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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35666/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. contestando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inefficace, nei confronti dei lavoratori, il contratto di cessione di ramo d'azienda tra Vodafone e Comdata e aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori e Vodafone. Vodafone (e in via incidentale Comdata) sostenevano che il ramo ceduto fosse dotato di autonomia funzionale (anche perché trasferiti responsabili e proseguita l'erogazione del servizio) e chiedevano, in via preliminare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale, confermando la sentenza di appello che aveva ritenuto inefficace la cessione nei confronti dei lavoratori e accertato il loro rapporto di lavoro con Vodafone con ordine di ripristino della concreta funzionalità dei rapporti. La Corte ha ritenuto che la questione fosse valutazione di merito (accertamento di fatto) sul requisito dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto, aree riservate al giudice di merito, e ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'autonomia funzionale e la preesistenza devono sussistere già al momento della cessione. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo la materia già sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza comunitaria, e ha condannato le ricorrenti alle spese di giudizio (liquidate in favore dei lavoratori).

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Nella disciplina nazionale del trasferimento di ramo d'azienda è essenziale l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo: il ramo ceduto deve essere capace, già anteriormente alla cessione, di svolgere autonomamente la funzione produttiva con propri mezzi organizzativi; è materia di valutazione di fatto del giudice di merito

  • Direttiva 2001/23/CE (Dir. n. 23/2001)

    La direttiva codifica il concetto di entità economica che conserva la propria identità; richiede una valutazione globale degli elementi (personale, organizzazione, mezzi, clientela, continuità attività) e conferma che l'autonomia deve preesistere al trasferimento

  • art. 32 d.lgs. n. 276/2003

    Modifica il testo dell'art. 2112 c.c.; la giurisprudenza interpreta la norma in senso coerente con la direttiva comunitaria richiedendo autonomia funzionale e preesistenza del ramo

  • art. 267 TFUE

    Norma sul rinvio pregiudiziale: la Corte ricorda che il rinvio alla Corte di Giustizia è dovuto solo se la questione è rilevante e non già pacificamente risolta dalla giurisprudenza comunitaria; qui il rinvio è stato ritenuto non necessario

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Richiamato per delineare i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione: la valutazione dei fatti e dell'autonomia funzionale è riservata al giudice di merito; in Cassazione è possibile censurare vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo o nullità motivazionale solo nei casi tassativi indicati

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato come regola generale in tema di inefficacia della cessione nei confronti del lavoratore che non ha dato consenso: il lavoratore può invocare l'inefficacia per mancanza dei presupposti dell'art. 2112 c.c.

  • art. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'onere e alla valutazione della prova; la Corte sottolinea che contestare la valutazione delle prove del giudice di merito non è sufficiente in cassazione e che il principio del libero convincimento attiene al giudizio di merito

Massime di principio

  • La sussistenza del trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. va valutata globalmente: non esiste un elemento unico decisivo, ma una pluralità di indici (personale, organizzazione, software/strumenti, management, clientela, continuità del servizio) che devono dimostrare autonomia funzionale e preesistenza del ramo.
  • L'autonomia funzionale significa che il ramo, già prima della cessione, fosse in grado di svolgere autonomamente la funzione produttiva con propri mezzi organizzativi; la mera disponibilità temporanea di beni o la stipula di contratti di fornitura/servizio contestuali non sono sufficienti a creare tale autonomia.
  • La mancanza del trasferimento di elementi essenziali (es. software, piattaforme, management, controllo direttivo del cedente) è un indizio forte di inefficacia della cessione rispetto ai lavoratori.
  • Il giudice di merito ha il compito primario di accertare i fatti; la Cassazione controlla i profili di diritto e i vizi motivazionali tassativi, non può rivedere liberamente la valutazione probatoria e degli indici di fatto.
  • I lavoratori possono impugnare la cessione e chiedere accertamento dell'inefficacia nei loro confronti; se il giudice accerta mancanza di autonomia/preesistenza, può disporre il ripristino dei rapporti con il cedente e il riconoscimento del rapporto di lavoro.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia può essere respinta quando la questione è già chiarita da consolidata giurisprudenza comunitaria o quando la questione non è rilevante per la decisione di merito.

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