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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35678/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti, lavoratrici con contratti a termine (provenienti dal bacino LSU) inquadrate nella categoria B s del ruolo amministrativo, hanno contestato l'esclusione dalla partecipazione al sistema di produttività collettiva e dalla conseguente distribuzione dei premi legati alla qualità della prestazione (artt. 40, 47, 48 CCNL Comparto sanità). Hanno sostenuto che tale esclusione fosse illegittima e che la clausola contrattuale che escludeva il diritto al salario accessorio fosse nulla in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, di disposizioni costituzionali e di norme contrattuali; hanno inoltre dedotto perdita di chance risarcibile per non essere state valutate ai fini dei premi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato l'impugnazione. La motivazione principale è di carattere processuale: la sentenza di merito poggiava su tre distinte e autonome "rationes decidendi" (mancanza nella normativa di parificazione rispetto al premio di produttività; esclusione dell'applicabilità del d.lgs. 368/2001 per specifici contratti secondo normativa regionale; carenza probatoria della perdita di chances), e le ricorrenti non hanno impugnato in modo specifico e circostanziato tutte le argomentazioni, omettendo di contestare in particolare la valutazione circa la mancata prova, anche presuntiva, del nesso tra ammissione al sistema premiale e concreta possibilità di conseguire il bonus. Sono state condannate alle spese di giudizio e a eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    La Corte di merito ha ritenuto che l'art. 6 non includa tra gli strumenti di parificazione il diritto al salario di produttività; cioè il d.lgs. 368/2001 non obbligherebbe automaticamente all'estensione del premio produttività ai contratti a termine nel caso concreto

  • d.lgs. n. 61 del 2000

    Analogamente, l'art. 4 non sarebbe diretto a imporre la parità rispetto alle voci di retribuzione variabile (salario di risultato) e non è stato ritenuto fonte automatica di diritto al premio

  • CCNL Comparto sanità 1° settembre 1995

    Tali disposizioni disciplinano il sistema di valutazione e il premio di qualità come elemento accessorio della retribuzione, erogabile al termine di un processo di individuazione obiettivi, valutazione e graduazione; la Corte ha rilevato che l'attivazione di tale sistema e la prova del favorevole nesso causale spettano ai ricorrenti

  • legge regionale n. 17 del 2004

    La normativa regionale, secondo la Corte d'appello, esclude l'applicabilità del d.lgs. 368/2001 ad alcuni contratti di stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, costituendo un motivo autonomo a sostegno del rigetto

  • codice civile

    art. 1419, comma 2; art. 2077

    L'art. 1419 (nullità per contrasto con norme imperative) e l'art. 2077 (modifiche in peius del rapporto) sono stati richiamati dalle ricorrenti per contestare la clausola contrattuale; tuttavia la Corte di cassazione non ha deciso il merito della nullità perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    Invocato dalle ricorrenti in tema di parità di trattamento per la disciplina del pubblico impiego, non è stato oggetto di decisione di merito a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dalle ricorrenti (con riferimento alla giurisprudenza CJEU), la direttiva è stata evocata per sostenere il principio di non discriminazione del lavoratore a termine; tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato il profilo sostanziale alla luce della carenza di impugnazione di tutte le rationes decidendi

  • Trattato istitutivo della Comunità europea

    Richiamato in ambito di principio comunitario di non discriminazione, ma non deciso nel merito nella sentenza di cassazione

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della norma procedurale

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome (rationes decidendi), il ricorrente deve impugnare ciascuna di esse in modo specifico e circostanziato: la mancata impugnazione anche di una sola può rendere il ricorso di cassazione inammissibile
  • La mera affermazione del diritto al premio di produttività per i lavoratori a termine non basta: occorre dimostrare, anche per presunzioni, il concreto nesso tra l'ammissione al sistema premiale e la possibilità di conseguire il beneficio economico (perdita di chances), nonché l'attuazione del sistema incentivante da parte del datore
  • Le clausole contrattuali che escludono l'accesso a voci retributive accessorie possono essere contestate per nullità, ma la questione va dedotta e provata nel merito; l'esito dipende dall'interpretazione normativa nazionale, regionale e comunitaria applicabile al caso concreto
  • Le previsioni normative nazionali e regionali possono incidere sull'applicabilità degli strumenti di parificazione tra tempo determinato e indeterminato; bisogna valutare l'eventuale deroga o esclusione operata dalla normativa regionale
  • In contenziosi sul premio di produttività nel pubblico impiego è essenziale documentare l'effettiva gestione del sistema di valutazione aziendale (individuazione obiettivi, criteri, risorse e valutazioni) per collegare l'esclusione ad un danno risarcibile
  • Le spese e gli oneri procedurali (compenso unificato) seguono le regole ordinarie: il soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto a versare contributi aggiuntivi previsti dalla normativa processuale

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