Cassazione Civile, Sentenza n. 35676/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso della Azienda contestava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato le prestazioni rese dal Dr. Marco Brandoni, nonostante i formali contratti di collaborazione, ed aveva condannato l'Azienda al pagamento delle differenze retributive (applicazione del CCNL della dirigenza sanitaria). L'Azienda impugnava, fra l'altro, (i) la valutazione retroattiva della legittimità dei contratti alla luce dell'art. 32 D.L. 223/2006; (ii) la qualificazione del rapporto per presunti indici di subordinazione; (iii) l'omesso esame dell'assenza del potere disciplinare; (iv)-(v) la liquidazione del lavoro straordinario sulla base di firme sui fogli di presenza senza preventiva autorizzazione; e (vi) la sospensione del decorso della prescrizione delle retribuzioni per tutta la durata dei rapporti. Il resistente (Brandoni) ha proposto ricorso incidentale chiedendo il riconoscimento del danno per la illecita reiterazione di contratti a termine e la perdita di chance.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale dell'Azienda (quarto, quinto e sesto motivo) e ha altresì accolto il primo motivo del ricorso incidentale di Brandoni. In particolare: - Ha ritenuto errata la motivazione della Corte territoriale che aveva riconosciuto il diritto al lavoro straordinario basandosi solo sulla firma dei fogli di presenza del responsabile, senza verificare la sussistenza delle condizioni di retribuibilità previste dalla disciplina della dirigenza medica (prestazioni straordinarie devono essere previste e previamente autorizzate; riferimento ai CCNL applicabili). Pertanto la decisione va riesaminata secondo i principi sopra indicati. - Ha ritenuto errato l'operare della sospensione della prescrizione per le retribuzioni durante l'intero periodo dei rapporti formali di collaborazione: per i rapporti instaurati con la pubblica amministrazione (anche se formalmente autonomi e poi qualificati come subordinati) non opera la sospensione del decorso della prescrizione prevista dalla giurisprudenza nata per il lavoro privato; conseguentemente la Corte d'Appello dovrà riesaminare il decorso della prescrizione. - Ha accolto il primo motivo incidentale di Brandoni: la Corte territoriale aveva confuso il diritto alle retribuzioni con il diritto al risarcimento del danno per la illecita reiterazione di rapporti a termine; va applicata la presunzione di danno prevista dalla disciplina (e richiamata dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria) che agevola il lavoratore vittima di abuso nella reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame secondo i principi di diritto enunciati (retribuibilità del lavoro straordinario, decorso della prescrizione, risarcimento del danno per reiterazione illecita dei contratti). Le spese del grado sono riservate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 32
Riferito dalla parte ricorrente come norma intervenuta sulle collaborazioni; la Corte ha ritenuto che l'applicazione retroattiva non fosse la ratio della sentenza d'appello, che si era basata sull'accertamento della subordinazione fattuale.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7
Norma sulle condizioni per contratti di collaborazione nelle PA; la Corte osserva che, comunque, la qualificazione contrattuale formale non esclude l'accertamento giudiziale della subordinazione effettiva.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5
Norma richiamata rispetto alla nullità e agli effetti dei contratti nel pubblico impiego; la Corte ha affermato che l'illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego può dare diritto al risarcimento con presunzione a favore del lavoratore.
Principio di corrispettività: il prestatore ha diritto alla retribuzione per le prestazioni eseguite anche se il rapporto è invalido; applicato per distinguere il diritto alle retribuzioni dal diritto al risarcimento del danno.
Codice Civile, art. 2948, n. 4
Norma sulla sospensione della prescrizione: la Corte ha chiarito che il regime di sospensione elaborato per il lavoro privato (giurisprudenza derivata dalla sentenza costituzionale n.63/1966) non si estende ai rapporti di pubblico impiego privatizzato e, pertanto, non si può applicare automaticamente alla fattispecie di contratti formali autonomi con PA poi qualificati come subordinati.
Legge 11 dicembre 2012, n. 183, art. 32, comma 5
Rimandata in relazione alla presunzione legale di danno per l'abuso di contratti a termine: la Corte indica che tale disciplina (o norme analoghe) può offrire una misura predeterminata del risarcimento che agevola il lavoratore.
CCNL area dirigenza medica e veterinaria 5 dicembre 1996, artt. 62, 65, 80
La Corte individua nella disciplina di tale CCNL la regola di riferimento per la retribuibilità del lavoro straordinario dei dirigenti medici: prestazioni straordinarie sono eccezionali, richiedono preventiva autorizzazione e sono retribuite solo nei casi specificamente previsti (es. guardie, pronta disponibilità).
Direttiva 1999/70/CE e accordo quadro allegato, clausola 5
Richiamata nel contesto del ricorso incidentale: la giurisprudenza comunitaria (e nazionale di legittimità) impone misure dissuasive contro l'abuso nei contratti a termine e favorisce strumenti probatori agevolati per il lavoratore.
Giurisprudenza CJEU e Corte di Cassazione (es. C-494/16 Santoro; Cass. SS.UU. 15/03/2016 n.5072)
Principi richiamati per l'applicazione della presunzione di danno e per l'interpretazione delle regole comunitarie sul lavoro a termine; necessari per il riconoscimento del risarcimento nei casi di reiterazione illecita nel pubblico impiego.
Massime di principio
- La qualificazione formale del rapporto (autonomo o subordinato) può essere disattesa in giudizio: il giudice valuta la realtà fattuale e prevalgono gli indici di subordinazione rispetto alla mera dicitura contrattuale.
- Per i dirigenti medici la retribuzione del lavoro straordinario è limitata dalla disciplina collettiva specifica (CCNL dirigenza medica): le prestazioni straordinarie devono essere previste e previamente autorizzate per essere retribuite; le timbrature consuntive non sostituiscono l'autorizzazione preventiva necessaria.
- Nei rapporti instaurati con la pubblica amministrazione (anche se formalmente in veste autonoma) non opera automaticamente la sospensione del decorso della prescrizione prevista per il lavoro privato; la regola favorevole alla sospensione si applica nel lavoro privato e non può essere estesa tout court al pubblico impiego privatizzato.
- In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego il lavoratore può beneficiare di una presunzione di danno (o di criteri agevolati di quantificazione) alla luce della normativa nazionale e della giurisprudenza comunitaria; il diritto alle retribuzioni (art. 2126 c.c.) è distinto dal diritto al risarcimento per abuso nella reiterazione dei contratti.
- In decisioni future, i giudici di merito devono motivare separatamente: (a) la qualificazione del rapporto sulla base degli elementi di fatto; (b) la retribuibilità del lavoro straordinario con riferimento al CCNL applicabile; (c) il decorso della prescrizione tenendo conto del regime specifico del pubblico impiego; e (d) la quantificazione del danno per abuso di contratti a termine applicando le presunzioni/criteri indicati dalla giurisprudenza e dal diritto comunitario.
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