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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35670/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado che dichiarava illegittima la sospensione in CIG a zero ore dei lavoratori e la condannava al pagamento, a titolo risarcitorio, della differenza tra la retribuzione mensile e quanto percepito dai lavoratori a titolo di CIG. In cassazione la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, errata qualificazione della natura "in house" della società (art. 2449 c.c.), errata applicazione delle norme sulla CIGO/CIG (art. 1, co.1, lett. b) L. n. 164/75), omissione di esame di fatti rilevanti (art. 360 c.p.c. n.5), violazione del principio di non contestazione (art. 416 c.p.c.), e contestava la liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per le parti che avevano conciliato (Di Tosto, Eusepi, Ciaschi) in sede sindacale e ha rigettato il ricorso per le restanti posizioni. In particolare, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione: la qualificazione come societa' "in house" non era decisiva; la Corte d'appello aveva correttamente valutato che le cause addotte dalla società (soppressione dell'ICE, subentro dell'Agenzia, rideterminazione delle condizioni, riduzione dei volumi) erano modifiche stabili e non eventi transitori giustificativi della CIGO/ordinaria, anche alla luce della durata della sospensione (circa quattro anni); le doglianze circa omissione di esame e non contestazione sono risultate inammissibili o irrilevanti rispetto alla valutazione di fatto del giudice di merito; la censura sulla quantificazione equitativa del danno non è stata adeguatamente provata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e ad eventuale ulteriore contributo unificato, come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2449 c.c.

    La ricorrente invocava la disciplina societaria per sostenere l'autonomia rispetto al soggetto pubblico; la Corte osserva che, anche se la questione teoricamente rilevante, non è stata decisiva per la decisione perché la sentenza si fonda su altre ragioni di merito

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nelle varie letture (co.1 nn.3,4,5) come parametro di ammissibilità e deduzione dei motivi di cassazione: i vizi di diritto e i presunti omissioni di esame sono stati valutati come non sussistenti o inammissibili, in particolare quando la Corte di merito ha già esaminato i fatti storici e ha operato valutazioni di fatto incensurabili in cassazione

  • art. 1, co.1, lett. b) L. n. 164/1975

    La norma è stata interpretata dalla Corte come riferita a ipotesi di riduzioni temporanee di mercato; la Corte ha ritenuto che le cause addotte dalla società non configurassero situazioni transitorie bensì modifiche strutturali, non giustificanti la CIGO/ordinaria, specie in considerazione della lunga durata della sospensione

  • art. 391, co.4 c.p.c.

    Applicata per dichiarare estinto il processo tra le parti che hanno concordato in sede sindacale e per le quali la rinuncia alla lite è stata accettata, con conseguente estinzione senza provvedere sulle spese per quelle posizioni

  • art. 360, co.1, n.5 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché il fatto storico era già stato esaminato dalla Corte d'appello e la censura non colpisce una specifica omissione decisiva

  • art. 416 c.p.c.

    La ricorrente invocava il principio della non contestazione per fatti non contestati dai lavoratori; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o irrilevante rispetto alla valutazione di merito che attiene alla qualificazione e valutazione delle cause della sospensione

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla L. 24.12.12 n.228)

    Richiamato per dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso

Massime di principio

  • La CIGO (cassa integrazione ordinaria) richiede cause di carattere transitorio/temporaneo: modifiche strutturali, riorganizzazioni stabili o riduzioni durature dell'attivita' non giustificano l'uso continuativo della CIGO e possono rendere illegittima la sospensione a zero ore se protratta per lungo periodo
  • Una lunga durata della sospensione (anni o esercizi) è indizio forte di non temporaneità e dunque di illegittimità dell'uso della CIGO, con possibile condanna al risarcimento del differenziale retributivo
  • Le questioni sulla natura societaria (es. qualificazione 'in house') possono essere rilevanti ma, se la decisione è fondata su valutazioni di merito autonome, non necessariamente determinano l'annullamento della pronuncia
  • Le censure in cassazione per omesso esame di fatti o violazioni processuali sono soggette a rigore di ammissibilità: se il giudice di merito ha esaminato il fatto o ha operato valutazioni di fatto, la Cassazione non sostituisce facilmente il giudizio del merito
  • La quantificazione equitativa del danno deve essere contestata con elementi contabili precisi; contestazioni generiche o non adeguatamente documentate hanno scarsa efficacia in sede di impugnazione
  • La conciliazione tra le parti estingue il processo tra esse ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; il dispositivo di estinzione può comportare l'assenza di provvedimenti sulle spese per quelle posizioni
  • In caso di soccombenza in Cassazione, le spese di giudizio vengono addebitate alla parte soccombente e la Corte può richiedere adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002

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