Cassazione Penale, Sentenza n. 47393/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava condanne per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Le censure principali comprendevano: (i) per Allegrini errore nel calcolo della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (richiesta rettifica ex art. 619 c.p.p.) e carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p.; (ii) per più ricorrenti (Ladisa, Sciacqua, Spedo, Pinto) vizio di motivazione circa gli aumenti disposti a titolo di continuazione; (iii) per Schino doglianza sulla scarsa valenza probatoria delle conversazioni ambientali e mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90; (iv) per Maggio dedotta negazione del riconoscimento pieno delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (v) per Capriati e Pinto rilievi sull'adeguatezza della motivazione nonostante la rinuncia a parte dei motivi di appello e, per Pinto, contestazione sull'applicazione della riduzione delle attenuanti alla pena base del cd. reato "ostativo" rispetto agli aumenti per continuazione. In generale le doglianze vertevano su quantificazione della pena e adeguatezza della motivazione in relazione agli aumenti per continuazione e alle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Allegrini limitatamente alla errata quantificazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato: ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa alla misura della pena e l'ha rideterminata in anni 5, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Quanto al resto del ricorso di Allegrini è stato rigettato. Tutti gli altri ricorsi (Capriati, Ladisa, Maggio, Pinto, Schino, Sciacqua, Spedo) sono stati dichiarati inammissibili e rigettati; i relativi ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa dalla Corte. Le censure sulla motivazione degli aumenti per continuazione sono state ritenute infondate poiché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la misura degli aumenti e rispettato i criteri di proporzionalità; le valutazioni di merito (riconoscimento attenuanti, valutazione probatoria, diniego della lieve entità) sono state ritenute insindacabili in cassazione ove non specificamente articolate.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sostanziale sui delitti di stupefacenti; la Corte valorizza sia il dato quantitativo sia il contesto organizzativo per il possibile riconoscimento del fatto di lieve entità (comma 5), ritenendo la valutazione di merito insindacabile se adeguatamente motivata
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma in rubricazione ai reati per i quali è stata irrogata la condanna; citata come riferimento ai reati contestati
Codice penale, art. 62-bis
Regola sulle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha esercitato il potere motivato di riconoscimento e misura delle attenuanti, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non specificamente e concretamente censurata
Codice penale, art. 81
Disciplina della continuazione: la Cassazione richiama il principio per cui il giudice deve individuare la pena-base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, garantendo proporzionalità tra pene; nel caso la motivazione è stata ritenuta sufficiente
Codice di procedura penale, art. 442, comma 2
Prevede la riduzione fissa di un terzo per il rito abbreviato; la Corte afferma l'inderogabilità di tale riduzione e autorizza la Cassazione a rettificare errori di computo nel calcolo della riduzione
Codice di procedura penale, art. 619
Richiesta di rettifica della sentenza per errore materiale nel computo della pena: la Corte ha applicato il principio e corretto il calcolo della riduzione per il rito abbreviato
Giurisprudenza sul regime della rinuncia ai motivi d'appello
Principio secondo cui la rinuncia ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi rinunciati; il giudice d'appello non può entrare nel merito di questioni rinunciate e il ricorrente non può utilizzarle in cassazione per contestare omissioni di motivazione
Massime di principio
- La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) è inderogabile: eventuali errori di calcolo possono essere rettificati dalla Cassazione e la pena deve essere ricalcolata con precisione aritmetica
- Nei casi di continuazione (art. 81 c.p.) il giudice deve motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, in modo da permettere la verifica della proporzione; però il grado di dettaglio richiesto è commisurato all'entità dell'aumento e alla possibilità di controllo sul cumulo
- Le valutazioni sull'applicazione e sulla misura delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e sulla lieve entità dello stupefacente (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o omessa e se la censura è specifica
- La rinuncia a motivi d'appello comporta che tali punti passano in giudicato per il ricorrente: non è ammissibile lamentare in cassazione omessa motivazione su questioni espressamente rinunciate
- Se la difesa concorda sulla quantità complessiva di pena in appello, la Corte può dare conto del fatto che la riduzione o la modulazione delle singole parti della pena discende dall'accordo; per contestare tali scelte è necessario argomentare specificamente sul calcolo e sulle conseguenze pratiche (es. benefici penitenziari)
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