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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06584/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società di sicurezza a una guardia giurata, a seguito di un episodio disciplinarmente contestato: dopo essere stato sentito dall'amministratore delegato in relazione ad altra contestazione, il dipendente avrebbe reagito all'esterno dell'azienda estraendo la pistola dalla fondina, scarrellandola e pronunciando frasi gravemente minacciose e ingiuriose nei confronti del vertice aziendale. In primo grado l'impugnazione del licenziamento era stata accolta; la Corte d'appello, però, aveva riformato la decisione, ritenendo provata la condotta e la sua obiettiva gravità, sia per il contenuto minaccioso delle espressioni, sia per la pericolosità dell'atto di estrarre senza motivo un'arma carica in presenza di colleghi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando una non corretta valutazione del materiale istruttorio e l'utilizzo di prove non assunte nel contraddittorio; 2) violazione delle norme sul licenziamento disciplinare e del codice civile, sostenendo che l'addebito non riguardasse la condotta del 17 marzo 2016 ma piuttosto uno stato emotivo incompatibile con la mansione, che mancasse istruttoria su tale punto e che comunque dovessero applicarsi sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva, nonché che non vi fosse insubordinazione in assenza di pregiudizio per l'organizzazione aziendale; 3) vizio di motivazione, per mancata verifica della possibilità di irrogare sanzioni conservative e per illogicità della motivazione circa l'intenzione di minacciare l'amministratore delegato nonostante il fatto si fosse svolto sul piazzale esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul materiale probatorio mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità; che l'uso di prove tratte anche da un procedimento penale non fosse di per sé precluso nel processo civile, essendo ammissibili prove atipiche; che la questione dell'oggetto dell'addebito fosse nuova, perché non risulta ritualmente dedotta nel giudizio di merito; e che la doglianza sulla nozione di insubordinazione non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla concreta pericolosità e minacciosità della condotta. Ha inoltre ravvisato la genericità del terzo motivo e la sua sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti. Confermata dunque la legittimità del licenziamento, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La deduzione della violazione del giusto processo non può tradursi in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Il motivo che contesta la valutazione delle prove è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    È richiamato come parametro della tutela contro il licenziamento, ma il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e resta ferma la legittimità del recesso.

  • art. 101 c.c.n.l.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità di sanzioni conservative, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova o comunque non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato nel contesto degli obblighi del prestatore di lavoro, senza che la censura riesca a incidere sulla valutazione di gravità del fatto.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato per contestare la proporzionalità della sanzione disciplinare, ma la Corte valorizza la gravità concreta della condotta addebitata.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa viene confermata alla luce della gravità del comportamento, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

  • art. 191 c.p.p.

    La disciplina penale dell'inutilizzabilità non è automaticamente applicabile nel processo civile; le prove atipiche sono comunque ammissibili se introdotte nel contraddittorio processuale civile.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. o dell'art. 111 Cost. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge o di motivazione, mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove.
  • Nel processo civile sono ammissibili le prove atipiche, anche se provenienti da altro procedimento, e la disciplina penale dell'inutilizzabilità non si applica automaticamente.
  • Le questioni non ritualmente dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve dimostrare la tempestiva allegazione della questione.
  • La valutazione della giusta causa di licenziamento va compiuta sulla concreta gravità del fatto e sulle sue modalità oggettive, potendo la condotta essere ritenuta idonea a rompere il vincolo fiduciario anche per la sua pericolosità e minacciosità, non solo per l'eventuale insubordinazione in senso stretto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure generiche o meramente contrappositive sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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