Cassazione Civile, Sentenza n. 35678/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti, lavoratrici con contratti a termine (provenienti dal bacino LSU) inquadrate nella categoria B s del ruolo amministrativo, hanno contestato l'esclusione dalla partecipazione al sistema di produttività collettiva e dalla conseguente distribuzione dei premi legati alla qualità della prestazione (artt. 40, 47, 48 CCNL Comparto sanità). Hanno sostenuto che tale esclusione fosse illegittima e che la clausola contrattuale che escludeva il diritto al salario accessorio fosse nulla in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, di disposizioni costituzionali e di norme contrattuali; hanno inoltre dedotto perdita di chance risarcibile per non essere state valutate ai fini dei premi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato l'impugnazione. La motivazione principale è di carattere processuale: la sentenza di merito poggiava su tre distinte e autonome "rationes decidendi" (mancanza nella normativa di parificazione rispetto al premio di produttività; esclusione dell'applicabilità del d.lgs. 368/2001 per specifici contratti secondo normativa regionale; carenza probatoria della perdita di chances), e le ricorrenti non hanno impugnato in modo specifico e circostanziato tutte le argomentazioni, omettendo di contestare in particolare la valutazione circa la mancata prova, anche presuntiva, del nesso tra ammissione al sistema premiale e concreta possibilità di conseguire il bonus. Sono state condannate alle spese di giudizio e a eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
d.lgs. n. 368 del 2001
La Corte di merito ha ritenuto che l'art. 6 non includa tra gli strumenti di parificazione il diritto al salario di produttività; cioè il d.lgs. 368/2001 non obbligherebbe automaticamente all'estensione del premio produttività ai contratti a termine nel caso concreto
d.lgs. n. 61 del 2000
Analogamente, l'art. 4 non sarebbe diretto a imporre la parità rispetto alle voci di retribuzione variabile (salario di risultato) e non è stato ritenuto fonte automatica di diritto al premio
CCNL Comparto sanità 1° settembre 1995
Tali disposizioni disciplinano il sistema di valutazione e il premio di qualità come elemento accessorio della retribuzione, erogabile al termine di un processo di individuazione obiettivi, valutazione e graduazione; la Corte ha rilevato che l'attivazione di tale sistema e la prova del favorevole nesso causale spettano ai ricorrenti
legge regionale n. 17 del 2004
La normativa regionale, secondo la Corte d'appello, esclude l'applicabilità del d.lgs. 368/2001 ad alcuni contratti di stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, costituendo un motivo autonomo a sostegno del rigetto
codice civile
art. 1419, comma 2; art. 2077
L'art. 1419 (nullità per contrasto con norme imperative) e l'art. 2077 (modifiche in peius del rapporto) sono stati richiamati dalle ricorrenti per contestare la clausola contrattuale; tuttavia la Corte di cassazione non ha deciso il merito della nullità perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali
d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dalle ricorrenti in tema di parità di trattamento per la disciplina del pubblico impiego, non è stato oggetto di decisione di merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata dalle ricorrenti (con riferimento alla giurisprudenza CJEU), la direttiva è stata evocata per sostenere il principio di non discriminazione del lavoratore a termine; tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato il profilo sostanziale alla luce della carenza di impugnazione di tutte le rationes decidendi
Trattato istitutivo della Comunità europea
Richiamato in ambito di principio comunitario di non discriminazione, ma non deciso nel merito nella sentenza di cassazione
D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della norma procedurale
Massime di principio
- Se la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome (rationes decidendi), il ricorrente deve impugnare ciascuna di esse in modo specifico e circostanziato: la mancata impugnazione anche di una sola può rendere il ricorso di cassazione inammissibile
- La mera affermazione del diritto al premio di produttività per i lavoratori a termine non basta: occorre dimostrare, anche per presunzioni, il concreto nesso tra l'ammissione al sistema premiale e la possibilità di conseguire il beneficio economico (perdita di chances), nonché l'attuazione del sistema incentivante da parte del datore
- Le clausole contrattuali che escludono l'accesso a voci retributive accessorie possono essere contestate per nullità, ma la questione va dedotta e provata nel merito; l'esito dipende dall'interpretazione normativa nazionale, regionale e comunitaria applicabile al caso concreto
- Le previsioni normative nazionali e regionali possono incidere sull'applicabilità degli strumenti di parificazione tra tempo determinato e indeterminato; bisogna valutare l'eventuale deroga o esclusione operata dalla normativa regionale
- In contenziosi sul premio di produttività nel pubblico impiego è essenziale documentare l'effettiva gestione del sistema di valutazione aziendale (individuazione obiettivi, criteri, risorse e valutazioni) per collegare l'esclusione ad un danno risarcibile
- Le spese e gli oneri procedurali (compenso unificato) seguono le regole ordinarie: il soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto a versare contributi aggiuntivi previsti dalla normativa processuale
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