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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35667/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli ex dipendenti chiedevano l'annullamento dei verbali di conciliazione sottoscritti il 22/06/2009 per dolo o errore, nella parte in cui rinunciavano al diritto di precedenza nella riassunzione (art. 8 co.1 legge n.223/1991 e art.15 co.6 legge n.264/1949), chiedendo di conseguenza la declaratoria del loro diritto di precedenza e il risarcimento del danno per la mancata riassunzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che le dimissioni incentivate costituiscono risoluzione consensuale del rapporto e non sono equiparabili al licenziamento; pertanto i ricorrenti non avevano il diritto di precedenza nelle assunzioni ex art. 8 l.223/1991 e art. 15 l.264/1949. Di conseguenza è irrilevante la questione della nullità, per mancanza di oggetto, della clausola di rinuncia inserita nell'accordo conciliativo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 223/1991

    Il diritto di precedenza alla riassunzione opera quando il rapporto si è risolto per licenziamento per riduzione di personale; non si applica alle dimissioni incentivate o consensuali.

  • legge n. 264/1949

    Analogamente, la norma che tutela la precedenza nelle assunzioni riguarda i lavoratori licenziati; non riconosce la preferenza ai lavoratori che hanno risolto consensualmente il rapporto mediante incentivi.

  • codice civile

    La nullità per mancanza dell'oggetto può essere invocata quando la rinuncia riguarda diritti futuri non acquisiti; tuttavia nel caso concreto la questione è risultata irrilevante perché il diritto di precedenza materialmente non sussisteva.

  • DPR n. 115/2002

    Norma richiamata in tema di contributo unificato e adempimenti procedurali connessi al giudizio; utilizzata dalla Corte ai fini del dispositivo sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Le dimissioni incentivate o la risoluzione consensuale con accordo e incentivi non equivalgono al licenziamento: il diritto di precedenza alla riassunzione previsto per i lavoratori licenziati per riduzione di personale non si applica ai soggetti che hanno accettato incentivi per dimettersi.
  • Per contestare la validità di una rinuncia inserita in un verbale di conciliazione occorre dimostrare un vizio della volontà (dolo, errore) o che la rinuncia riguardi diritti già acquisiti; la nullità per mancanza di oggetto riguarda rinunce su diritti futuri e non ancora acquisiti.
  • La valutazione dell'esistenza del diritto di precedenza richiede l'accertamento oggettivo del fatto presupposto (ad es. che il datore abbia effettuato assunzioni a tempo indeterminato e in posizioni equivalenti nel periodo di riferimento); se il diritto non sussiste, non ha efficacia la censura sulla rinuncia.
  • Chi impugna un accordo conciliativo ha l'onere di provare vizi della volontà o l'esistenza concreta di un diritto che si intende tutelare; in mancanza di tali prove la rinuncia concordata è efficiente e vincolante.
  • In situazioni simili, prima di proporre ricorso, è utile verificare: a) la natura della cessazione del rapporto (licenziamento vs dimissioni consensuali); b) se siano state effettuate assunzioni equivalenti nel semestre previsto dalla legge; c) se vi siano elementi di dolo o errore nella stipula dell'accordo conciliativo.

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