Cassazione Penale, Sentenza n. 47397/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per omicidio colposo plurimo (art. 589, comma 2, c.p.) conseguente a un incidente stradale del 6/8/2014: l'imputato, alla guida di un autoarticolato sull'autostrada A14, aveva invaso la corsia di emergenza e investito un'autovettura ferma causando il decesso di Raffaele Rizzi e Maria Adele Buonnpensiero e lesioni ad altri. L'imputato denunciava (I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (pena ritenuta non adeguatamente motivata) e (II) assenza di motivazione circa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 2 e mesi 9, pari alla pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la censura manifestamente infondata e reiterativa: la Corte d'appello aveva motivato la determinazione della pena richiamando la gravità del danno e della condotta (autista professionista di mezzi pesanti, obbligo di particolare cautela) e la pena determinata non supera la media edittale del reato, per cui non richiedeva motivazione ulteriormente dettagliata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto esistente una motivazione implicita sulla misura della sanzione accessoria richiamando la gravità della colpa e i criteri di cui all'art. 218, comma 2, del codice della strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dalla possibilità di ulteriore circolazione). Sul rigetto è stata inflitta al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
Norma applicata per la condanna: omicidio colposo plurimo commesso per colpa nella circolazione stradale; la Corte ha ritenuto integrata la colpa grave per la condotta dell'autista professionista.
art. 218, comma 2, cod. strada
art. 218, comma 2, codice della strada
Criteri per la determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente (entità del danno, gravità della violazione, pericolo potenziale): la Corte ha richiamato implicitamente questi criteri per motivare la durata della sospensione.
disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata in relazione alla formulazione delle censure di cassazione (sintesi dei motivi).
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01)
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01
Principio richiamato: quando la pena determinata non supera la media edittale del reato, la motivazione sul quantum non richiede uno sviluppo analitico e dettagliato.
Massime di principio
- Nei reati stradali con vittime, la condotta di un autista professionista è valutata con maggior rigore: l'obbligo di diligenza è più stringente e può giustificare un aumento della pena rispetto al minimo edittale.
- Se la pena comminata non supera la media edittale del reato, la motivazione relativa al quantum può essere più sintetica; motivazioni più articolate sono richieste quando la pena scende sotto il minimo o eccede significativamente la media.
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) devono essere motivate in relazione ai criteri dell'art. 218 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dall'ulteriore circolazione); la motivazione può risultare anche per implicito richiamo a tali criteri se la sentenza evidenzia la gravità del fatto.
- I motivi di cassazione che ripropongono censure già esaminate o meri rilievi sulla discrezionalità del giudice di merito sono frequentemente ritenuti manifestamente infondati e respinti.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; è quindi opportuno valutare prospettive di successo prima di proporre impugnazioni.
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