Cassazione Penale, Sentenza n. 47398/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Franco Saccà per il delitto di furto di energia elettrica per "mancanza di querela", ritenendo illegittima la contestazione suppletiva formulata in dibattimento dalla pubblica accusa circa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio), circostanza che, in base alla riforma del d.lgs. n. 150/2022, avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato sostenendo che il Tribunale ha erroneamente equiparato la questione al regime della prescrizione e ha illegittimamente fissato una sorta di termine di decadenza alla facoltà del PM di contestare l'aggravante ex art. 517 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Siracusa, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per il prosieguo. La Corte ha stabilito che il paragone operato dal giudice di merito con l'istituto della prescrizione era errato perché si trattava di temi diversi (estinzione del reato vs. regime di procedibilità) e che il PM era legittimato, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., a proporre la contestazione suppletiva dell'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la nuova contestazione e decidere sulla procedibilità e sulle conseguenze processuali della stessa.
Norme richiamate
art. 625, n. 7) cod. pen.
La circostanza che l'energia elettrica sia bene destinato a pubblico servizio è qualificata come aggravante; la sua contestazione può incidere sul regime di procedibilità del reato (da querela a procedibile d'ufficio) se ricorre tale aggravante.
d.lgs. n. 150/2022
Riforma che ha previsto, tra l'altro, che il furto di energia elettrica sia procedibile d'ufficio quando ricorra l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7), incidendo quindi sul carattere della procedibilità del reato.
art. 517 cod. proc. pen.
Attribuisce al pubblico ministero la facoltà di modificare o integrare l'imputazione anche mediante contestazione suppletiva in corso di dibattimento; tale facoltà non può essere esclusa dal giudice salvo errori che neghino il diritto dell'accusa a formulare la nuova contestazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023)
Richiamata come principio che la contestazione suppletiva di un'aggravante può essere valutata anche se intervenuta dopo il decorso del termine di prescrizione per il reato non aggravato, purché antecedente alla sentenza; utile a distinguere la materia della prescrizione da quella della procedibilità.
Massime di principio
- Non si possono equiparare le regole sulla prescrizione con quelle sulla procedibilità: l'estinzione del reato per prescrizione è istituto diverso dalla determinazione del regime di procedibilità (querela vs. procedibile d'ufficio).
- Il pubblico ministero ha la legittimità, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., di effettuare contestazioni suppletive dell'imputazione anche in dibattimento; se tale integrazione introduce un'aggravante che modifica la procedibilità, il giudice deve esaminare la nuova contestazione e decidere di conseguenza.
- Se il giudice emette sentenza limitandosi all'imputazione originaria e omettendo di decidere sulla contestazione suppletiva legittimamente proposta, ciò costituisce errore correggibile in sede di legittimità e può determinare l'annullamento della decisione di merito.
- La tempestività della contestazione suppletiva va valutata rispetto al momento della pronuncia della sentenza (deve precederla) e non è equiparabile ai termini che regolano la prescrizione.
- In presenza di contestazione suppletiva che rilevi sulla procedibilità, l'iter corretto è che il giudice verifichi l'effettiva sussistenza dell'aggravante e le conseguenze processuali; il rifiuto di compiere tale verifica può comportare la rinnovazione del giudizio sul punto.
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