Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19035/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia nasce dal rinvenimento, in un cassetto domestico, di cinque buoni postali fruttiferi emessi nel 1979. La titolare dei titoli ha agito per ottenerne il rimborso, assumendo che non risultasse provato l'avvenuto pagamento precedente. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo non dimostrato dalla convenuta che i titoli fossero stati già duplicati e riscossi nel 1988. In appello, la società postale ha dedotto che la duplicazione e il rimborso erano avvenuti secondo la procedura prevista dalla legge speciale e ha prodotto schede e registri interni dai quali risultavano la duplicazione e la riscossione dei titoli. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo tali documenti idonei a provare il legittimo pagamento e a escludere una doppia corresponsione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sulla nozione di atto pubblico e sulla prova legale, per avere attribuito ai modelli interni di Poste efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. senza che fossero formati da pubblico ufficiale; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, per avere ritenuto sufficiente la produzione dei registri della convenuta e irrilevante la mancata produzione della documentazione originaria di duplicazione e liquidazione, nonostante tale documentazione dovesse essere nella disponibilità della parte onerata; 3) violazione della disciplina dei buoni postali, per non avere considerato che il credito era provato dalla produzione degli originali dei buoni e che ai registri interni della società non poteva attribuirsi valore probatorio decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito e dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che la censura non si confrontava realmente con la ratio della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva fondato la decisione sulla qualità di atto pubblico dei modelli BS in sé, ma sul loro contenuto, poi confermato dalla testimonianza resa da un dipendente della società. Tale valutazione costituiva apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, censurabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; tuttavia il ricorso non indicava in modo specifico quali fatti storici decisivi fossero stati omessi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina dei buoni postali e la prova del rimborso

  • art. 166 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della prova del credito mediante i buoni originali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova sulle operazioni di duplicazione e pagamento

  • art. 2699 c.c.

    richiamato per sostenere che solo gli atti redatti da pubblico ufficiale possono essere qualificati come atti pubblici

  • art. 2700 c.c.

    la Corte d'appello lo ha evocato per attribuire efficacia di prova legale ai documenti; la Cassazione chiarisce che tale efficacia vale solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza

  • art. 357 c.p.

    richiamato per la qualifica di pubblico ufficiale

  • art. 358 c.p.

    richiamato per la qualifica di incaricato di pubblico servizio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla valutazione della prova e sulla decisione in base ai fatti allegati e provati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    indicato dalla Corte come il solo vizio astrattamente idoneo a censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione nel ricorso dei fatti e documenti rilevanti

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 1, artt. da 1 a 5, l. n. 948/1951

    richiamati come base della procedura di duplicazione dei buoni postali e del successivo pagamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che investe, in realtà, la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; tale valutazione è denunciabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei termini oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La prova legale ex art. 2700 c.c. riguarda esclusivamente i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non si estende automaticamente all'intero contenuto di documenti interni o di registri provenienti da un'amministrazione, se la censura mira in sostanza alla loro attendibilità probatoria.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico, nel ricorso per cassazione, i fatti storici principali o secondari trascurati dal giudice di merito e spiegarne la decisività, non essendo sufficiente una contestazione generica della ricostruzione probatoria.
  • Quando la decisione di merito si fonda anche su una testimonianza che conferma il contenuto dei documenti prodotti, la critica sulla sola qualificazione giuridica di quei documenti può non cogliere la ratio decidendi e risultare inammissibile se non investe anche l'autonoma valutazione probatoria compiuta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.