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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47394/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 589-bis cod. pen. (omicidio e lesioni stradali), sostenendo: 1) vizio di motivazione e mancato rispetto del principio "al di la' di ogni ragionevole dubbio", lamentando che l'invasione della corsia opposta fosse stata attribuita a una distrazione non provata (si rilevava l'uso del telefono via Whatsapp in orario prossimo al sinistro ma non nell'immediato); 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., in presenza di circostanze come velocita' moderata e assenza di uso del cellulare nell'immediato impatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimita', avendo i giudici di merito svolto un'analitica e congrua valutazione probatoria (in particolare la ricostruzione del punto d'urto sui rottami e l'esame del telefono che mostrava un messaggio Whatsapp alle ore 18:39, orario prossimo al sinistro) idonea a giustificare la conclusione che il veicolo del ricorrente avesse invaso la corsia opposta per una momentanea distrazione. Sull'attenuante generica ha richiamato la discrezionalita' del giudice di merito, che aveva motivato l'assenza di elementi positivi per ridurre ulteriormente la pena. Per l'inammissibilita' del ricorso il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; nulla a favore delle parti civili perche' non hanno fornito un contributo rilevante alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen., commi 1, 7 e 8

    Norma che disciplina l'omicidio e le lesioni personali stradali: e' stata applicata per qualificare la responsabilita' dell'imputato per il decesso e le lesioni conseguenti all'incidente stradale, con riferimento agli specifici commi richiamati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disposizione sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle attenuanti sia valutazione tipica del giudice di merito e che nel caso non sussistessero elementi positivi oggettivamente valorizzabili tali da giustificare una ulteriore riduzione della pena.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla formulazione del motivo di ricorso; indica prescrizioni procedurali sulla struttura e la sintesi del gravame presentato in Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce il catalogo dei motivi di impugnazione deducibili in Cassazione: la Corte ha applicato questo principio per escludere doglianze che comportano una rivalutazione del merito non consentita.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Citata in relazione al principio secondo cui, se l'inammissibilita' del ricorso non e' dovuta a causa non imputabile al ricorrente, puo' essere irrogata una sanzione pecuniaria; qui ha giustificato l'applicazione dell'ammenda.

  • Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 — 01 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che la liquidazione delle spese a favore della parte civile richiede un effettivo apporto processuale della stessa alla decisione; le parti civili che si limitano a depositare conclusioni scritte senza contributo specifico non hanno diritto alle spese.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non puo' rivalutare il merito dei fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili.
  • L'esistenza di elementi indiziari (es. ricostruzione del punto d'urto sui rottami; uso del telefono pochi minuti prima dell'incidente) puo' legittimamente essere interpretata dal giudice di merito come causa di una momentanea distrazione, se la motivazione e' logica e congrua.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e' una valutazione discrezionale del giudice di merito; il loro mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato ma resta insindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione rilevanti.
  • La parte civile ha diritto alle spese processuali soltanto se fornisce un contributo attivo e rilevante al procedimento; la mera costituzione e il deposito di conclusioni generiche possono non essere sufficienti.
  • L'inammissibilita' di un ricorso per cassazione puo' comportare l'obbligo di pagare spese processuali e una sanzione pecuniaria se l'inammissibilita' non e' imputabile a causa non colpevole del ricorrente.
  • In procedimenti per incidenti stradali, perizie tecniche (analisi dei rottami, punti d'urto) e dati oggettivi (timestamp di comunicazioni sul telefono) costituiscono elementi probatori significativi se adeguatamente spiegati nella motivazione.

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