Cassazione Penale, Sentenza n. 47395/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria in ordine alla sussistenza della colpa specifica contestata (mancata apposizione del pannello catarifrangente, dispositivo luminoso posto ad altezza inferiore a 2 metri e a luce fissa e non intermittente, occultamento del fanale posteriore destro da parte del carico); il ricorrente eccepiva che testimonianze e consulenze indicavano la presenza del pannello e la luce intermittente e che il fanale poteva essere stato occultato solo dopo il sequestro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa il nesso causale, sostenendo che anche accertate le violazioni queste non avrebbero avuto efficacia causale in presenza di buona visibilità e segnalazione della trattrice; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prevedibilità/evitabilità dell'evento, deducendo che la condotta di guida della vittima (sorpasso vietato, superamento della linea continua, velocità eccessiva) fosse causa esclusiva del sinistro e avrebbe dovuto interrompere il nesso causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi tentassero di rimescolare la valutazione del compendio probatorio (materia riservata al giudice di merito) e che le sentenze di merito fossero motivate, coerenti e logiche. La Suprema Corte ha confermato la ricostruzione secondo cui il carico era intrasportabile o comunque trasportato senza le adeguate cautele (mancanza del pannello, dispositivo luminoso sotto i 2 metri e a luce fissa, occultamento del fanale), e ha ritenuto che tali violazioni siano state concausa determinante dell'evento, insieme al concorso di colpa della vittima. Ha affermato che la condotta della vittima non era atipica ed eccezionale tale da interrompere il nesso di causa. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la liquidazione delle spese a favore della parte civile per la fase di legittimità è stata ritenuta non dovuta, avendo la parte civile limitato la propria attività a chiedere il rigetto o l'inammissibilità senza un contributo effettivo.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma sull'omicidio colposo: applicata per inquadrare il reato dedotto (morte di Petrone) come conseguenza della condotta colposa dell'imputato
art. 164 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
"pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono, comunque, sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo"
Interpretata come divieto di trasporto di carichi sporgenti oltre la sagoma e come norma che impone cautele e segnalazioni per carichi sporgenti; la sua violazione è considerata indice di intrasportabilità del carico o di mancata osservanza delle cautele prescritte
artt. 265 e 266 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
Riferiti agli obblighi di segnalazione dei carichi (pannello catarifrangente e dispositivi supplementari di segnalazione visiva); la loro violazione è stata valutata come rilevante ai fini dell'addebito di colpa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre l'onere a carico del ricorrente di versare la somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono elementi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione complessiva del compendio probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili salvo che emergano vizi specifici nella motivazione del giudice di merito
- Per affermare il nesso di causalità in reati colposi bisogna non solo dimostrare la connessione materiale tra condotta ed evento, ma anche che la violazione della specifica regola di condotta abbia introdotto il rischio che concretamente si è realizzato (giudizio controfattuale)
- La condotta della vittima interrompe il nesso causale solo se è atipica, eccezionale e imprevedibile; comportamenti imprudenti prevedibili nel contesto non escludono la responsabilità del conducente che abbia violato regole di segnalazione o trasporto
- La mancata contestazione immediata di un fatto rilevato dagli agenti può essere valutata come elemento probatorio a favore della contestazione stessa, soprattutto se le dichiarazioni testimoniali risultano contraddittorie o incongruenti
- In tema di circolazione stradale il trasporto di carichi sporgenti o la mancata adozione degli obblighi di segnalazione costituiscono profili rilevanti di colpa quando contribuiscono all'evento dannoso
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