Cassazione Civile, Ordinanza n. 20506/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d'imposta 2013-2017, con cui l'Ufficio contestava l'indetraibilità dell'IVA per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La commissione tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello della società, ritenendo provata dall'Amministrazione la natura fittizia dei fornitori e la consapevolezza della contribuente di partecipare a un sistema fraudolento, oltre alla legittimità del raddoppio dei termini, dell'accertamento integrativo per il 2013 e della maggiorazione sanzionatoria. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente sulla soggettiva inesistenza delle fatture; 2) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; 3) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che non operasse in mancanza di effettivo inoltro della notizia di reato o se riguardante soggetti diversi; 4) motivazione apparente sul medesimo tema; 5) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 in tema di accertamento integrativo, sostenendo l'assenza di nuovi elementi; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa sulla legittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza di merito contenesse una motivazione completa e non apparente, fondata su una ricostruzione fattuale analitica (cartiere, interposizioni, scambi di email, contatti diretti con i fornitori, intercettazioni, acquisti sottocosto) idonea a provare sia la fittizietà soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza della società. Ha inoltre affermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, mentre grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile. Quanto al raddoppio dei termini, la Corte ha ribadito che esso opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, a prescindere dall'effettivo inoltro della notizia di reato o dal fatto che riguardi terzi, e che nel caso concreto vi erano numerose notizie di reato. Sul punto dell'accertamento integrativo, ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare un accertamento in fatto e ha confermato la legittimità dell'atto sulla base di nuovi elementi sopravvenuti. Infine, la motivazione sulle sanzioni, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, alla somma per responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge, ma la Corte rileva che parte delle censure mira in realtà a rivalutare il merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa; la Corte esclude che la motivazione di merito sia apparente.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento integrativo è legittimo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; la Corte considera corretta l'applicazione della norma da parte del giudice di merito.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
I termini di accertamento IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
art. 7, comma 1, D.lgs. n. 472/1997
La Corte conferma la maggiorazione delle sanzioni in ragione della gravità della condotta, della reiterazione pluriennale e del danno erariale.
È richiamato nel procedimento di definizione anticipata e per la statuizione sulla responsabilità aggravata.
È richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente a seguito della proposta di definizione anticipata.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La Corte condanna la ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso integrativo presuppone la conoscenza sopravvenuta di nuovi elementi e la loro indicazione nell'atto.
art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972
L'avviso integrativo IVA richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, in parallelo alla disciplina delle imposte dirette.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta; il contribuente può sottrarsi alla pretesa solo dimostrando di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di vantaggi economici nella rivendita, non sono di per sé idonei a escludere la consapevolezza della frode quando vi siano elementi oggettivi e specifici che facciano emergere l'operazione fraudolenta.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione dei fatti compiuta dal merito.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando emergano seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettivo inoltro della notizia di reato o dal fatto che essa riguardi soggetti diversi dal contribuente.
- L'accertamento integrativo è legittimo se l'Ufficio fonda la nuova pretesa su elementi sopravvenuti rispetto al primo accertamento e ne indica la provenienza; in cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Una motivazione sintetica sulla misura delle sanzioni è sufficiente quando indichi in modo chiaro i criteri adottati, quali gravità della condotta, reiterazione e danno erariale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e dei fatti di causa.
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