Cassazione Penale, Sentenza n. 47396/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato responsabile di omicidio colposo stradale per un incidente del 21/08/2020, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata lettura e valutazione delle consulenze tecniche e del compendio probatorio; 2) carenza di motivazione in ordine alla misura della sospensione della patente. Il ricorso era proposto ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure di merito non autosufficienti e tese a una rivalutazione probatoria vietata in sede di legittimità. La sentenza di merito, che aveva confermato la condanna per omicidio colposo stradale basata, tra l'altro, sulla valutazione tecnica di un coefficiente di attrito prudenziale (0,6) e su una velocità del veicolo del ricorrente stimata in 105-110 km/h (oltre il limite di 90 km/h), è stata dunque mantenuta. Anche la contestazione sulla sospensione della patente è stata ritenuta infondata: la Corte territoriale ha motivato la misura con riferimento ai parametri dell'art. 218 cod. strada, valutando la gravità della violazione e della colpa (velocità e ritardo nella frenata). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Indicata come norma procedurale relativa al contenuto e forma del ricorso per cassazione; il ricorso non ha rispettato i limiti tipici di deduzione dei motivi e ha articolato doglianze di merito non autosufficienti
Richiamata per delimitare il catalogo dei motivi ammissibili in Cassazione: la Corte può sindacare solo le questioni previste dall'art. 606 e non effettuare una rivalutazione libera del materiale probatorio
comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen.
Richiama l'esistenza di una circostanza attenuante prevista per talune ipotesi di omicidio colposo stradale; la corte ha ritenuto la motivazione attinente alla valutazione della circostanza attenuante ma questo non ha reso ammissibili doglianze meramente probatorie
La violazione del limite di velocità è stata considerata come colpa specifica per violazione della norma cautelare, sufficiente a integrare la responsabilità senza dover accertare separatamente la 'velocità adeguata' ai sensi dell'art. 141
Richiamato come riferimento concettuale alla 'velocità adeguata', ma la corte ha ritenuto non necessaria la determinazione di questa per affermare la colpa quando esiste una violazione del limite previsto dall'art. 142
Utilizzato per motivare la misura della sospensione della patente: la Corte territoriale ha applicato i parametri previsti, valutando la gravita' della violazione e della colpa (velocità e ritardo nella frenata)
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Citata in merito al principio per cui l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente l'esclusione di responsabilità per l'autore del ricorso; qui la Corte ha comunque ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura delle consulenze tecniche o della ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili se non inquadrati nei motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p.
- La violazione del limite di velocità (art. 142 cod. strada) può costituire elemento sufficiente di colpa specifica in reati stradali anche senza una puntuale determinazione della velocità 'adeguata' ai sensi dell'art. 141, se la condotta e le circostanze dimostrano la responsabilità
- Le valutazioni tecniche prudenziali (es. scelta di un coefficiente d'attrito minimo) padroneggiate e motivate dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi logico-giuridici palesi
- Le censure sulla misura di sanzioni amministrative o accessorie (es. sospensione della patente) devono essere ascritte e motivate rispetto ai parametri di legge (art. 218 cod. strada); contestazioni generiche di insufficiente motivazione rischiano di essere respinte
- Un ricorso per cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie; è quindi importante che i motivi siano formulati secondo i limiti procedurali previsti
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