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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13118/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di servizi turistici con formula "vuoto per pieno" stipulato nel 2006 tra una società che gestiva una struttura alberghiera e una società fornitrice di servizi turistici. La fornitrice agì chiedendo la risoluzione per inadempimento della controparte per il mancato pagamento di fatture, in gran parte relative all'uso di piscina e solarium, sostenendo che tali servizi fossero dovuti dalla cliente o dai suoi ospiti. La convenuta resistette, contestò parte dei crediti, e propose domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della fornitrice, assumendo che questa avesse rifiutato di adempiere per la stagione successiva e avesse stipulato un affitto d'azienda con altra società. Il Tribunale dichiarò risolto il contratto per inadempimento di entrambe le parti, ritenendo più grave quello della fornitrice; la Corte d'appello, invece, escluse la gravità degli inadempimenti reciproci e dichiarò la risoluzione senza addebito, valorizzando sia l'incertezza interpretativa del contratto sul punto della debenza dei servizi piscina/solarium, sia l'impossibilità di accertare in concreto l'effettivo utilizzo delle strutture da parte dei clienti. La ricorrente principale censurò la decisione per violazione degli artt. 1453, 1455 e 1458 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato in modo errato il principio di cristallizzazione degli inadempimenti nei contratti di durata, attribuendo alla propria domanda di risoluzione un effetto sospensivo/l liberatorio non consentito; la ricorrente incidentale denunciò la violazione delle regole di interpretazione contrattuale e l'omesso esame di documenti e fatti decisivi relativi alla richiesta e alla quantificazione degli addebiti per piscina e terrazza solarium.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile l'intervento della curatela della liquidazione giudiziale perché proposto con semplice memoria non notificata e, quindi, privo di rituale ingresso nel giudizio di legittimità; per tale ragione non ha considerato la sopravvenuta liquidazione giudiziale ai fini dell'improcedibilità. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo principale, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui, con la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., si cristallizzano le posizioni delle parti e l'attore non può pretendere l'adempimento delle prestazioni ancora non scadute. Ha poi escluso che la domanda della controparte potesse trasformare la sospensione dell'adempimento in un inadempimento grave della ricorrente principale, poiché l'eccezione di inadempimento è rimedio temporaneo e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto non grave l'inadempimento dedotto. Quanto al ricorso incidentale, ha reputato insussistente l'omesso esame di fatti decisivi, ritenendo che la Corte d'appello avesse considerato la documentazione richiamata, ma avesse dato una valutazione di merito non censurabile in cassazione. Ha inoltre confermato la ratio secondo cui, essendo entrambe le domande di risoluzione infondate, il giudice poteva comunque dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, sulla base delle contrapposte domande giudiziali volte entrambe allo scioglimento del vincolo. Spese compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    La proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento cristallizza le posizioni delle parti fino alla decisione definitiva: il convenuto non può pretendere di eseguire la prestazione e l'attore non può pretendere l'adempimento delle prestazioni ancora non scadute al momento della domanda.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione non può essere pronunciata quando l'inadempimento dedotto non è di non scarsa importanza, anche con riferimento alla diffida ad adempiere.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione non estende i propri effetti alle prestazioni già eseguite; la Corte lo richiama per spiegare la sospensione delle obbligazioni nei contratti di durata.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è un rimedio temporaneo: se l'inadempimento persiste conduce alla risoluzione, se cessa cessa la legittimazione a sospendere, se non sussiste o non è idoneo l'eccipiente resta obbligato all'adempimento o esposto all'azione di risoluzione.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte d'appello aveva avviato l'interpretazione del contratto secondo i criteri letterali e sistematici; la censura incidentale lamentava l'erronea applicazione di tali regole.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

  • artt. 1366 - 1371 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente incidentale come norme asseritamente violate nella interpretazione del contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità non consente di riesaminare il merito; l'omesso esame è configurabile solo nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale sulla trattazione camerale e sul deposito delle memorie.

  • artt. 151 e 201 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Richiamati dalla curatela per sostenere l'improcedibilità per sopravvenuta liquidazione giudiziale, ma la Corte non ne ha tenuto conto per l'inammissibilità dell'intervento.

  • art. 83, comma terzo, c.p.c.

    nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 45, comma 9, lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69

    Nel giudizio di legittimità la procura poteva essere rilasciata solo nelle forme previste dalla norma, non essendo sufficiente il deposito di un atto non notificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti di durata, la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento cristallizza le posizioni contrattuali fino alla decisione, con la conseguenza che l'attore non può, nel frattempo, pretendere le prestazioni della controparte relative a periodi non ancora esauriti.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera come rimedio temporaneo: se l'inadempimento dedotto non sussiste o non è sufficiente a giustificarla, l'eccipiente rimane tenuto all'adempimento ed è esposto a sua volta a domanda di risoluzione.
  • Per ottenere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. è necessario che l'inadempimento sia di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; un inadempimento di modesta entità non legittima la risoluzione, neppure quando si invochi la diffida ad adempiere.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sull'omesso esame in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: se la corte di merito ha preso in considerazione i documenti, la diversa lettura delle prove resta questione di merito.
  • Quando entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto e le reciproche domande risultano infondate, il giudice può comunque dichiarare lo scioglimento del rapporto in ragione della comune e convergente volontà processuale di non proseguire l'esecuzione del contratto.
  • Nel giudizio di cassazione l'intervento della curatela della liquidazione giudiziale richiede un atto rituale e notificato; il mero deposito di una memoria non è sufficiente a introdurre validamente la procedura nel contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàGiudicato

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