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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20506/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d'imposta 2013-2017, con cui l'Ufficio contestava l'indetraibilità dell'IVA per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La commissione tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello della società, ritenendo provata dall'Amministrazione la natura fittizia dei fornitori e la consapevolezza della contribuente di partecipare a un sistema fraudolento, oltre alla legittimità del raddoppio dei termini, dell'accertamento integrativo per il 2013 e della maggiorazione sanzionatoria. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente sulla soggettiva inesistenza delle fatture; 2) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; 3) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che non operasse in mancanza di effettivo inoltro della notizia di reato o se riguardante soggetti diversi; 4) motivazione apparente sul medesimo tema; 5) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 in tema di accertamento integrativo, sostenendo l'assenza di nuovi elementi; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa sulla legittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza di merito contenesse una motivazione completa e non apparente, fondata su una ricostruzione fattuale analitica (cartiere, interposizioni, scambi di email, contatti diretti con i fornitori, intercettazioni, acquisti sottocosto) idonea a provare sia la fittizietà soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza della società. Ha inoltre affermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, mentre grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile. Quanto al raddoppio dei termini, la Corte ha ribadito che esso opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, a prescindere dall'effettivo inoltro della notizia di reato o dal fatto che riguardi terzi, e che nel caso concreto vi erano numerose notizie di reato. Sul punto dell'accertamento integrativo, ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare un accertamento in fatto e ha confermato la legittimità dell'atto sulla base di nuovi elementi sopravvenuti. Infine, la motivazione sulle sanzioni, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, alla somma per responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta; il contribuente può sottrarsi alla pretesa solo dimostrando di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di vantaggi economici nella rivendita, non sono di per sé idonei a escludere la consapevolezza della frode quando vi siano elementi oggettivi e specifici che facciano emergere l'operazione fraudolenta.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione dei fatti compiuta dal merito.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando emergano seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettivo inoltro della notizia di reato o dal fatto che essa riguardi soggetti diversi dal contribuente.
  • L'accertamento integrativo è legittimo se l'Ufficio fonda la nuova pretesa su elementi sopravvenuti rispetto al primo accertamento e ne indica la provenienza; in cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Una motivazione sintetica sulla misura delle sanzioni è sufficiente quando indichi in modo chiaro i criteri adottati, quali gravità della condotta, reiterazione e danno erariale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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