superficie accertata e la base tecnica della stima. La CTR aveva invece ritenuto insufficiente la motivazione, anche per la mancata effettuazione di un sopralluogo e per la non adeguata giustificazione della differenza di superficie tra quanto dichiarato e quanto accertato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme sulla motivazione degli atti amministrativi e sul classamento catastale, sostenendo che nel caso di DOCFA, quando l'Ufficio recepisce gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica, è sufficiente una motivazione sintetica; solo se vengono disattesi gli elementi fattuali dichiarati occorre una motivazione più approfondita.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione, escludendo che nel processo tributario di legittimità dovesse applicarsi la disciplina codicistica del domicilio ex art. 330 c.p.c. in luogo della disciplina speciale dell'art. 17 d.lgs. 546/1992. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia: ha affermato che, nelle attribuzioni di rendita catastale conseguenti a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati e la divergenza derivi solo da diversa valutazione tecnica. Poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva utilizzato gli elaborati grafici depositati dalla parte privata e aveva riportato le superfici accertate, la motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel processo tributario di merito non opera in via prevalente per individuare il luogo di notificazione dell'impugnazione quando la disciplina speciale dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 detta una regola compiuta e derogatoria; il richiamo al codice di rito vale per il giudizio di cassazione solo nei limiti di compatibilità
"la indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo"
norma speciale e prevalente nel processo tributario di merito, applicabile anche alle notificazioni dei successivi gradi di giudizio; consente di validamente notificare l'impugnazione al domicilio eletto in primo grado anche se la parte non si è costituita in appello
richiamato per affermare la specialità del rito tributario di merito rispetto al codice di procedura civile
richiamato per ribadire la prevalenza delle norme processuali tributarie nel giudizio di merito
nel giudizio di cassazione rinvia alle norme del codice di procedura civile, escludendo un autonomo giudizio tributario di legittimità speciale
art. 3, comma 1, L. n. 241/1990
richiamato come parametro di motivazione degli atti amministrativi
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato come parametro di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 11 d.l. n. 79/1988 conv. in L. n. 154/1988
richiamato insieme alla disciplina catastale come base normativa del classamento e della rettifica catastale
r.d.l. n. 652/1939
richiamato quale normativa catastale di riferimento
d.P.R. n. 1142/1949
richiamato quale normativa catastale di riferimento
d.m. n. 791/1994
richiamato quale normativa tecnica per il classamento e la determinazione catastale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel processo tributario, la disciplina speciale sulla notificazione degli atti prevale su quella codicistica quando il legislatore tributario abbia dettato una regola espressa e completa; l'elezione di domicilio e l'indicazione della sede o residenza producono effetti anche per i gradi successivi.
- Nel giudizio di cassazione tributaria, il rinvio del d.lgs. n. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile non crea un autonomo rito speciale di legittimità, ma comporta l'applicazione delle norme ordinarie nei limiti della compatibilità.
- In materia di classamento catastale da procedura DOCFA, se l'Ufficio recepisce gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica della rendita, la motivazione dell'avviso può essere sintetica, purché indichi i dati oggettivi e la classe attribuita.
- La motivazione dell'avviso di rettifica catastale deve essere più analitica solo quando l'Ufficio disattenda gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente; in tal caso la maggiore motivazione serve a garantire il diritto di difesa e a delimitare l'oggetto del contenzioso.
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