Sentenza n. 7135/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento 5 gennaio 2021 prot. 3198/RU a firma del Dirigente dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, avente ad oggetto “Versamenti delle somme previste dall’art. 1, comma 636, lett. c) della legge 147/2013 e ss.mm. e ii”; - del provvedimento 20 gennaio 2021 prot. 20955/RU a firma del Dirigente dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, avente ad oggetto “Conc 243 Napoli Bingo s.r.l. - Versamenti delle somme previste dall’art. 1, comma 636, lett. c) della legge 147/2013 e ss.mm. e ii”; - di ogni altro e provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa la nota 12 gennaio 2021 prot.12254/RU a firma del Dirigente dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell'ADM alla sospensione del pagamento del canone di proroga tecnica o al pagamento del canone nella misura originaria, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionari bingo)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti, titolari di concessioni bingo in regime di proroga tecnica onerosa, hanno impugnato i provvedimenti con cui l'ADM ha respinto la richiesta di sospendere il pagamento del canone ovvero di versarlo nella misura originaria di 2.800 euro mensili, invitandole ad avvalersi delle modalità agevolate previste dalla legge di bilancio 2021. Le ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione del principio di parità di trattamento e il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché l'ADM aveva escluso l'estensione nei loro confronti delle misure di pagamento ridotto riconosciute, in sede cautelare, ad altri concessionari dal TAR e dal Consiglio di Stato, benché si trovassero nella medesima situazione. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nel corso del giudizio, sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, è intervenuta la sentenza del 19 maggio 2025 nelle cause C-728/22 e C-730/22, che ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione della proroga legislativa delle concessioni e dell'aumento del canone forfettario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia e della successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 7807/2025, ha ritenuto definitivamente accertata l'incompatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 1, comma 1047, l. 205/2017, nella parte in cui ha prorogato la durata delle concessioni in essere e aumentato il canone mensile dovuto. Ne deriva l'obbligo, per tutte le articolazioni dello Stato, di disapplicare la disciplina interna incompatibile. Il giudice ha inoltre richiamato gli obblighi conformativi consistenti nella rideterminazione del canone, qualificato anche come indennità di occupazione, sulla base del fatturato prodotto dai concessionari e non mediante un importo forfettario uniforme, nonché nel bilanciamento dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla proroga tecnica: tra i vantaggi va considerato il prolungamento della durata del rapporto senza l'alea della partecipazione alla gara; tra gli svantaggi, l'impossibilità di trasferire i locali. In ragione di tale incompatibilità sopravvenientemente chiarita, i dinieghi impugnati sono stati annullati nei termini indicati in motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 636, l. 147/2013
Disciplina originaria della proroga tecnica onerosa delle concessioni bingo e del relativo canone.
art. 1, comma 1047, l. 205/2017
Ha prorogato la durata delle concessioni in essere e aumentato il canone mensile; il giudice ne afferma l'incompatibilità con il diritto dell'Unione nella parte rilevante.
art. 1, commi 1030 ss., l. 178/2020
Ha inciso ulteriormente sul regime di proroga tecnica delle concessioni bingo.
Invocato dalle ricorrenti per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze.
art. 43 direttiva 2014/23/UE
“esso osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente [...] la durata di concessioni di servizi” quando le modifiche complessive non soddisfino i presupposti dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2
La proroga legislativa unilaterale, accompagnata dall'aumento del canone forfettario e dalle ulteriori condizioni indicate, è incompatibile con il diritto dell'Unione se non ricorrono i presupposti per la modifica della concessione.
artt. 5 e 43 direttiva 2014/23/UE
“essi non ostano ad un’interpretazione o ad un’applicazione di norme legislative interne [...] tali da privare l’autorità aggiudicatrice del potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio della concessione” in presenza di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti
Il diritto dell'Unione non impone di riconoscere all'amministrazione il potere di avviare, su istanza del concessionario, un procedimento di modifica delle condizioni della concessione in presenza di eventi imprevedibili incidenti significativamente sul rischio operativo.
art. 267 TFUE
Base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia richiamato nella vicenda processuale.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione proroga concessioni di servizi e aumenta il canone dovuto, tutte le articolazioni dello Stato devono disapplicarla, senza poter fondare su di essa i provvedimenti amministrativi applicativi.
- La rideterminazione del corrispettivo o dell'indennità dovuta durante una proroga tecnica non può basarsi su un importo forfettario uniforme, indipendente dal fatturato dei concessionari; deve invece essere parametrata al fatturato prodotto.
- Nel conformare l'azione amministrativa agli obblighi derivanti dall'incompatibilità della disciplina nazionale, occorre bilanciare i vantaggi e gli svantaggi concreti della proroga tecnica, considerando sia il prolungamento del rapporto senza l'alea della gara sia gli eventuali limiti imposti al concessionario, come l'impossibilità di trasferire i locali.
- L'accertamento della contrarietà della disciplina nazionale al diritto dell'Unione comporta l'annullamento dei provvedimenti amministrativi che ne costituiscono applicazione, anche quando siano stati adottati in risposta a istanze volte a ottenere un trattamento già riconosciuto in sede cautelare ad altri concessionari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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