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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3879/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentativo di estorsione (entrambi) e per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (solo Boutouil). Le censure principali vertono su: vizio di motivazione e carenza di analisi delle indagini difensive e della volontà della persona offesa di ritirare la denuncia; contestazione della valutazione della credibilità dei dichiaranti (Di Sabato e Pinna); richiesta di derubricazione del fatto da estorsione (art. 629 c.p.) a fattispecie meno grave (art. 393 c.p.), sostenendo mancanza di violenza/minaccia sproporzionata e l'esistenza di un credito; omissione di valutazione delle circostanze attenuanti generiche e denunzia di eccessiva gravosità della pena; contestazione della prova della detenzione del coltello e della partecipazione soggettiva di Lambru.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua, logica ed esaustiva, abbia correttamente valutato la credibilità dei dichiaranti e abbia riscontrato le dichiarazioni con altri elementi probatori (sms, chiamate, dichiarazioni di terzi, collocazione agli arresti domiciliari). Le censure si risolvono in deduzioni di merito non sindacabili in Cassazione. La derubricazione ai sensi dell'art. 393 c.p. è stata esclusa poiché il credito rivendicato era riconducibile a una vendita di stupefacenti (causa illecita, non tutelabile giudizialmente). Dichiarata anche l'inammissibilità delle censure sulla mancata valutazione della desistenza (non devoluta in appello). Per tali ragioni sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha inflitto a ciascun ricorrente una ammenda di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Inoltre la richiesta di liquidazione dei compensi per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rigettata (competente il giudice di merito).

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha confermato che gli elementi oggettivi e soggettivi dell'estorsione erano stati provati e adeguatamente motivati dai giudici di merito

  • art. 393 c.p.

    Fattispecie alternativa evocata dai ricorrenti (violenza privata/condotta meno grave); la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché la pretesa economica aveva origine da un contratto con causa illecita (vendita di stupefacenti) e quindi non tutelabile civilisticamente

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle fattispecie connesse a stupefacenti: Boutouil è stato riconosciuto responsabile anche di una violazione di normativa sugli stupefacenti, confermata dalla Corte d'appello

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Motivo di ricorso in Cassazione relativo a vizi della motivazione; la Corte ha ribadito che tali censure non consentono la rivalutazione dei fatti quando attengono alla libera valutazione della prova svolta dai giudici di merito

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata in relazione a critiche sulla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito conforme e sufficiente, escludendo violazione delle regole di valutazione probatoria

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Norme sul principio del doppio grado di giudizio e sui limiti della cognizione: la Corte ha valutato che la Corte d'appello ha svolto il necessario sindacato di merito e che le questioni non devolute al grado successivo non possono essere poste in Cassazione

  • art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Disposizione processuale richiamata a sostegno dell'inammissibilità delle censure, attinente ai motivi che non possono essere oggetto di ricorso per cassazione quando consistono in valutazioni di fatto

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Garanzie costituzionali (diritto di difesa e doppio grado di giurisdizione): la Corte ha ritenuto rispettati tali principi nel procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese e all'ammenda alla Cassa delle ammende

  • art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha ritenuto che la richiesta di liquidazione dei compensi per il difensore ammesso al gratuito patrocinio debba essere decisa dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato

  • art. 133 c.p.

    Disposizione sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la commisurazione della pena rientrasse nel potere discrezionale del giudice di merito e non costituisse vizio di legittimità esaminabile in Cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti o della credibilità dei testimoni: se la motivazione dei giudici di merito è congrua e non manifesta​mente contraddittoria, le critiche probatorie in Cassazione sono inammissibili
  • Le questioni di merito e le alternative ricostruzioni fattuali (es. derubricazione del reato) devono essere dedotte e sviluppate nel giudizio di appello; se non devolute all'appello risultano precluse in Cassazione
  • La pretesa di un credito derivante da attività illecite (es. vendita di stupefacenti) non è tutelabile civilisticamente e può escludere la legittimità di una richiesta di restituzione come titolo giustificativo, rafforzando la qualificazione penale (es. estorsione)
  • Le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche devono essere specificamente dedotte nel gravame; mere richieste generiche al giudice di merito sono inammissibili in Cassazione
  • Le impugnative che si risolvono in semplici deduzioni di merito, riproponendo alternative valutazioni della prova già compiute dai giudici di merito, sono frequentemente dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende a carico dei ricorrenti
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e solo in presenza di palese illogicità o violazione di legge può essere sindacata in Cassazione
  • La liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato è di competenza del giudice che ha emesso la decisione di merito; la Corte di Cassazione non provvede direttamente a tale liquidazione

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