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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37015/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile durato complessivamente 10 anni e 10 mesi e articolato in tre gradi. La Corte territoriale aveva escluso il pregiudizio indennizzabile ritenendo irrisoria la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, poiché il risarcimento conseguito era inferiore a 1.500 euro ed era stato riconosciuto già in primo grado, mentre le successive impugnazioni erano state respinte. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 e dell'art. 2-bis, comma 2, della medesima legge, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato l'esito sfavorevole delle impugnazioni per negare l'indennizzo, mentre tale dato rileverebbe solo ai fini della riduzione; 2) violazione della stessa norma e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, poiché la decisione non avrebbe spiegato perché la somma fosse irrisoria e non avrebbe considerato le condizioni personali della parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, affermando che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, nella formulazione applicabile, prevede una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva effettuato un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, qualificando irrisoria la somma riconosciuta nel giudizio presupposto e rilevando altresì che la prosecuzione nei successivi gradi era dipesa dal tentativo del ricorrente di ottenere un maggior ristoro, senza che questi avesse superato la presunzione di assenza del pregiudizio. Il ricorso incidentale del Ministero, relativo alla sospensione feriale del termine ex art. 4 L. n. 89/2001 e alla compatibilità con la mediazione, è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale; è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la materia trattata.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    "irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"

    la norma introduce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando la pretesa azionata sia irrisoria; la valutazione delle condizioni personali è solo eventuale e il presupposto decisivo è l'irrisorietà della domanda o del valore della causa

  • art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente come parametro di riduzione dell'indennizzo, non come base per escludere in radice il diritto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione come apparente; la Corte ha escluso la violazione ritenendo la motivazione ampia e sufficiente

  • art. 4, L. n. 89/2001

    richiamato nel ricorso incidentale quanto alla natura del termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione

  • L. n. 742/1969

    invocata nel ricorso incidentale per la sospensione feriale dei termini, questione poi assorbita

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato, escluso dalla Corte in ragione della materia trattata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicato nel caso concreto

  • art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU

    richiamato in motivazione come antecedente interpretativo della soglia minima di gravità del pregiudizio indennizzabile

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'irrisorietà della pretesa o del valore della causa determina una presunzione di insussistenza del pregiudizio, superabile solo con prova contraria dell'effettivo danno patito dalla parte.
  • La valutazione sulla irrisorietà della pretesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • Le condizioni personali della parte possono essere considerate nella valutazione dell'irrisorietà, ma non sono un passaggio indispensabile quando il valore della pretesa sia di per sé manifestamente esiguo.
  • La mera durata del processo, anche se elevata, non comporta automaticamente il diritto all'indennizzo quando il giudizio presupposto presenti carattere bagatellare e la prosecuzione delle impugnazioni sia connessa al solo tentativo di ottenere un maggior ristoro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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