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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18573/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto dalla Corte d'appello, in sede di procedimento ex L. n. 89/2001, un decreto monocratico di condanna del Ministero al pagamento di € 2.000, oltre a spese liquidate in € 300 oltre accessori. Ritenendo che, per la fase relativa all'equa riparazione, le spese dovessero essere liquidate secondo i parametri della tabella 12 del D.M. n. 55/2014, il beneficiario del decreto proponeva opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001. La Corte d'appello rigettava l'opposizione affermando che, in caso di rigetto, il procedimento resta unitario ma la fase di opposizione è autonoma quanto alle spese; inoltre, la fase monitoria del procedimento Pinto non è contenziosa e le relative spese vanno liquidate secondo i parametri dei procedimenti monitori, non della tabella 12. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione di varie norme in materia di compensi professionali e sosteneva, richiamando precedenti di legittimità, che anche il giudizio di equa riparazione avrebbe natura contenziosa e che quindi le spese avrebbero dovuto essere liquidate con applicazione della tabella 12 del D.M. n. 55/2014, non con quella prevista per i monitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato: il provvedimento di merito aveva fondato il rigetto sulla distinzione tra fase monitoria non contenziosa e fase di opposizione, nonché sull'intangibilità del decreto monocratico quando l'opposizione viene respinta. La Suprema Corte ha quindi dato continuità all'orientamento secondo cui, nel procedimento ex L. n. 89/2001, se l'opposizione della parte privata è rigettata e non vi è opposizione incidentale dell'Amministrazione, le spese della fase monitoria restano ferme e quelle della fase di opposizione vanno regolate autonomamente, potendo essere poste anche integralmente a carico dell'opponente; per la fase monitoria del decreto ex art. 3 L. n. 89/2001 si applicano i parametri dei procedimenti monitori e non la tabella 12 del D.M. n. 55/2014. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con nulla sulle spese in cassazione per mancata attività difensiva del Ministero e con esenzione dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario; se è rigettata, non travolge le spese della fase monitoria e consente un regolamento autonomo delle spese di opposizione.

  • art. 3 L. n. 89/2001

    la fase iniziale del procedimento Pinto è svolta inaudita altera parte e si conclude con un decreto monocratico; se l'opposizione è rigettata, il decreto resta intatto.

  • art. 12 tabella allegata al D.M. n. 55/2014

    non si applica alla fase monitoria del procedimento ex L. n. 89/2001, che va liquidata con i parametri dei procedimenti monitori; può rilevare solo per la fase contenziosa di opposizione secondo l'orientamento richiamato dalla Corte di merito.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    invocato dal ricorrente a sostegno della liquidazione dei compensi, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio del decreto impugnato.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato come norma sui compensi professionali, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • R.D.L. n. 1578 del 1933

    richiamato dal ricorrente in tema di compensi professionali, senza incidere sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 24 L. n. 794/1942

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi professionali, ma non ritenuto idoneo a scalfire la motivazione del decreto impugnato.

  • art. 3, comma 2, D.L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006

    richiamato dal ricorrente sul regime dei compensi, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in motivazione come possibile base per la compensazione totale o parziale delle spese nei casi in cui il giudice lo ritenga opportuno.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001 la fase introduttiva monitoria e la successiva opposizione costituiscono un unico procedimento, ma ai fini delle spese la fase di opposizione può avere regolazione autonoma quando il decreto monocratico non viene modificato.
  • Se l'opposizione proposta dalla parte privata contro il decreto Pinto è rigettata, il decreto monocratico resta fermo sia nel contenuto sostanziale sia nel capo spese; le spese della fase monitoria non possono essere rimesse in discussione e quelle dell'opposizione possono essere poste a carico dell'opponente.
  • La natura contenziosa, con pienezza di contraddittorio e valore sostanziale di sentenza, riguarda la sola fase di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, non la precedente fase monitoria inaudita altera parte.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che richiami norme o precedenti astrattamente pertinenti ma non si confronti con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi nel procedimento Pinto, la fase monitoria va trattata secondo i parametri propri dei procedimenti monitori, non secondo la tabella destinata ai procedimenti contenziosi; tale diversa qualificazione dipende dalla struttura processuale concretamente considerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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