Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13634/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Una società in liquidazione aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa dal Comune per il recupero di somme dovute in restituzione, a seguito del giudicato formatosi su una sentenza d’appello che aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la società alla restituzione di quanto il Comune aveva versato in esecuzione della sentenza riformata. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione per il credito residuo, ritenendo utilizzabile la riscossione mediante ruolo ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999; la Corte d’appello aveva invece escluso che la restituzione di somme indebitamente pagate integrasse una "entrata" recuperabile con tale procedura. Il Comune ha ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, dell’art. 12 preleggi e di norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011, sostenendo che per gli enti locali la nozione di entrata comprende anche i rimborsi e le restituzioni, sicché il recupero tramite ruolo sarebbe legittimo; ha inoltre richiamato la disciplina dell’accertamento esecutivo e la classificazione di bilancio delle entrate comunali. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha affermato che, per gli enti locali, il sistema degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999 consente la riscossione coattiva mediante ruolo anche delle entrate patrimoniali di natura privatistica, purché il credito sia assistito da un titolo esecutivo; nel caso concreto, la pretesa del Comune era fondata su una sentenza d’appello passata in giudicato che aveva condannato la società alla restituzione delle somme indebitamente percepite, sicché ricorrevano i presupposti per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella. La Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo a precedenti relativi a enti previdenziali o allo Stato, ha valorizzato la disciplina finanziaria degli enti locali e ha escluso che l’eventuale mancata allocazione della partita nel bilancio incidesse sull’esistenza o sull’esigibilità del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    entrate riscosse mediante ruolo

    per gli enti pubblici territoriali consente la riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate; nel caso degli enti locali la disposizione si applica anche alle entrate patrimoniali, salvo diversi limiti di legge.

  • art. 21 d.lgs. n. 46/1999

    le entrate ... aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva

    per le entrate di natura privatistica, l’iscrizione a ruolo è ammessa solo se il credito è già assistito da un titolo esecutivo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato nel ricorso per l’interpretazione letterale e sistematica della nozione di "entrata".

  • artt. 149, 162 e 165 d.lgs. n. 267/2000

    richiamati per sostenere che la finanza comunale comprende anche altre entrate e che la classificazione contabile non esclude i crediti restitutori.

  • artt. 4 e 15 allegato 13/2 d.lgs. n. 118/2011

    richiamati per dimostrare che tra le entrate di bilancio comunali rientrano anche rimborsi e altre entrate correnti.

  • art. 21-ter l. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere la generale esecutività e recuperabilità dei crediti della pubblica amministrazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Per gli enti locali, la riscossione coattiva mediante ruolo non è limitata alle sole entrate tributarie, ma può riguardare anche crediti di natura patrimoniale o privatistica, purché vi sia un titolo esecutivo quando la pretesa derivi da un rapporto di diritto privato.
  • La nozione di "entrata" ai fini della riscossione esattoriale comprende anche le somme che l’ente pubblico abbia diritto di recuperare a titolo di restituzione di pagamenti indebitamente effettuati, se il relativo credito sia assistito da un titolo giudiziale definitivo.
  • Nei crediti di natura privatistica dell’ente locale, l’iscrizione a ruolo è subordinata alla previa formazione di un titolo esecutivo; tale requisito non è richiesto per le entrate pubblicistiche in senso proprio.
  • L’inserimento o meno della partita creditoria nel bilancio dell’ente non condiziona l’esistenza né l’esigibilità del credito, quando il diritto alla restituzione risulti da titolo esecutivo definitivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.