Cassazione Civile, Sentenza n. 35670/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado che dichiarava illegittima la sospensione in CIG a zero ore dei lavoratori e la condannava al pagamento, a titolo risarcitorio, della differenza tra la retribuzione mensile e quanto percepito dai lavoratori a titolo di CIG. In cassazione la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, errata qualificazione della natura "in house" della società (art. 2449 c.c.), errata applicazione delle norme sulla CIGO/CIG (art. 1, co.1, lett. b) L. n. 164/75), omissione di esame di fatti rilevanti (art. 360 c.p.c. n.5), violazione del principio di non contestazione (art. 416 c.p.c.), e contestava la liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per le parti che avevano conciliato (Di Tosto, Eusepi, Ciaschi) in sede sindacale e ha rigettato il ricorso per le restanti posizioni. In particolare, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione: la qualificazione come societa' "in house" non era decisiva; la Corte d'appello aveva correttamente valutato che le cause addotte dalla società (soppressione dell'ICE, subentro dell'Agenzia, rideterminazione delle condizioni, riduzione dei volumi) erano modifiche stabili e non eventi transitori giustificativi della CIGO/ordinaria, anche alla luce della durata della sospensione (circa quattro anni); le doglianze circa omissione di esame e non contestazione sono risultate inammissibili o irrilevanti rispetto alla valutazione di fatto del giudice di merito; la censura sulla quantificazione equitativa del danno non è stata adeguatamente provata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e ad eventuale ulteriore contributo unificato, come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 2449 c.c.
La ricorrente invocava la disciplina societaria per sostenere l'autonomia rispetto al soggetto pubblico; la Corte osserva che, anche se la questione teoricamente rilevante, non è stata decisiva per la decisione perché la sentenza si fonda su altre ragioni di merito
art. 360 c.p.c.
Richiamato nelle varie letture (co.1 nn.3,4,5) come parametro di ammissibilità e deduzione dei motivi di cassazione: i vizi di diritto e i presunti omissioni di esame sono stati valutati come non sussistenti o inammissibili, in particolare quando la Corte di merito ha già esaminato i fatti storici e ha operato valutazioni di fatto incensurabili in cassazione
art. 1, co.1, lett. b) L. n. 164/1975
La norma è stata interpretata dalla Corte come riferita a ipotesi di riduzioni temporanee di mercato; la Corte ha ritenuto che le cause addotte dalla società non configurassero situazioni transitorie bensì modifiche strutturali, non giustificanti la CIGO/ordinaria, specie in considerazione della lunga durata della sospensione
art. 391, co.4 c.p.c.
Applicata per dichiarare estinto il processo tra le parti che hanno concordato in sede sindacale e per le quali la rinuncia alla lite è stata accettata, con conseguente estinzione senza provvedere sulle spese per quelle posizioni
art. 360, co.1, n.5 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché il fatto storico era già stato esaminato dalla Corte d'appello e la censura non colpisce una specifica omissione decisiva
art. 416 c.p.c.
La ricorrente invocava il principio della non contestazione per fatti non contestati dai lavoratori; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o irrilevante rispetto alla valutazione di merito che attiene alla qualificazione e valutazione delle cause della sospensione
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla L. 24.12.12 n.228)
Richiamato per dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- La CIGO (cassa integrazione ordinaria) richiede cause di carattere transitorio/temporaneo: modifiche strutturali, riorganizzazioni stabili o riduzioni durature dell'attivita' non giustificano l'uso continuativo della CIGO e possono rendere illegittima la sospensione a zero ore se protratta per lungo periodo
- Una lunga durata della sospensione (anni o esercizi) è indizio forte di non temporaneità e dunque di illegittimità dell'uso della CIGO, con possibile condanna al risarcimento del differenziale retributivo
- Le questioni sulla natura societaria (es. qualificazione 'in house') possono essere rilevanti ma, se la decisione è fondata su valutazioni di merito autonome, non necessariamente determinano l'annullamento della pronuncia
- Le censure in cassazione per omesso esame di fatti o violazioni processuali sono soggette a rigore di ammissibilità: se il giudice di merito ha esaminato il fatto o ha operato valutazioni di fatto, la Cassazione non sostituisce facilmente il giudizio del merito
- La quantificazione equitativa del danno deve essere contestata con elementi contabili precisi; contestazioni generiche o non adeguatamente documentate hanno scarsa efficacia in sede di impugnazione
- La conciliazione tra le parti estingue il processo tra esse ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; il dispositivo di estinzione può comportare l'assenza di provvedimenti sulle spese per quelle posizioni
- In caso di soccombenza in Cassazione, le spese di giudizio vengono addebitate alla parte soccombente e la Corte può richiedere adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002
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