Cassazione Civile, Sentenza n. 35667/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli ex dipendenti chiedevano l'annullamento dei verbali di conciliazione sottoscritti il 22/06/2009 per dolo o errore, nella parte in cui rinunciavano al diritto di precedenza nella riassunzione (art. 8 co.1 legge n.223/1991 e art.15 co.6 legge n.264/1949), chiedendo di conseguenza la declaratoria del loro diritto di precedenza e il risarcimento del danno per la mancata riassunzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che le dimissioni incentivate costituiscono risoluzione consensuale del rapporto e non sono equiparabili al licenziamento; pertanto i ricorrenti non avevano il diritto di precedenza nelle assunzioni ex art. 8 l.223/1991 e art. 15 l.264/1949. Di conseguenza è irrilevante la questione della nullità, per mancanza di oggetto, della clausola di rinuncia inserita nell'accordo conciliativo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Il diritto di precedenza alla riassunzione opera quando il rapporto si è risolto per licenziamento per riduzione di personale; non si applica alle dimissioni incentivate o consensuali.
Analogamente, la norma che tutela la precedenza nelle assunzioni riguarda i lavoratori licenziati; non riconosce la preferenza ai lavoratori che hanno risolto consensualmente il rapporto mediante incentivi.
La nullità per mancanza dell'oggetto può essere invocata quando la rinuncia riguarda diritti futuri non acquisiti; tuttavia nel caso concreto la questione è risultata irrilevante perché il diritto di precedenza materialmente non sussisteva.
Norma richiamata in tema di contributo unificato e adempimenti procedurali connessi al giudizio; utilizzata dalla Corte ai fini del dispositivo sulle spese processuali.
Massime di principio
- Le dimissioni incentivate o la risoluzione consensuale con accordo e incentivi non equivalgono al licenziamento: il diritto di precedenza alla riassunzione previsto per i lavoratori licenziati per riduzione di personale non si applica ai soggetti che hanno accettato incentivi per dimettersi.
- Per contestare la validità di una rinuncia inserita in un verbale di conciliazione occorre dimostrare un vizio della volontà (dolo, errore) o che la rinuncia riguardi diritti già acquisiti; la nullità per mancanza di oggetto riguarda rinunce su diritti futuri e non ancora acquisiti.
- La valutazione dell'esistenza del diritto di precedenza richiede l'accertamento oggettivo del fatto presupposto (ad es. che il datore abbia effettuato assunzioni a tempo indeterminato e in posizioni equivalenti nel periodo di riferimento); se il diritto non sussiste, non ha efficacia la censura sulla rinuncia.
- Chi impugna un accordo conciliativo ha l'onere di provare vizi della volontà o l'esistenza concreta di un diritto che si intende tutelare; in mancanza di tali prove la rinuncia concordata è efficiente e vincolante.
- In situazioni simili, prima di proporre ricorso, è utile verificare: a) la natura della cessazione del rapporto (licenziamento vs dimissioni consensuali); b) se siano state effettuate assunzioni equivalenti nel semestre previsto dalla legge; c) se vi siano elementi di dolo o errore nella stipula dell'accordo conciliativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35587/2021 del 19/11/2021
- Sentenza lavoro · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35666/2021 del 19/11/2021
- Sentenza lavoro · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35670/2021 del 19/11/2021
- Sentenza lavoro · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35671/2021 del 19/11/2021
- Sentenza lavoro · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35676/2021 del 19/11/2021
- Sentenza lavoro · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35678/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →