Cassazione Civile, Sentenza n. 35587/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva confermato due licenziamenti disciplinari inflitti dal Ministero: il primo per fatti di corruzione relativi all'attestazione fittizia dell'assunzione in agricoltura di tre lavoratrici in cambio di denaro; il secondo per una presunta truffa consistente nel fittizio avviamento al lavoro agricolo di oltre 200 persone. In sede penale vi erano state condanne in primo grado poi prescritte in appello; l'interessato denunciava carenza di specificità degli addebiti, violazione del diritto di difesa e della regola di non reformatio in peius, omesso esame di fatti decisivi, e mancata autonomia della valutazione civile rispetto all'istruttoria penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in ogni sua parte. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi che tentavano una rivisitazione del merito e della valutazione probatoria (art. 360 c.p.c.), ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'accertamento della responsabilità disciplinare basandosi su ammissioni delle tre false braccianti e su altri riscontri. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante per il primo licenziamento la prescrizione penale in sede di appello, essendo consentita una valutazione autonoma in sede civile/disciplinare. Il secondo licenziamento è stato considerato assorbito o privo di interesse per il ricorrente, essendo già esistente un recesso definitivo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e liquidazione dell'onorario in euro 5.000,00 oltre spese; indicazione della possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Invocato dal ricorrente per carenza di specificità della contestazione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata la specificità dell'addebito in modo tale da invalidare il procedimento disciplinare
Richiamato in relazione alla disciplina del licenziamento disciplinare del prestatore di lavoro; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi che consentono il licenziamento se provato l'illecito professionale
Riferimento alla normativa sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti vigente ratione temporis; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere disciplinare sulla base degli accertamenti
art. 24 Costituzione
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato pregiudicato dalla genericità degli addebiti come dedotta dal ricorrente
Riferimento alle norme processuali in tema di onere probatorio e procedimento; la sentenza di merito è stata ritenuta conforme ai principi procedurali richiamati
Regola sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio fosse stato soddisfatto dalla P.A. e che non vi fosse violazione del principio invocato
Norma richiamata in materia di licenziamento abusivo (richiesta dal ricorrente); la Corte non ha ritenuto applicabile la censura dedotta in modo da incidere sull'esito del procedimento disciplinare
art. 653 c.p.c. / art. 653 c.p.p.
Richiamo formale operato dal ricorrente rispetto agli effetti dell'istruttoria penale; la Corte ha osservato che la valutazione civile è autonoma e che non è stato operato un indebito travaso probatorio
Fondamentale per i motivi di cassazione: il n.5 disciplina l'omesso esame di un fatto decisivo e ha portato alla declaratoria di inammissibilità quando si trattava di mera rivalutazione del merito; il n.3 (insufficienza della motivazione) è stato esaminato e ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma processuale citata per il deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero nella sede di legittimità; il P.M. ha chiesto inammissibilità o rigetto del ricorso
art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Norma richiamata in sentenza per disporre l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato previsto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette che l'appello per cassazione venga utilizzato per una nuova valutazione del merito o per rimeditare la valutazione delle prove: i motivi che in realtà sollecitano una rivalutazione fattuale sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Nei procedimenti disciplinari e civili la P.A. può effettuare una valutazione autonoma delle condotte anche se i fatti sono stati oggetto di giudizi penali con esiti diversi, compresa la prescrizione; la prescrizione penale non impedisce automaticamente la sanzione disciplinare se le prove in sede amministrativa/civile sono ritenute sufficienti
- Per far valere l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n.5 c.p.c.) è necessario indicare specificamente quale fatto storico sarebbe stato omesso e dimostrarne la decisività; argomentazioni generiche o lunghe elencazioni difensive non sono sufficienti
- La genericità delle censure sulla motivazione o sulla mancanza di specificità degli addebiti deve essere concretamente provata: se la motivazione di merito mostra un nesso logico tra ammissioni, riscontri e addebiti, la corte di legittimità respinge le doglianze
- Quando esistono più licenziamenti o reati con effetti accumulativi, la conferma giudiziale di un licenziamento può rendere irrilevanti impugnative successive relative a recesso differente o successivo
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il ricorrente perdente può essere condannato a rimborsare le spese e a pagare i contributi previsti dalla normativa vigente
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