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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13523/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto da un Comune a un contribuente che aveva chiesto l'applicazione dell'agevolazione TARI per le annualità 2014 e 2015, diniego fondato sulla distanza tra il punto di raccolta dei rifiuti e l'accesso alla strada pubblica. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello del Comune e dichiarato legittimo il diniego. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio per intervenuto accordo conciliativo tra le parti, con previsione di compensazione delle spese. Il Comune non si è costituito nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini dell'estinzione e che, nel giudizio di cassazione, può essere validamente proposta fino alla data dell'adunanza camerale. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese perché il resistente non si è costituito, richiamando anche l'accordo conciliativo tra le parti. Ha infine escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia di estinzione non rientra tra quelle di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del giudizio; nel giudizio di legittimità può essere proposta fino all'adunanza camerale e non richiede l'accettazione della controparte ai fini dell'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quando validamente proposta e tempestiva, comporta l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte intimata.
  • La rinuncia al ricorso ha natura di atto recettizio: gli adempimenti previsti per la sua comunicazione rilevano ai fini dell'eventuale regolazione delle spese, non quale condizione per l'estinzione del giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità la rinuncia è tempestiva se intervenuta fino alla data dell'adunanza camerale.
  • La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, essendo limitata ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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